RIAB INFO Anno X n°07

RIAB INFO Aperiodico del’IPY
Newsletter del 30 aprile 2012 Anno X° n° 07

estratti dalle ultime news di Riab Info

UN RICORSO PALESEMENTE SUICIDA
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RIAB INFO, prendiamo a piene mani dal mensile Riabilitazione Oggi di marzo/aprile i quattro pezzi che seguono.

Si tratta di commenti autorevoli alla nota sentenza del Tar Lazio, che abbiamo pubblicato nella nostra uscita del 25 febbraio, e che riguardano un ricorso “suicida” contro il decreto che potrebbe aprirci le porte della farmacie.

Buona lettura…

TAR LAZIO: IL FISIATRA FIGURA SOLO EVENTUALE DEL PERCORSO RIABILITATIVO

Di Gianni Melotti

Quando, ad ottobre 2010, dicevo che il mondo della fisiatria nostrana avrebbe mal digerito il decreto che ci aprirà una nuova possibilità occupazionale nelle farmacie, fui facile profeta. I soliti noti, infatti, si sono precipitati ad impugnare l’atto gravemente lesivo delle loro presunte prerogative e noi ora possiamo consolarci nel leggere la sentenza con la quale il Tar del Lazio ha respinto il loro ricorso. Non pensate di trovarne traccia sul sito della Simfer. Anche loro si sono chiusi in un dignitoso silenzio, come fece il Buddha interrogato sull’esistenza di Dio. Più “bastardi dentro” quelli di Riab Info che intitolano la loro uscita del 25 febbraio, edizione nella quale riportano per intero la sentenza, con un sospettoso “ Quei sani ceffoni”. Solo, però, uno sprovveduto lettore poteva essere indotto a pensare che fossero quelli “beccati” dalla Simfer in questa occasione. Per comprendere il perchè, di un titolo così deciso, basta leggersi tutto fino l’ultimo articolo e l’arcano si svela da sè, ma va bene anche così. Comunque sia, con questo pezzo non intendo commentare la sentenza del 20 febbraio n. 0174/2012, cosa questa che lascio ad altre e più preparate penne, ma vorrei dargli un occhio con un taglio “fisioterapico” nella speranza di scuotere una categoria pronta a sciropparsi di tutto ed incredula delle sue potenzialità. Intendiamoci, almeno per noi, il decreto contestato non diceva niente di nuovo. Sappiamo tutti, infatti, che su prescrizione di un medico, in questo caso il medico di medicina generale, ma va bene anche il pediatra di libera scelta a noi spetta, come da profilo che è legge:
a) la definizione del programma prestazionale per gli aspetti di propria competenza, volto alla prevenzione, all’individuazione ed al superamento del bisogno riabilitativo;
b) attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità motorie, psicomotorie e cognitive e viscerali usando terapie manuali, massoterapiche ed occupazionali;
c) verifica delle rispondenze della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero funzionale.

Ma, tutto questo, per altro copiato di sana pianta dal nostro profilo professionale, deve essere suonato alquanto blasfemo alle orecchie di chi queste cose non le ha mai volute nemmeno sentire. Conosco una fisiatra che, per le quattro righe riportate sopra, ha fatto fuoco e fiamme e penso sia rimasta scottata. Comunque sia, per loro le farmacie si sarebbero trasformate in veri e propri poliambulatori nei quali però è assente la loro figura, ritenuta indispensabile in tutti quei luoghi nei quali il fisioterapista svolge la propria attività professionale, siano essi i locali della farmacia che, udite udite, la residenza di chi opta per una terapia domiciliare. Anche in questa occasione non hanno mancato di suonare la grancassa dell’ “importanza che anche sul piano internazionale si riconosce alla (loro idea di ndr)“riabilitazione” come strumento indispensabile per combattere la disabilità; al carattere interdisciplinare e multiprofessionale dell’area riabilitativa, che spinge la comunità scientifica a suggerire la creazione di un team al quale affidare il compito di predisporre progetti riabilitativi individuali, assegnandone la responsabilità ad un medico specialista in riabilitazione; al richiamo al ruolo centrale che si assegna conseguentemente al sanitario specializzato nella diagnosi e nella terapia del disabile”. Insomma il solito filosofeggiare che, come un disco rotto, ci viene ripetuto da anni. Una solfa buona forse per l’assoluta imperizia di un qualche politicante in un qualche assessorato regionale, ma non sufficiente a cambiare le carte in tavola delle norme scritte dal Parlamento ed emanate con valore di legge. Infatti, sul punto, il commento del Giudice è assolutamente netto e non lascia spazio alla fantasia o alle libere interpretazioni quando sostiene che, i fisiatri, “ Contestano all’impugnato decreto la violazione di asseriti diritti dello specialista, ma non indicano le norme che detto diritto avrebbero consacrato, per la semplice ragione che non esistono. Non esiste infatti una norma che imponga al fisioterapista, allorchè eroga prestazioni rientranti nella propria competenza, di agire alla presenza o quanto meno sotto il controllo dello specialista”. I Giudici poi, nel rimettere al medico generico la decisione sulla eventuale necessità dell’intervento dello specialista, prefigurano un sistema in cui il fisiatra stesso è figura solo eventuale di un percorso riabilitativo. Insomma, una gran bella sberla, ma che proprio non aggiunge nulla a quanto si sapeva almeno dal 1994, data nella quale è stato emanato il nostro profilo professionale. O almeno da quando il giurista Luca Benci, tirandosi addosso le loro ire funeste, ci ha spiegato che “nel nostro ordinamento giuridico non si riconosce alcuna centralità del fisiatra nel processo riabilitativo, neanche all’interno dello stesso mondo medico. Questo perché, nel nostro ordinamento, sono estremamente rari i casi di riconoscimento esplicito di atto medico specialistico. Si rinvengono in alcuni settori molto particolari, quali la radiologia, l’anestesia ( anche se non tutta), la medicina del lavoro. La Riabilitazione non è un’area medico-specialistica da un punto di vista giuridico e di conseguenza l’attività prescrittiva può essere posta in essere da qualunque medico. Inoltre, ogni professionista risponde dei propri errori causativi di danno. In conclusione, il quadro normativo dell’attività del fisioterapista è un quadro di forte autonomia, come lo è anche quello delle altre professioni sanitarie non mediche della riabilitazione, che dovrebbero subire la “centralità” del fisiatra nella sua “Squadra” ?. Tale quadro non lo pone alle dipendenze di alcuno, né alla verifica o al controllo di altri professionisti. E’ un quadro che sposa l’attività tra pari e disegna una organizzazione del lavoro di équipe con i pariordinati a confrontarsi tra di loro”.

Ma non è finita qui perchè, per il Giudice, la “ratio” del decreto sulle farmacie “non può essere messa in discussione solo per assicurare nuove occasioni di lavoro allo specialista della riabilitazione”. Una riforma che “ è stata voluta non solo per facilitare il ricorso alle prestazioni sanitarie da parte dell’ utente ma anche, e in larga misura, come strumento che dovrebbe consentire una notevole riduzione della spesa sanitaria in ragione dei minori costi del servizio farmaceutico rispetto a quello degli ambulatori e dei gabinetti di analisi”.

I fisiatri hanno provato a far valere le loro ragioni citando anche la contestata sentenza del Tar Piemonte, che addirittura li infila nei nostri studi libero professionale, ma le sorprese non sono mancate e non è detto che quanto asserisce ora il Tar del Lazio non suoni come una campana a morto anche sulla decisione presa a Torino. Infatti, in sentenza, si sostiene che i fisiatri nel loro intervento hanno sollevato problematiche del tutto ininfluenti frutto di una non corretta interpretazione di fatti e documenti perchè ”nessun rapporto alla loro pretesa offre infatti la richiamata sentenza del Tar Piemonte atteso che la stessa, quando sottolinea la necessità di un coordinamento fra il fisioterapista e il “medico di riferimento”, identifica quest’ultimo nel medico che ha effettuato “la diagnosi del paziente” e che ha dettato “le prescrizioni idonee alla cura”, e quindi anche il medico di base che non ha ritenuto di affidare il paziente, che a lui si era rivolto, ad uno specialista, ma ha provveduto personalmente sia formulare la diagnosi che a definire la terapia”.

Insomma, diamoci una mossa, svegliamoci perchè “ le considerazioni fin qui svolte sono sufficienti anche a smentire l’asserita incoerenza e illogicità (da loro sostenute ndr) di un sistema che da una parte prevede che sia il medico generico a prescrivere la prestazione e dall’altro prevede che sia il fisioterapista a definire il programma prestazionale”. “Si è già detto e dimostrato che l’intervento del fisioterapista è consentito entro i limiti inderogabili stabiliti per la sua competenza”.

D’altronde, se i diritti che vantano come fisiatri non esistono, non possono, ora, prendersela con il decreto per aver perso l’occasione di sistemare la cosa inserendoli. Il Giudice, infatti, non gliele manda a dire quando dice che: “L’errore sarebbe ancora più evidente ove la contestazione mossa all’impugnato decreto dovesse essere intesa nel senso che si imputa a questo di non aver approfittato dell’occasione per codificare detto diritto, sulla base delle indicazioni provenienti dalla comunità scientifica, non essendo possibile ad un atto amministrativo sostituirsi in un compito che l’ordinamento vigente riserva alla legge”.

Insomma con i bislacchi ed autoreferenziali teoremi di casa Simfer non solo il fisioterapista, ma anche il medico di medicina generale, avrebbero finito per lavorare sotto la tutela del fisiatra. Tesi questa che, come altre provenienti sempre dalla stessa matrice, non stanno in piedi e finiranno per gettare una luce chiarificatrice anche sul contestato Piano per la riabilitazione, che pare piaccia solo a loro. Come commentare, infatti, diversamente quanto segue? “Alla base del decreto impugnato è una scelta precisa del normatore, che non può essere messa in discussione solo per assicurare nuove occasioni di lavoro allo specialista della riabilitazione. Se fosse condivisibile la tesi dei ricorrenti, e cioè che ogni attività riabilitativa deve essere riservata allo specialista, qualunque sia il grado di disabilità sofferto dal paziente, tale esigenza si porrebbe per ogni patologia per la quale è previsto uno specialista. Il medico generico sarebbe costretto ad operare affiancato da una pluralità di specialisti, quante sono le patologie quotidianamente portate al suo esame, e ad essi dovrebbe comunque affidare la soluzione di problematiche che è invece in grado di risolvere autonomamente, con indefinibile aumento dei costi a carico dell’erario e, quindi, con un risultato finale contrario a quello che con l’impugnato D.M. si è inteso raggiungere”. UN CONSIGLIO RAGAZZI: SVEGLIAMOCI. PAROLA DI GIUDICE!

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CENTRALITA’ DEL MEDICO FISIATRA: “…RUOLO AGGIUNTIVO, COSTRUITO TALVOLTA ARTIFICIOSAMENTE IN MODO SURRETTIZIO…”

Luca Benci Giurista

Premessa: La legge e il decreto attuativo

Negli ultimi decenni la società ha assistito a un radicale cambiamento del ruolo delle farmacie e dei farmacisti: da luoghi sanitari e di produzione e confezionamento di prodotti galenici e luoghi prevalentemente commerciali.

La trasformazione in spazi vendita avente finalità commerciali come modello tipico delle farmacie viene messo in crisi dal moltiplicarsi di punti vendita in seguito a processi di liberalizzazione che hanno portato i supermercati a vendere farmaci da banco e alla nascita delle parafarmacie.

Si pone quindi la necessità di rivedere e riqualificare le farmacie con l’attribuzione di “nuovi servizi”. In questa direzione si muove il D.Lgs. 3 ottobre 2009, n. 153 denominato “Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell’articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69”.

I nuovi servizi che possono essere assicurati dalle farmacie nell’ambito del Servizio sanitario nazionale riguardano “la diretta partecipazione della farmacia al servizio di assistenza domiciliare integrata (A.D.I.)” che avviene attraverso (art. 1, comma 2, lettera a) punti 1), 2) e 3):

1) la dispensazione e la consegna domiciliare di farmaci e dispositivi medici necessari;

2) la preparazione, nonché la dispensazione al domicilio delle miscele per la nutrizione artificiale e dei medicinali antidolorifici, nel rispetto delle relative norme di buona preparazione e di buona pratica di distribuzione dei medicinali e nel rispetto delle prescrizioni e delle limitazioni stabilite dalla vigente normativa;

3) la dispensazione per conto delle strutture sanitarie dei farmaci a distribuzione diretta.

Questi primi tre punti sembrano del tutto coerenti con le finalità proprie di un servizio farmaceutico contribuendo – in particolare sul punto sub 3) – a risolvere problemi organizzativi che hanno creato e creano agli utenti le difficoltà di organizzazione del servizio.

Il punto 4) – sempre in relazione alla partecipazione delle farmacie al servizio di assistenza domiciliare integrata pone problematiche maggiori e specifica che all’interno delle farmacie vi possa essere: la messa a disposizione di operatori socio-sanitari, di infermieri e di fisioterapisti, per la effettuazione, a domicilio, di specifiche prestazioni professionali richieste dal medico di famiglia o dal pediatra di libera scelta, fermo restando che le prestazioni infermieristiche o fisioterapiche che possono essere svolte presso la farmacia, sono limitate a quelle di cui alla lettera d) e alle ulteriori prestazioni, necessarie allo svolgimento dei nuovi compiti delle farmacie, individuate con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Non vi sono dubbi che questa sia una novità rilevante anche se di non semplice attuazione e di non semplice raccordo rispetto alla assistenza domiciliare integrata erogata direttamente dal Servizio sanitario nazionale attraverso le sue strutture direttamente o indirettamente a seconda dell’organizzazione regionale. Tra l’altro, nella gran parte delle regioni, il territorio è suddiviso in distretti socio sanitari che hanno precisi riferimenti territoriali di competenza. Nel D. Lgs 153/2009 si introduce invece un difficilissimo riparto territoriale di pazienti “residenti o domiciliati nel territorio della sede di pertinenza di ciascuna farmacia”. Quindi all’interno di un distretto socio sanitario si dovrebbe suddividere il territorio per il numero di farmacie presenti e determinarne l’ambito territoriale. Non sembra una disposizione praticabile in molti contesti.

Le prestazioni che possono essere svolte presso la farmacia però “sono limitate a quelle della lettera d)” che andiamo a riportare per esteso:

la erogazione di servizi di secondo livello rivolti ai singoli assistiti, in coerenza con le linee guida ed i percorsi diagnostico-terapeutici previsti per le specifiche patologie, su prescrizione dei medici di medicina generale e dei di libera scelta, anche avvalendosi di personale infermieristico, prevedendo anche l’inserimento delle farmacie tra i punti forniti di defibrillatori semiautomatici.

La norma è decisamente criptica e oscura. Si introduce una distinzione – in realtà non conosciuta – tra servizi di primo e servizi di secondo livello decisamente di difficile comprensione.

La legge distingue, in realtà, tra le prestazioni erogabili in farmacia e le prestazioni erogabili a domicilio. Le prime sono curiosamente, a una prima lettura, maggiormente “limitate” rispetto a quelle erogabili a domicilio. Questa interpretazione meramente letterale contrasta con l’impostazione classica che viene data alle prestazioni erogabili nelle strutture che sono, in genere, più ampie in quanto è proprio la sicurezza della struttura a permettere tali prestazioni rispetto al non luogo sanitario caratterizzato dal domicilio dell’utente. In realtà l’interpretazione che è passata – quanto meno in questa fase – è quella relativa alla erogazione a domicilio di prestazioni “mutuabili” dal Servizio sanitario nazionale mentre presso la farmacia diventano a carico dell’utente se non convenzionate con il Servizio sanitario nazionale.

Il previsto decreto attuativo è stato regolarmente emanato – D.M. 16 dicembre 2010 “Erogazione da parte delle farmacie di specifiche prestazioni professionali” – e per quanto di competenza del fisioterapista segnaliamo alcuni punti di rilievo:

all’art. 1 di tale decreto si specifica che il fisioterapista agisce nel “rispetto dei propri profili professionali, con il coordinamento organizzativo e gestionale del farmacista titolare o direttore”. Questa norma può creare problemi all’autonomia del farmacista nella parte in cui tale autonomia è stata riconosciuta dalle leggi di riforma dell’esercizio professionale a meno che il coordinamento organizzativo e gestionale venga interpretato in modo restrittivo come mero coordinamento operativo.

Data l’importanza, invece, riportiamo per esteso l’art. 4 del decreto denominato “prestazioni erogabili dai fisioterapisti”

Art. 4 Prestazioni erogabili dai fisioterapisti

1. Su prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, alle condizioni di cui all’art. 2, il fisioterapista può erogare all’interno della farmacia ed a domicilio del paziente, e nei limiti di cui al decreto del Ministro della sanità n. 741 del 1994, le seguenti prestazioni professionali:

a) definizione del programma prestazionale per gli aspetti di propria competenza, volto alla prevenzione, all’individuazione ed al superamento del bisogno riabilitativo;

b) attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità motorie, psico motorie e cognitive e viscerali utilizzando terapie manuali, massoterapiche ed occupazionali;

c) verifica delle rispondenze della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero funzionale.

2. La farmacia, nell’erogazione delle prestazioni di cui al comma 1, deve rispettare tutti gli specifici requisiti relativi ai settori professionali, sanitari e tecnico-strutturali previsti per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 dalla normativa statale, regionale e comunale vigente, nell’ambito dei precedenti settori.

Volendo effettuare una comparazione con il profilo professionale possiamo operare alcun sottolineature:

a) si specifica che i prescrittori sono “medici di medicina generale” e “pediatri di libera scelta” mentre nel profilo viene indicato solo “medico”. In entrambi non viene mai nominato il fisiatra;

b) si specifica che al fisioterapista compete la definizione del “programma prestazionale” mentre, come è noto, il profilo parla di “programma di riabilitazione”.

Il resto è sostanzialmente sovrapponibile al profilo professionale.

La sentenza del TAR del Lazio

La Simfer si è rivolta al Tar del Lazio deducendo l’illegittimità del decreto attuativo sotto molteplici profili. Ne evidenziamo due:

a) l’immissione di fisioterapisti in farmacia determinerebbe la trasformazione della farmacia in ambulatorio o in un poliambulatorio senza le necessarie autorizzazioni e senza i necessari controlli;

b) in tali luoghi deve essere prevista necessariamente la figura del medico specialista o quanto meno il “costante controllo” in tutti i luoghi dove il fisioterapista svolge la propria attività professionale sia in farmacia che a domicilio.

Non del tutto esattamente il Tar specifica che le prestazioni del fisioterapista in farmacia possono avvenire nel concorso di tre condizioni: che si tratti di prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale, che siano prescritte dal medico di medicina generale e che tali prestazioni rientrino nelle competenze del profilo professionale del fisioterapista. Il primo punto è parzialmente vero in quanto è la stessa legge ad aprire a prestazioni a pagamento nel momento in cui precisa “eventuali prestazioni e funzioni assistenziali al di fuori dei limiti di spesa indicati dagli accordi regionali sono a carico del cittadino che le ha richieste”.

Nel merito secondo l’associazione dei fisiatri ricorrente chiede l’annullamento della parte del decreto che non prevede la presenza costante del medico specialista durante le prestazioni erogate dai fisioterapisti. Correttamente il Tar del Lazio ricorda che l’annullamento di un atto amministrativo può avvenire solo in presenza di norme giuridiche di carattere superiore e che devono essere indicate nel ricorso (e che non sono state allegate). Non sono state allegate semplicemente “per la semplice ragione che non esistono”. Prosegue la motivazione della sentenza del giudice amministrativo che: non esiste infatti una norma che imponga al fisioterapista, allorché eroga prestazioni rientranti nella propria competenza, di agire alla presenza o quanto meno sotto il controllo dello specialista”

Rettamente affermano i giudici amministrativi che non sussiste l’obbligo nell’ordinamento giuridico italiano di norme invocate così anacronistiche da essere tali anche nel periodo pre-riforma legge 23 febbraio 1999, n. 42 “Disposizione in materia di professioni sanitarie”. Un simile obbligo era inesistente anche qualche decennio orsono. Evitiamo di citare anche altre norme che hanno conferito autonomia a tutto il settore delle professioni sanitarie perché, a questo punto, decisamente sovrabbondanti. Quale siano i motivi che hanno spinto la Simfer a un ricorso al giudice amministrativo così palesemente suicida non è dato capire. Possiamo capire (pur non condividendola) la richiesta – tutta di politica professionale – tendente ad affermare una centralità medico-specialistica nel settore della riabilitazione che nei servizi, di fatto, diventa sempre meno centrale, ma la presenza diretta della specialista alle attività di riabilitazione dimostra una miopia politico-istituzionale fuori dal normale.

Il giudice amministrativo si è trovato costretto, in modo assolutamente didascalico, a spiegare ai ricorrenti il ruolo del medico di medicina generale all’interno del sistema prescrittivo del Servizio sanitario nazionale. Spetta a lui l’attivazione dello specialista quando ritiene che dello specialista ci sia bisogno all’interno di un qualsivoglia tipo di percorso diagnostico-terapeutico. Altrimenti provvede direttamente attivando le relative professionalità

Nel percorso previsto dalla “farmacia dei servizi” ci ricorda il Tar del Lazio, il medico specialista (fisiatra) “è del tutto estraneo alla vicenda” come del resto può esserlo in molti percorsi in cui non è richiesta la sua professionalità. Piuttosto possono essere in discussione molte prassi presenti in alcune organizzazioni che hanno costruito il ruolo del fisiatra come centrale all’interno dei percorsi indipendentemente dalla necessità del suo apporto professionale. Un ruolo aggiuntivo, costruito talvolta artificiosamente in modo surrettizio, teso a creare un modello di organizzazione che ha l’obiettivo di creare un ruolo al fisiatra che non a rispondere ai bisogni del cittadino-utente.

L’associazione dei fisiatri sembra richiedere la riproposizione di questo modello ai giudici amministrativi che però respingono il modello spesso instaurato, in via di prassi o amministrativa in molte strutture. Il medico specialista, sottolinea il Tar del Lazio, non ha “alcun titolo a imporre la sua presenza” laddove altri professionisti – in questo caso i medici di medicina generale – possono fronteggiare da soli. Duplicare le figure mediche, in questo caso, come del resto, in altri casi, comporta solo un dispendio per l’erario che non può essere giustificato soltanto “per assicurare nuove occasioni di lavoro allo specialista in riabilitazione”. La ragioni addotte dai fisiatri, chiosa il giudice amministrativo, “trascura i dati fondamentali del sistema e solleva problematiche del tutto ininfluenti rispetto all’obiettivo perseguito”. Affermazione del tutto condivisibile che dovrebbe assurgere a principio generale di funzionamento del sistema che spesso, invece, viene violato.

Altro principio fissato dalla sentenza in esame è relativo alla supposta sovrapponibilità delle funzioni del fisioterapista rispetto a quelle del fisiatra che il Tar correttamente evidenzia come diverse arrivando ad affermare, anche duramente, che “sulla base di un calcolo di convenienza economica, lo specialista svolga nel suo studio o nell’ambulatorio, medico nel quale presa servizio anche le minori prestazioni e che la normativa vigente assegna ai fisioterapisti e che non richiedono il bagaglio di conoscenze ed esperienze professionali del fisiatra, è questione ininfluente in sede di verifica della legittimità della norma in esame”. Ammonisce quindi il giudice amministrativo che se il fisiatra, di fatto, vuol invadere il campo del fisioterapista, non può invocare misure a sua protezione per meri “calcoli di convenienza economica”.

Ancora più risibile, infine, è la richiesta di trasformare la farmacia in un ambulatorio con tanto di direzione sanitaria da affidarsi a un fisiatra. Questo argomento, definito nella sentenza “di ancor minore consistenza” è “privo di qualsiasi dimostrazione di fatto e di diritto” in quanto, nota il Tar, se l’elemento rilevante per l’assegnazione di direttore sanitario dell’ambulatorio è la specializzazione, bisognerebbe provvedere alla nomina di tanti direttori sanitari quante sono le materie specialistiche in esso trattate”. Argomento, dunque, pretestuoso anche questo.

E’ una sentenza importante perché costruisce correttamente in primo luogo il rapporto tra medico generico e medico specialista e in secondo luogo il rapporto tra prescrizione medica e intervento del fisioterapista.

Nella prima parte la sentenza è ineccepibile e chiarissima soprattutto dove conclude che il legislatore non può imporre all’utente e all’organizzazione il ricorso allo specialista laddove il medico di medicina generale sia in grado di risolvere i problemi di salute del paziente (in questo caso attivando il fisioterapista).

Nella seconda parte la sentenza è decisamente meno approfondita ma il rapporto tra prescrizione medica e fisioterapista non era l’oggetto principale del ricorso.

La bella sentenza del Tar riguarda una legge e un decreto sulla farmacia dei servizi che, in verità non brillano né per chiarezza, né per logicità, né per completezza.

Tra i nodi irrisolti e non più rinviabili ne sottolineiamo uno: l’accesso diretto al fisioterapista da parte dell’utente con costi a carico del Servizio sanitario nazionale.

Luca Benci

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RIABILITAZIONE E CENTRALITA’ DEL MEDICO FISIATRA: FINE DI UNA PRESUNZIONE

Intervista ad Antonio Bortone

Presidente nazionale AIFI

1) La sentenza del TAR Lazio conferma in toto la validità Decreto Legislativo 153/2009 ed in particolare il servizio che i Fisioterapisti potranno svolgere nelle farmacie. In pratica il Fisioterapista, in farmacia, con riferimento alle prescrizioni di un medico può elaborare il
programma riabilitativo, praticare autonomamente attività terapeutiche, proporre l’utilizzo di protesi, addestrarne all’uso il paziente e verificare l’efficacia dei trattamenti effettuati.

Non ti pare che tutte queste competenze siano note almeno dal 1994?
Perché fanno così fatica ad affermarsi anche nella categoria?

Molto spesso si sente parlare di scarsa consapevolezza del valore professionale del Ft che i Cittadini avrebbero. Apparteniamo ad una cultura “medicocentrica” che mantiene ancora alcune resistenze al cambiamento. Tuttavia, la realtà evidenzia che questo dato è decisamente molto inferiore a quanto immaginiamo e che il fenomeno più preoccupante è la scarsa consapevolezza dell’evoluzione giuridica specifica da parte proprio della stessa popolazione professionale. È un fenomeno in quanto, spesso si sottovaluta l’incidenza legale del carico di responsabilità che l’autonomia professionale ha prodotto. È paragonabile a guidare un’auto senza conoscere gli aggiornamenti del codice della strada. Fino alla prima multa! Fortunatamente, questo fenomeno riguarda marginalmente le nuove generazioni di Colleghi. Cioè, questa alterazione permanente della realtà e della conoscenza giuridica, riguarda quelle sedi universitarie dove c’è poca docenza svolta da Fisioterapisti, a tutto vantaggio di altre Categorie, prevalentemente mediche, poco inclini al cambiamento culturale, a tutto svantaggio della formazione professionale. In verità, questo fenomeno abbraccia ampiamente anche altre Professioni Sanitarie, non solo i Fisioterapisti. Anche su questo fatto, AIFI sta cercando di provocare il cambiamento del sistema.

2) Se al medico generico è demandata la prescrizione di un trattamento fisioterapico ed anche la decisione sulla eventuale necessità dell’intervento dello specialista, si prefigura un sistema in cui il fisiatra è figura solo eventuale del percorso riabilitativo. Ma questo vale solo per il fisiatra, oppure è estendibile a tutti i medici specialisti?

Non darei un’accezione negativa al termine “eventuale”; in un Sistema che necessita essere efficiente, a parità di efficacia, economico, a ristrettezza di risorse disponibili, equo, a domanda costantemente crescente, la risposta ineludibile ed obbligata è l’appropriatezza! In questo caso, e non può essere una tendenza “filosofica”, l’intervento di ognuno deve rispondere a criteri oggettivi di “essenzialità clinica”, piuttosto che giustificarsi in diverso modo, creando veramente una risposta più folkloristica, cioè di “orticello”, che appropriata. Questo fatto vale per tutti coloro che operano in questo “Sistema Salute”, dove l’Area della Riabilitazione rappresenta il contesto operativo più articolato ed a volte più complicato. Le singole competenze devono concorrere a risolvere il bisogno clinico della Persona. Quando esso è complesso, occorre una partecipazione allargata ed integrata tra i diversi Professionisti; quando è semplice, occorre intervenire con competenze essenziali allo stesso bisogno senza alcuna “pretestuosa complicazione”. Il Sistema economico oggi, oltre che la logica ed il buon senso, non possono permettersi alcun esercizio inappropriato, alcuno spreco di risorse, alcuna strumentalizzazione politica di un processo lineare e diretto nell’approccio professionale al bisogno clinico della Persona.

3) Il Decreto 153/2009 permette al Fisioterapista di esercitare, a carico del SSN, su prescrizione del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta, sia in farmacia che al domicilio del
paziente, attività rientranti nelle nostra competenze così come legislativamente definite.

Quanto stabilito può in qualche modo condizionare la libera professione?

Il decreto è molto chiaro. Al di là di recondite motivazioni politiche, il decreto costruisce (ad oggi, intende costruire), un percorso, coordinato ed ordinato, di servizi accreditati sul territorio. La rete della Libera Professione è marginalmente intaccata, almeno fino a quando non sarà ampiamente diffuso su territorio nazionale, il rapporto di convenzione diretta con ogni singolo professionista.

In più, ad oggi, concorre ad arginare il fenomeno dell’esercizio abusivo della nostra professione, che, a causa della mancata istituzione dell’Ordine, continua ad espandersi, millantando titolarità che non ha e non potrà mai avere, a discapito economico ed a forte rischio per i singoli Cittadini. L’esercizio presso le Farmacie, obbligano le stesse a verificare la “certezza del titolo”, orientando l’Utenza e garantendo il Sistema. Anche la “rete” della nostra Libera Professione ne trarrà beneficio.

4) La sentenza del TAR del Lazio potrebbe avere ricadute positive anche su altri luoghi di lavoro?

Come ti senti di commentare quanto i Giudici amministrativi affermano a proposito dei fisiatri: “Contestano all’impugnato decreto la violazione di asseriti diritti dello specialista, ma non indicano le norme che detto diritto avrebbero consacrato, per la semplice ragione che non esistono. Non esiste infatti una norma che imponga al fisioterapista, allorchè eroga prestazioni rientranti nella propria competenza, di agire alla presenza o quanto meno sotto il controllo dello specialista”. Vale solo in farmacia o anche in altri ambiti in cui si fa riabilitazione?

La sentenza è esplicita, chiara e coerente. D’altronde, non è da commentare ma solo da applicare, come tutte le sentenze. Una considerazione generica che intendo esprimere è che dove vige l’autonomia professionale, non sussistono altri vincoli di percorso se non i limiti imposti dal “perimetro delle proprie competenze”. In giurisprudenza non si contempla un’autonomia parziale. È considerata, questa affermazione, un “non senso”. Consentiamo che il “Contesto” si adatti bene a questa consapevolezza inequivocabile, contemplando le sentenze come fossero catalizzatori di un processo di sviluppo e miglioramento della qualità professionale.

5) Questa sentenza potrà avere effetti positivi anche su quanto si è verificato, qualche tempo, fa nella Regione Piemonte, che ha visto i fisiatri infilarsi anche nei nostri studi libero-professionali?

In alcune Regioni ci sono regole palesemente incoerenti e che rispondono a logiche diverse rispetto a quelle delineate dal panorama giuridico nazionale. Le considero delle distorsioni che verranno in sequenza cambiate. Diversamente saremmo in un Paese “a macchia di leopardo”, molto vicino ad una concezione federativa, che, in verità, con tutto il rispetto delle diverse opinioni, ritengo non essere propria della nostra matrice popolare e ben lontana da un sentimento nazionale, soprattutto all’indomani dei festeggiamenti dei 150 anni di unità d’Italia.

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RIAB INFO, per ora non sta succedendo nulla. Prendiamo, quindi, semplicemente atto che il DDL 1142 è calendarizzato al Senato per i mesi di aprile /maggio/giugno

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MAIL Mastrillo n. 4, del 17 aprile 2012

Si segnala la mail n. 4 del 2012si trova al seguente link

http://www.aitn.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=287&Itemid=69

http://www.aitn.it/index.php?option=com_content&view=article&id=277%3Ale-mail-di-mastrillo&catid=157%3Ain-evidenza&Itemid=1

1) CORSI DI LAUREA FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA AA 2012-13

2) INCARICHI MINISTERIALI E REGIONALI

3) ELEZIONI NELLE FEDERAZIONI MEDICHE E NELLEPROFESSIONI SANITARIE

4) OSSERVATORIO DEL MIUR PER LE PROFESSIONI SANITARIE

5) PROGETTO MINISTERO SALUTE-REGIONI SU REVISIONE PROFILI

6) CONFERENZA CORSI DI LAUREA PROFESSIONI SANITARIE

6) CUN

7) ORDINI e ALBI

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RIAB INFO Anno X n°05

RIAB INFO

Aperiodico del’IPY

Newsletter del 4 aprile 2012

Anno X° n° 05

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LA FISIOTERAPIA NON E’ UNO SPORT °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

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RIAB INFO

augura una felice Pasqua a tutti voi e alle loro famiglie

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RIAB INFO, riteniamo doveroso ricordare cosa è successo solo un anno fa, proprio di questi giorni.

Ricorre infatti, domani 5 aprile, il primo anniversario dell’abrogazione del famigerato articolo 1 septies che avrebbe potuto equiparare la Laurea in SM alla nostra.

Un subdolo tentativo definito, senza mezzi termini, dal Collega Mauro Gugliucciello, “ la più sconcertante aggressione che una professione intellettuale abbia mai dovuto subire nel nostro Paese”.

“ La fisioterapia non è uno sport”, questo lo slogan sbandierato, per chiederne l’abrogazione, il 21 marzo 2006 nella importante manifestazione di protesta tenutasi a Roma.

Solo 5 anni dopo, nella primavera del 2011, anche a seguito di una costante “attenzione” sulla problematica, giustizia è stata fatta cancellando definitivamente dal nostro ordinamento qualsiasi ambiguità legislativa ed interpretativa.

Questo l’annuncio dell’ avvenimento sul sito di Aifi Nazionale:

Abrogazione art. 1-septies: giustizia è fatta!

Oggi l’Aula del Senato ha definitivamente convertito in legge il disegno di legge 572/B. Il Governo e le forze politiche, cui erano giunte precise richieste al riguardo, hanno doverosamente cancellato dal nostro ordinamento giuridico una norma illegittima e palesemente incostituzionale.
Il Consigliere nazionale, Mauro Gugliucciello tiene a precisare: “Finalmente, dopo cinque anni, giustizia è fatta. Un’operazione difficile e complessa che è andata in porto solo grazie al fatto di avere affrontato ogni passaggio con lucidità e determinazione, nonché di aver promosso l’iniziativa del Manifesto “No all’equipollenza”, sottoscritto dalle più prestigiose Associazioni di tutela del Cittadino in ambito sanitario, dalle più importanti Organizzazioni sindacali e dalle Professione sanitarie, che ha dato dignità alla nostra causa. A loro i nostri ringraziamenti più sentiti.
Un ringraziamento al Presidente nazionale, che mi ha affidato la delega sulla problematica e a tutti i Dirigenti e ai Colleghi iscritti e non iscritti all’A.I.FI., che in questi cinque anni hanno appoggiato le nostre iniziative.
In particolar modo a tutti coloro che hanno partecipato alla manifestazione del 21 marzo 2006 “La fisioterapia non è uno sport” e che sono intervenuti nei difficili momenti in cui il provvedimento era in discussione alla Camera dei deputati, sommergendo letteralmente con le loro richieste i componenti della Commissione cultura.
Un ringraziamento ai presentatori dei disegni di legge abrogativi, l’On. Siliquini e l’On. Evangelisti e, in particolare, al Senatore Caforio che, avendo fatto fare proprio il disegno di legge dal suo Gruppo, ne ha permesso una rapida calendarizzazione.
Un ringraziamento al Sottosegretario Pizza e al Ministro Fazio che ha sentito il dovere di presenziare direttamente ai lavori delle Commissioni sia alla Camera che al Senato.
Un particolare riconoscimento a Daniela Volpato e al collega e giornalista Gianni Melotti, per il proficuo lavoro svolto.
La più “sconcertante” aggressione che una Professione intellettuale abbia mai dovuto subire nel nostro paese è stata respinta”.

Scarica il Manifesto “No all’equipollenza”

Così Le News del Sole 24Ore del 6 aprile 2011

Fisioterapia-scienze motorie: stop all’equipollenza

Equipollenza tra laurea in fisioterapia e laurea in scienze motorie: a cinque anni e mezzo dalla norma che nel 2005 (legge 27/2006 di conversione del Dl 259/2005) che aveva previsto questa possibilità, la partita si chiude definitivamente con l’approvazione da parte del Senato del disegno di legge (AS 572-B) che abroga l’articolo 1-septies del decreto legge.La norma contestatissima dai fisioterapisti, prevedeva che «il diploma di laurea in scienze motorie è equipollente al diploma di laurea in fisioterapia, se il diplomato abbia conseguito attestato di frequenza ad idoneo corso su paziente». L’approvazione del Ddl senza modifiche rispetto alla versione già approvata a Montecitorio è stata motivata, spiega la relazione, dall’esigenza di concludere in tempi brevi una vicenda cominciata nel 2005, quando l’equipollenza fra i due titoli di studio fu inserita in corsa nella conversione di uno dei tanti Dl “omnibus”. La nuova legge stabilisce che sarà un decreto del ministro dell’Istruzione, da emanare entro nove mesi dall’entrata in vigore della legge, a normare la possibilità della laurea in fisioterapia per i laureati in scienze motorie. E il decreto dovrà stabilire la disciplina del riconoscimento dei crediti formativi; l’accesso al corso universitario in fisioterapia, nei limiti dei posti programmati in relazione al fabbisogno previsto, previo superamento della selezione; la disciplina del periodo di formazione e tirocinio sul paziente. «Finalmente, dopo cinque anni, giustizia è fatta», è stato il commento dell’Aifi, l’associazione dei fisioterapisti. «Un’operazione difficile e complessa che è andata in porto solo grazie al fatto di avere affrontato ogni passaggio con lucidità e determinazione, e di aver promosso l’iniziativa del Manifesto “No all’equipollenza”, sottoscritto dalle più prestigiose associazioni di tutela del cittadino in ambito sanitario, dalle più importanti organizzazioni sindacali e dalle professione sanitarie, che ha dato dignità alla nostra causa. La più sconcertante aggressione che una professione intellettuale abbia mai dovuto subire nel nostro paese è stata respinta», ha dichiarato a caldo Mauro Gugliucciello , consigliere nazionale dell’associazione con delega a seguire l’iter del provvedimento.

IL TESTO APPROVATO

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RIAB INFO, da una intervista, a Doctor News del 3 aprile, di Amedeo Bianco riconfermato per il terzo mandato alla guida della Fnomceo.

Altro tema è quello dei rapporti tra medici e professioni non mediche…
“Anche qui serenità e certezze: non è possibile che ogni cambiamento venga letto come un’aggressione, a farsi la guerra non si va lontano. La strada vincente è quella delle soluzioni collaborative e multidisciplinari”.

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RIAB INFO, si pubblica il sommario e la parte relativa ad Ordini ed Albi della mail n. 3 del 2012 di Angelo Mastrillo, che trovate per intero al seguente link

http://www.aitn.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=280&Itemid=69

MAIL Mastrillo n. 3, del 31 marzo 2012

http://www.aitn.it/index.php?option=com_content&view=article&id=277%3Ale-mail-di-mastrillo&catid=157%3Ain-evidenza&Itemid=1

1) CORSI DI LAUREA FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA AA 2012-13

2) OSSERVATORIO DEL MIUR PER LE PROFESSIONI SANITARIE

3) CONFERENZA CORSI DI LAUREA PROFESSIONI SANITARIE

4) CUN

5) GOVERNO E MIUR SU VALORE LEGALE TITOLO DI STUDIO

6) ABUSIVISMO NELLE PROFESSIONI SANITARIE

7) ORDINI e ALBI

7) ORDINI E ALBI

DDL Senato 573 G. Caforio (IdV) e 1.142 R. Boldi (LNP).http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/comm/32596_comm.htm

DDL Camera dei Deputati n. 4274 e Senato n. 2935 http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/37416.htm

Importanti dichiarazioni del Ministro della Salute, Renato Balduzzi, a favore della istituzione degli Ordini per le Professioni sanitarie: la prima il 15 marzo a Roma al convegno dei Tecnici di Laboratorio ANTEL: «Il Governo condivide la necessità di affrontare la questione di omologare le 17 professioni sanitarie prive di Albo alle altre professioni; tale questione interessa 180.000 professionisti rispetto a circa un milione che invece sono iscritti ad

Ordini e Collegi». Nel ricordare di aver personalmente contribuito ad avviare l’iter con la Legge 42/99 quando era Capo Ufficio legislativo del Ministero della Sanità ha concluso «ritengo utile per i cittadini e per i professionisti interessati l’approvazione definitiva di una norma che, mentre istituisce Albi e Ordini per le professioni sanitarie che ne sono sprovviste, riformi l’intero impianto anche per le altre professioni sanitarie già regolamentate».

http://www.antelnazionale.it/wp-content/uploads/2012/03/Messaggio_Istituzionale_del_Ministro_Balduzzi_alla_Confederazione_Antel-Assiatel-Aitic_0.pdf

La seconda dichiarazione,dopo una settimana il 22 marzo a Bologna al Congresso nazionale Infermieri IPASVI, dove il Ministro Balduzzi ha esplicitamente e fermamente ribadito che «Non si può più rinviare la riforma per trasformare i Collegi in Ordini: si tratta di adeguare la forma alla sostanza, né più né meno» http://www.ipasvi.it/attualita/balduzzi-non-piu-rinviabile-la-riforma-per-gli-ordini-delle-professioni-sanitarie-id424.htm

Fra questi due interventi si è inoltre inserita la nota del 19 marzo da parte del Ministro della Giustizia, Paola Severino, che in risposta alla richiesta del CONAPS «auspica che tali professionalità siano contemplate nel processo di riforma degli ordini professionali e segnala che le professioni sanitarie non rientrano nella competenza del Ministero della Giustizia, ma sono vigilate dal Ministero della Salute, al quale pertanto potranno

essere rivolte tutte le istanze e le proposte di riforma inerenti tali ordinamenti professionali»

http://www.unpisi.it/docs/COMUNICATI/ordini/nota%20del%20Ministero%20Giustizia%20(2).doc In ragione di queste promesse del Governo, il Presidente del CONAPS, Antonio Bortone, ha quindi invitato il Ministro Balduzzi a partecipare il 16 maggio a Bologna all’Assemblea dei quadri CONAPS nell’ambito della biennale EXPOSANITA’ 2012 http://www.senaf.it/Expo-Sanita-programma-convegnieventi/dettaglio_programma/107/it/2012051

Commento: Sembra proprio contraddittorio il comportamento di questo Governo tecnico.

Se da un lato promette interventi per completare la regolamentazione ordinistica, con lo scopo di aggiunger quindi le 17 Professioni sanitarie, dall’altro lato proclama invece la volontà di una massiccia “liberalizzazione” e promuove la suddetta “consultazione” referendaria.

Ormai, dopo le inadempienze dei Governi “di turno” del 2006, del 2008 e del 2010 le sorprese non sembrano davvero finite. E chissà che stavolta non siano invece proprio “i tecnici” a chiudere la partita, magari a Bologna, il 16 maggio, appunto !

Cordiali saluti

Angelo Mastrillo

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Gent.mi,

come ogni anno richiamiamo la vostra attenzione sulla possibilità di sostenere la nostra associazione “Il Sole Splende per Tutti” con la scelta della destinazione del 5 per mille.

“Il Sole Splende per Tutti” è un’associazione di famiglie di persone con disabilità: con il vostro sostegno, attraverso la scelta del 5 per mille anno 2008, abbiamo realizzato lo scorso anno un laboratorio musicale, che ha animato il tempo libero dei nostri ragazzi. Inoltre abbiamo offerto alle famiglie un intervento di supporto psicologico, per meglio comprendere le problematiche dei figli, in prevalenza in età adolescenziale.

Attualmente disponiamo della quota del 5 per mille anno 2009 e con essa stiamo avviando un progetto per la realizzazione di un laboratorio di giocoleria.

Per continuare a sostenerci vi invitiamo ad indicare sulla dichiarazione dei redditi il nostro CODIE FISCALE: 97433460157.

Cogliamo l’occasione per farvi conoscere, nella locandina qui allegata, il progetto “Conoscere la disabilità per crescere insieme” che stiamo realizzando con il contributo della FONDAZIONE COMUNITARIA NORD MILANO. Anche questo progetto ha bisogno del vostro sostegno: lo potete fare con una donazione sul nostro conto corrente bancario il cui codice IBAN è il seguente: IT78M0558420102000000000818.

Nella causale è necessario indicare la seguente dicitura: Contributo per il progetto “Conoscere la disabilità per crescere insieme”.Per meglio conoscerci vi invitiamo a visitare il nostro sito: www.ilsolesplendepertutti.it Fiduciosi nel vostro sostegno e ringraziandovi anticipatamente, porgiamo i nostri più cordiali saluti

Adele Nebuloni Fabbri con le famiglie dell’Associazione “Il Sole Splende per Tutti”.

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RIAB INFO Anno X° n° 03

RIAB  INFO

Aperiodico del’IPY

Newsletter del 25 febbraio 2012

Anno X°  n° 03

 

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QUEI SANI CEFFONI

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Fisioterapisti in farmacia

dal sito Aifi

Il TAR Lazio si pronuncia sui ricorsi avversi al decreto legislativo 153/2009 ed in particolare sul servizio dei fisioterapisti presso le farmacie.

 Scarica la sentenza

 

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RIAB INFO, leggendo la sentenza vi renderete conto che quanto afferma è quello che sappiamo almeno dal 1994 e cioè da quando è uscito il nostro profilo professionale.

Il giudice, senza giri di parole, sostiene che i fisiatri “Contestano all’impugnato decreto la violazione di asseriti diritti dello specialista, ma non indicano le norme che detto diritto avrebbero consacrato, per la semplice ragione che non esistono. Non esiste infatti una norma che imponga al fisioterapista, allorchè eroga prestazioni rientranti nella propria competenza, di agire alla presenza o quanto meno sotto il controllo dello specialista”.

 

Il Tar ha respinto la tesi sostenuta da SIMFER  sulla necessaria della presenza del medico fisiatra nei luoghi in cui si svolgono attività riabilitative. I Giudici rimettono al medico generico la decisione sulla eventuale necessità dell’intervento dello specialista. Si  prefigura così un sistema in cui il fisiatra è figura solo eventuale del percorso riabilitativo.

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RIAB INFO,  ecco come la raccontava Riabilitazione Oggi già qualche anno fa.  Era chiaro che, i soliti noti, avrebbero reagito ad un tale presunto sopruso.

 

FISIOTERAPISTI ED INFERMIERI PRONTI PER LE FARMACIE

 

Da Riabilitazione Oggi di ottobre 2010 di Gianni Melotti

 

Nonostante l’impegno profuso da casa Simfer per cercare almeno di modificare alcuni aspetti del decreto legislativo 153/2009, sfociato poi in una interrogazione parlamentare, nella quale si diceva che noi, non essendo medici, non saremmo in grado di eseguire prestazioni di fisioterapia e di riabilitazione,  le cose stanno procedendo più che bene. Infatti, lo scorso 9 ottobre, il ministro della Salute Ferruccio Fazio ha trasmesso alle Regioni i tre decreti attuativi che disegneranno le farmacie del futuro, nelle quali avranno diritto di asilo anche le prestazioni erogate da Infermieri e Fisioterapisti. Curiosamente e in forma del tutto coerente, come sempre quando si rispetta la legislazione vigente, al Fisioterapista spetta quello che gli viene negato nelle prassi consolidate che hanno avuto il loro peso anche nella  recente bozza sulle Linee Guida in riabilitazione; come se la mano destra del ministero non sapesse cosa fa la mano sinistra. Fa piacere notare come, per scrivere il decreto che ci riguarda,  si sia partiti dalla 502/92, passando poi alla 42/99, alla 251/2000 e alla legge 43/2006, arrivando al nostro profilo e per ultimo al decreto sull’equipollenza dei titoli pregressi del 27 luglio 2000, sentendo il parere sia dell’ Aifi che della Fif. Guarda caso, infatti, all’articolo quattro possiamo leggere che a noi spetta:

a) la definizione del programma prestazionale per gli aspetti di propria competenza, volto alla prevenzione, all’individuazione ed al superamento del bisogno riabilitativo;

b) attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità motorie, psicomotorie e cognitive e viscerali usando terapie manuali, massoterapiche ed occupazionali;

c) verifica delle rispondenze della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero funzionale.

Tutto questo sarà erogabile sia in farmacia che al domicilio del paziente su prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta alle condizioni previste dall’articolo due di questo decreto. Qui sono presenti alcuni aspetti di criticità ai quali si spera di poter porre rimedio nel corso della discussione con le Regioni. Infatti, stando a quanto si legge in questo articolo, le prestazioni possono essere erogate sia a carico del SSN, previa prescrizione medica che, sempre su prescrizione medica, in regime privato con onere a carico del cittadino. Ma il servizio in farmacia nasce come un ampliamento dei punti di erogazione convenzionati e non già come posto dove esercitare una libera professione che per noi è già comunque senza prescrizione medica. Corretto anche questo aspetto, dei fisiatri non v’è traccia. Si leggono invece sulla stampa le dichiarazioni di Annalisa Silvestro, Presidente della Federazione dei Collegi IPASVI, che, a nome degli Infermieri, si auspica venga ampliata la tipologia di attività che la loro categoria potrà svolgere, in farmacia, senza una specifica prescrizione medica, richiamandosi alla vasta gamma di attività che già ora vengono svolte in autonomia dagli Infermieri. Insomma tutto da imparare sui  limiti e competenze che nemmeno ci vengono riconosciuti nelle recenti LLGG, ma qui potremmo pagare lo scotto di una mancanza di un Collegio o un Ordine predisposto a tutto questo. Basandoci, infatti, su un pur lodevole volontariato associativo dobbiamo registrarne il limite. Per questo motivo voglio sperare che le discussioni per attuare Ordini e Albi approdino a qualcosa di più concreto che non le sterili polemiche che hanno portato l’on Turco a decidere di non decidere, lasciando colpevolmente scadere il termine della delega che le era stata data per creare gli Ordini per le professioni sanitarie che ne sono prive e che in troppe occasioni mostrano la corda, anche per colpa sua.

 

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Libro NEUROREGOLAZIONE

Una lettura discorsiva, con momenti suggestivi, rappresentazioni grafiche, segreti e alchimie dello straordinario mondo della Neuroregolazione Interattiva. Il primo libro in Italiano. Da non perdere!

Riab Info Anno IX° n° 22

RIAB  INFO

Aperiodico del’IPY

Newsletter del 9 dicembre 2011

Anno IX°  n° 22

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la redazione.

 

PERCHE’
NON UN SOTTOSEGRETARIATO ALLE PROFESSIONI SANITARIE?

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RIAB INFO fa sua la proposta, lanciata da Riabilitazione Oggi, per
sensibilizzare il Ministero della Salute al fine di ottenere una rappresentanza
adeguata ai 600.000 professionisti appartenenti alle nostre professioni
sanitarie.

 

Perché a certi livelli ci devono arrivare solo i medici? Non è forse
il momento di avere un Sottosegretariato con delega alle nostre faccende?

 

Se l’avesse fatto
il Ministro precedente non gli avrebbero fatto fare la figuraccia di pubblicare
sul sito del ministero che il Mft post’96 è professione sanitaria e nessuno gli
avrebbe fatto mantenere in vita un tavolo tecnico per chiarire le competenze
del Fisioterapista e del laureato in Scienze Motorie, ad 1 septies abrogato.

 

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RIAB INFO, ci pare interessante quanto sta venendo avanti
nella regione Lazio sull’annosa vicenda dei servizi e delle dirigenze di area.

 

Dopo la mozione, sulla stessa materia,  approvata all’unanimità dal Consiglio
Regionale della regione Lombardia e tutta da applicare, ecco ora questa nuova
proposta di legge.

 

Proposta che sarà oggetto di una conferenza stampa,
lunedì 19 dicembre, dei Gruppi Consiliari firmatari presso la sede del
Consiglio della Regione Lazio (via della Pisana, 1301) che la presenteranno.

 

Successivamente, nel mese di gennaio, sarà
organizzato un Convegno specifico sull’argomento.

 

Ecco intanto la proposta di legge del Lazio

 

Norme per la valorizzazione delle professioni sanitarie e sociali

 

1.
LE FINALITA’

 

1.1 La
Regione Lazio constata che l’individuazione di servizi autonomi
con responsabilità dirigenziale per tutte le aree delle professioni sanitarie e
di assistente sociale del comparto sanità è premessa fondamentale per il
raggiungimento dei livelli di autonomia e di qualificazione degli operatori ed
affianca concretamente l’analoga progressione ordinamentale e formativa
conseguita da questo personale laureato in virtù delle e leggi 42/99, 251/00 e
43/06.

1.2 Pertanto la
Regione Lazio riconosce valenza strategica alla legge 251/00.
quale risorsa per una diversa organizzazione del lavoro sanitario ,
individuando quale  primaria area di
intervento la  valorizzazione dell’apporto
delle professioni, incentivando ed estendendo
il conferimento  diretto di
responsabilità, come previsto dagli artt. 1,2,3 e 4 della legge 251/00, per le
distinte  aree di competenza, attraverso
la istituzione di specifici servizi diretti da dirigenti provenienti dalle
stesse aree, con le  seguenti finalità:

 

  • dare attuazione alla legge
    251/00 riconoscendone le potenzialità delle
    professioni sanitarie, elaborando linee guida per individuare le
    opportune strategie organizzative , realizzando nelle aziende sanitarie
    l’affidamento delle aree di competenza ai professionisti ed introducendo  nuove modalità di organizzazione del lavoro;
  • monitorare la  progressiva realizzazione dei servizi tramite
    verifiche periodiche sulla  attuazione e
    sui risultati conseguiti;
  • Inserire i servizi delle
    professioni sanitarie nell’organizzazione dipartimentale e/o garantirne il
    collegamento funzionale con i dipartimenti previsti dagli Atti aziendali,
    secondo modelli affidati alla autonoma determinazione delle aziende, al fine di
    realizzare una revisione dei modelli organizzativi tendenti ad ottimizzare
    l’impiego delle risorse ed a migliorare il servizio reso ai cittadini .

 

2.
COSTITUZIONE DEI SERVIZI

<!DOCTYPE HTML PUBLIC “-//W3C//DTD
HTML 4.0 Transitional//EN”><!– saved from url=(0052)
http://www.antelonline.it/Documenti/EMENDAMENTI.html –>

2.1<SPAN style=”mso-spacerun: yes”>
</SPAN>La
Regione Lazio,  promuove
nell’esercizio delle proprie funzioni amministrative, di indirizzo, di programmazione
ed controllo, la valorizzazione delle funzioni e del ruolo delle professioni
sanitarie e sociali, al fine di contribuire alla realizzazione del diritto alla
salute, al processo di aziendalizzazione del Servizio sanitario regionale,
all’integrazione sociosanitaria ed all’armonizzazione dell’organizzazione del
lavoro nella Regione con quella delle altre Regioni italiane e degli altri
Stati dell’Unione Europea.

2<SPAN
style=”mso-tab-count: 2″></SPAN><SPAN
style=”mso-tab-count: 2″></SPAN><SPAN style=”mso-tab-count:
2″></SPAN><SPAN style=”mso-tab-count:
1″></SPAN>. 2 Al fine di assicurare una adeguata risposta
ai bisogni di salute dei singoli e della collettività, mediante
l’ottimizzazione, il coordinamento ed il controllo di qualità delle prestazioni
degli operatori delle professioni sanitarie e sociali, le aziende unità
sanitarie locali e le aziende ospedaliere, l’ A.R.E.S. 118, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale e l’ARPA ,
nell’ambito dell’atto aziendale previsto dall’articolo 3, comma 1 bis del decreto
legislativo 3 dicembre 1992, n.502 e successive modifiche, istituiscono i
seguenti servizi, in rapporto alla tipologia aziendale, qualificandoli quali
unità organizzative dirigenziali, complesse o semplici in relazione alla
complessità, all’ampiezza e alla rilevanza strategica, secondo criteri definiti
attraverso la concertazione con le OO.SS., modificando ed integrando a tal fine
l’atto stesso :

a) servizio per l’assistenza
infermieristica e  ostetrica e delle
connesse funzioni di supporto;

b) servizio professionale di diagnostica
strumentale e tecnico-assistenziale;

c) servizio professionale di riabilitazione
;

d) servizio professionale  di
prevenzione ;

e) servizio professionale sociale.

 

 

2.3. I compiti dei dirigenti dei servizi di
cui sopra, che non sono sostitutivi dei compiti dei dirigenti medici e degli
altri profili sanitari, tecnici e professionali, prevedono il concorso, per gli
aspetti di competenza, alla individuazione e realizzazione degli obiettivi
individuati dalla Direzione Generale dell’Azienda per la programmazione,
organizzazione,  gestione,  verifica e controllo dell’erogazione delle
prestazioni proprie della specifica area professionale legate alla promozione
della salute, prevenzione, cura e riabilitazione e  sono definiti all’interno dell’Atto di
autonomia aziendale, fermo restando  di
quanto disposto dai vigenti  CC.CC,NN.LL.
dell’Area dirigenziale di riferimento.

 

 

 

3.
ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA DEI SERVIZI

<SPAN style=”mso-tab-count:
2″>
</SPAN>

3.1 Il servizio per
l’assistenza infermieristica ed ostetrica nonché delle funzioni connesse è di
norma articolato nelle seguenti unità organizzative:

  • assistenza
    infermieristica territoriale
  • assistenza
    infermieristica ospedaliera
  • assistenza
    ostetrica
  • formazione  infermieristica ed ostetrica e del
    personale di supporto;

3.2. Il servizio professionale
di diagnostica strumentale e tecnico-assistenziale è di norma articolato nelle
seguenti aree:

  • diagnostica
    professionale di laboratorio;)
  • diagnostica
    professionale per immagini;
  • tecnico-assistenziale
  • formazione
    delle professioni tecnico-sanitarie .

3.3  Il servizio professionale di riabilitazione è
di norma articolato nelle seguenti aree:

  • riabilitazione
    funzionale territoriale
  • riabilitazione
    funzionale ospedaliera
  • formazione
    delle professioni riabilitative

3.4.Il servizio
professionale  di prevenzione è di norma
articolato nelle seguenti aree:

  • area
    dell’educazione alla salute (coordinando
    le/gli assistenti sanitarie/i anche se operanti nei distretti e nei
    presidi ospedalieri)
  • area
    della tutela della salute negli ambienti di vita
  • area
    della tutela della salute negli ambienti di lavoro
  • area
    veterinaria
  • area
    della formazione delle professione tecniche della prevenzione

3.5.Il servizio sociale
professionale è di norma articolato nelle seguenti aree:

  • area
    distrettuale
  • area
    della salute mentale
  • area
    della formazione

3.6.<SPAN style=”mso-spacerun: yes”>
</SPAN>Le
Aziende sanitarie attribuiscono la diretta responsabilità e gestione delle
attività e delle funzioni connesse, laddove previste,  per ciascuna area di cui agli artt.1,2,3,4 di
cui alla legge 251/2000<SPAN
style=”mso-spacerun: yes”> e di quella propria della
professione di assistente sociale </SPAN>ad  un
dirigente per ciascun servizio di cui sopra individuato con le modalità
previste dagli artt.6 e 7 della stessa legge 251/2000.

3.7. Le Aziende nelle quali
insistono corsi di laurea per le professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche,
tecniche, della riabilitazione nonché della prevenzione possono istituire
un’apposita unità operativa dirigenziale per la formazione universitaria.

3.8. Il sistema organizzativo
dei servizi,qualificati come unità organizzative dirigenziali, può  essere modulabile non solo in rapporto alla
tipologia, ma anche in relazione alla complessità e dimensione aziendale,
prevedendo accorpamento di uno o più servizi o una maggiore articolazione degli
stessi.

3.9. In alternativa o in
integrazione alla sopra descritta articolazione dei servizi in aree
ospedaliere, territoriali e della formazione, le Aziende possono articolare i
servizi identificando alcuni processi rilevanti ed articolare l’organizzazione
in modo trasversale: livelli assistenziali- profili di cura, organizzazione-
sviluppo professionale, formazione-ricerca ed ECM, in grado di riunificare i
processi/percorsi di continuità assistenziale e di presa in carico dei bisogni
dei cittadini attraverso politiche di rete e di distretto.<SPAN style=”mso-spacerun: yes”></SP8.Le
Aziende s(8

 

<SPAN style=”mso-tab-count: 2″>

</SPAN><SPAN
style=”mso-tab-count: 2″>
</SPAN><SPAN
style=”mso-tab-count: 2″>
</SPAN><SPAN
style=”mso-tab-count: 1″>

4. FUNZIONI DEI SERVIZI

 

4.1 Sono di competenza dei suddetti servizi le funzioni
attribuite ai professionisti dai decreti istitutivi dei relativi profili
professionali sanitari, della legge istitutiva della professione di assistente
sociale, dalle leggi 42/99 e 251/00 che di seguito  enucleate
e  evidenziate :

<![if !supportLists]>a)<SPAN style=”FONT: 7pt
‘Times New Roman’”>      </SPAN><![endif]>concorrono
alla individuazione e alla realizzazione degli obiettivi generali dell’Azienda
e di quelli specifici dell’area di competenza;

<![if !supportLists]>b)<SPAN style=”FONT: 7pt
‘Times New Roman’”>      garantiscono
l’erogazione dei livelli di assistenza per la parte di competenza nonché </SPAN><![endif]>,
la promozione delle attività di
prevenzione,  cura e sostegno
degli individui, delle famiglie e della collettività;

<![if !supportLists]>c)<SPAN style=”FONT: 7pt
‘Times New Roman’”>      </SPAN><![endif]>programmano,
organizzano, coordinano, gestiscono, verificano
e controllano le risorse umane e materiali necessarie per l’erogazione
delle prestazioni sanitarie infermieristiche, tecniche ,  della riabilitazione, della prevenzione e
sociali nei servizi offerti all’utenza sia in regime di ricovero che
territoriale e domiciliare;

<![if !supportLists]>d)<SPAN style=”FONT: 7pt
‘Times New Roman’”>      </SPAN><![endif]>programmano
il fabbisogno formativo di base, complementare e permanente, e delle attività
di studio, di ricerca, di didattica e consulenza professionale, nei servizi sanitari
e sociali nonché in quelli dove si richiedono le specifiche competenze
professionali;

<![if !supportLists]>e)<SPAN style=”FONT: 7pt
‘Times New Roman’”>      </SPAN><![endif]>promuovono
e concorrono alla formazione del personale di supporto;

<![if !supportLists]>f)<SPAN style=”FONT: 7pt ‘Times New
Roman’”>       selezionano
gli operatori per la titolarità degli insegnamenti della materie teoriche e
pratiche dal contenuto professionale, per la guida dei tirocini e per il
tutorato, specifici per ogni professione interessata, in collaborazione con
l’Università per i corsi di laurea ed i master</SPAN><![endif]>;

<![if !supportLists]>g)<SPAN style=”FONT: 7pt
‘Times New Roman’”>      </SPAN><![endif]>promuovono
i progetti di ricerca e revisione della qualità e degli esiti delle diverse
attività sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione e sociali
mediante definizione di protocolli valutati e di specifici indicatori di
qualità;

<![if !supportLists]>h)<SPAN style=”FONT: 7pt
‘Times New Roman’”>      </SPAN><![endif]>sviluppano
le ricerca e la sperimentazione di modelli organizzativi innovativi e di nuovi
protocolli operativi mirati alla soluzione dei problemi riabilitativi e tecnico-assistenziali,
con metodo scientifico e con l’adozione, in via ordinaria della cartella
clinica integrata con la   cartella  infermieristica,  con la cartella riabilitativa e con la
cartella sociale;

<![if !supportLists]>i)<SPAN style=”FONT: 7pt ‘Times
New Roman’”>        </SPAN><![endif]>partecipano
alla identificazione dei bisogni di salute della persona, della famiglia e
della collettività e alla conseguente elaborazione della strategia aziendale
per il raggiungimento dell’obiettivo di una più efficace ed efficiente risposta
ai bisogni dell’utenza, attraverso l’identificazione delle risorse necessarie e
disponibili per soddisfare tali bisogni;

<![if !supportLists]>j)<SPAN style=”FONT: 7pt
‘Times New Roman’”>        </SPAN><![endif]>identificano
i bisogni prioritari di salute  per
l’assistenza alla persona e formulano i relativi obiettivi;

<![if !supportLists]>k)<SPAN style=”FONT: 7pt
‘Times New Roman’”>      collaborano ai
programmi di sorveglianza e controllo delle infezioni ospedaliere e delle malattie
infettive,;

<![if !supportLists]>l)<SPAN style=”FONT: 7pt
‘Times New Roman’”>        </SPAN><![endif]>pianificano,
gestiscono e valutano l’intervento dell’assistenza infermieristica, tecnica,
della riabilitazione, di prevenzione e sociale;

m<![if !supportLists]>)<SPAN style=”FONT: 7pt
‘Times New Roman’”>      </SPAN><![endif]>partecipano
alla programmazione delle attività intra-moenia, ove sono coinvolte le
professioni infermieristiche, tecniche e della riabilitazione;

n<![if !supportLists]>)<SPAN style=”FONT: 7pt
‘Times New Roman’”>      </SPAN><![endif]><![if
!supportLists]><SPAN style=”FONT: 7pt ‘Times New
Roman’”></SPAN><![endif]>concorrono alla promozione
dell’’educazione alla salute mirata alle attività di prevenzione.”

<SPAN style=”mso-tab-count: 2″>

</SPAN><SPAN
style=”mso-tab-count: 2″>
</SPAN><SPAN
style=”mso-tab-count: 2″>
</SPAN><SPAN
style=”mso-tab-count: 1″>
</SPAN>

</SPAN><SPAN style=”mso-tab-count: 2″>
</SPAN><SPAN
style=”mso-tab-count: 2″>
</SPAN><SPAN
style=”mso-tab-count: 1″>
</SPAN>

 

 

 

 

5. DIREZIONE DEI
SERVIZI

 

5.1
L’incarico di dirigente delle professioni sanitarie e di quella di assistente
sociale, nel rispetto della disciplina di ciascun’area professionale, è
conferito secondo le procedure previste dagli artt. 6 e 7 della legge 251/00 ed
in aderenza alla specifica normativa contrattuale e concorsuale.

5.2.
L’assunzione avviene di norma e preferibilmente a tempo indeterminato
qualora  l’incarico dirigenziale  sia
attribuito con contratto a tempo determinato di durata triennale
rinnovabile, al personale inquadrato nella categoria Ds o in possesso di
un’anzianità di servizio di almeno cinque anni nella categoria D  a seguito della seguente  procedura selettiva:

  • è indetto specifico  avviso da pubblicare sul Bollettino Ufficiale
    della Regione e della Gazzetta Ufficiale della Repubblica , per titoli e
    colloquio da un’apposita commissione esaminatrice composta dal direttore
    sanitario, in qualità di presidente,
    nonché da due esperti dell’area. Ai fini della valutazione dei
    candidati, la commissione determina un’apposita griglia preventiva per la
    valutazione dei titoli ed apposite modalità per l’effettuazione di una prova
    orale,nel rispetto della normativa
    vigente;
  • il trattamento economico del
    dirigente delle professioni sanitarie e di quella di assistente sociale è
    disciplinato dal contratto collettivo nazionale dell’area della dirigenza dei
    ruoli sanitario, amministrativo, tecnico e professionale del servizio sanitario
    nazionale, nel rispetto delle modalità di graduazione degli incarichi
    dirigenziali previste in sede aziendale per le diverse tipologie di incarichi
    professionali e di struttura;
  • per i posti di dirigente delle
    professioni sanitarie e di quella di assistente sociale di nuova istituzione
    servizio  le Aziende rideterminano la
    propria dotazione organica attraverso misure compensative, trasformando  i posti già occupati dal personale del ruolo
    sanitario e tecnico del comparto che, nell’Azienda, consegue la nuova
    qualifica.

 

 

6. INTEGRAZIONE NELL’ORGANIZZAZIONE DIPARTIMENTALE

 

6.1
Le Aziende sanitarie integrano i servizi di
cui sopra   nei dipartimenti
previsti dagli Atti aziendali, avuto riguardo all’omogeneità di competenza e di
intervento, e dalle aree disciplinari di riferimento e/o ne determinano il
collegamento funzionale con tali dipartimenti.

6.2  Le aziende sanitarie possono anche  prevedere uno specifico dipartimento
dell’assistenza composto dai servizi suddetti,
nel rispetto delle normative contrattuali vigenti, al fine di
omogeneizzare, indirizzare e monitorare
le modalità  per l’espletamento
delle specifiche funzioni di direzione dell’assistenza alla persona e  delle altre
attività , sulla base dei seguenti principi:

  • responsabilizzazione degli
    operatori circa il risultato conseguito;
  • autonomia nelle decisioni  di competenza;
  • partecipazione alla
    definizione degli obiettivi aziendali;
  • definizione dei piani  formativi del personale proprio;
  • partecipazione allo sviluppo
    organizzativo e tecnologico delle attività di riferimento.

 

 

 

 

7.Consulta Regionale delle Professioni
Mediche, Sanitarie e Sociali

 

7.1La
Consulta Regionale delle Professioni Mediche, Sanitarie e
Sociali  è organismo tecnico consultivo
della Regione Lazio istituito con la presente legge  al fine di coinvolgere le  professioni
operanti nel Servizio Sanitario Regionale, attraverso le loro
rappresentanze ordinistiche, associative e sindacali , quali interlocutori
qualificati e fondamentale risorsa nei confronti decisionali al fine di
elaborare indirizzi e determinazioni
responsabili, consapevoli, condivisi e conosciuti finalizzati alla
promozione e tutela della salute.

7.2 L’Assessore Regionale alla Sanità affida
alla Consulta l’obiettivo di contribuire alla innovazione ed allo sviluppo
della qualità dei servizi sanitari e sociosanitari attraverso l’attività
consultiva in materia di organizzazione e programmazione del SSR e in materia
di elaborazione di pareri richiesti sui provvedimenti legislativi,
amministrativi e regolamentari di competenza di tale Assessorato.

7.3 La  Consulta Regionale  ha sede presso l’Assessorato alla Sanità
della Regione Lazio ed è dotata di propria struttura di supporto,  e svolge
le seguenti funzioni:

a) consulenza in materia di organizzazione e
programmazione

sanitaria;

b) parere sui provvedimenti di contenuto
tecnico sanitario.

 

8. Organi della Consulta

8.1. Sono organi della Consulta Regionale:

a) il Presidente;

b) il Vice presidente;

c) l’ufficio di presidenza;

d) l’assemblea.

 

8.2 Presidente

La
Consulta Regionale è presieduto dall’Assessore Regionale alla
Sanità

con
il compito di:

  • convocare
    e presiedere l’assemblea della Consulta Regionale delle Professioni
    Mediche, Sanitarie e Sociali
  • presiedere
    l’ufficio di presidenza;
  • proporre
    all’ufficio di presidenza il programma di attività e l’ordine del giorno
    dei lavori;
  • sovrintendere
    all’attuazione dei programmi di attività della Consulta Regionale;
  • proporre
    alla Consulta Regionale il regolamento interno.

 

8.3.Vice Presidente

E’  Vice Presidente della  Consulta Regionale il Presidente dell’Ordine
dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri del capoluogo di Regione e lo sostituisce,
con delega di funzioni, il Presidente in caso di Sua assenza.

 

8.4 Ufficio di Presidenza.

L’Ufficio di Presidenza è composto da:

  • dal
    Presidente della Consulta Regionale;
  • dal Vice
    Presidente della Consulta Regionale;
  • da nove
    membri eletti al proprio interno dall’assemblea;
  • dal
    Direttore dell’ASP Lazio
  • dai
    Direttori dell’Assessorato Regionale alla Sanità;

 

8.5
L’Ufficio di Presidenza ha il compito di:

  • proporre
    all’assemblea il programma di attività
    della Consulta Regionale;
  • determinare
    l’ordine del giorno dei lavori;
  • costituire
    i gruppi di lavoro e proporre all’assemblea
  • la sua
    articolazione in commissioni permanenti o speciali e la loro composizione;
  • designare
    gli esperti incaricati a collaborare con le commissioni di cui sopra;
  • assegnare
    alle medesime l’esame dei provvedimenti;

 

 

 

8.6 Assemblea

L’Assemblea della Consulta Regionale è
composta, oltre che dai componenti l’Ufficio di Presidenza, da:

1)
un esperto designato
rispettivamente dalle Federazioni degli Ordini e dei Collegi delle Professioni
di:

  • Medico-Chirurgo
    ed Odontoiatra
  • Infermieri,
    Infermieri Pediatrici ed Assistenti Sanitari
  • Medici
    Veterinari
  • Farmacisti
  • Ostetriche
  • Tecnici
    Sanitari di Radiologia Medica;
  • Psicologi
  • Biologi
  • Chimici
  • Assistenti
    Sociali;

2) tre esperti designati congiuntamente dai
sindacati firmatari di accordo nazionale di lavoro rispettivamente da ciascuna
delle seguenti aree contrattuali: , dirigenza medica e veterinaria, dirigenza
SPTA, Medicina di Base, Specialistica Ambulatoriale;

3) quattro esperti designati dalle
Associazioni maggiormente rappresentative delle aree della legge 251/00  tra i profili ancora privi di albo
professionale, di cui uno della prevenzione, uno della riabilitazione uno della
tecnico-assistenziale ed uno della tecnico-diagnostica, nonché da un esperto
sociologo  designato congiuntamente dalle
Associazioni professionali ;

4) tre direttori sanitari delle aziende  sanitarie locali ed un direttore sanitario
delle aziende ospedaliere;

5) due direttori sanitari designati dalle
associazioni rappresentative degli istituti privati;

.

9. Funzioni dell’Assemblea

9.1. L’assemblea svolge le seguenti
funzioni:

a) consulenza e proposta in materia di
organizzazione e programmazione sanitaria;

b) pareri sui provvedimenti regionali di
contenuto tecnico sanitario, trasmessi dall’ufficio di presidenza della
Consulta;

c) parere obbligatorio sugli atti aventi
carattere programmatorio o dispositivo generale e sugli atti finali di tutti
gli organismi tecnico sanitari di nomina regionale;

d) adozione, entro trenta giorni
dall’insediamento, del regolamento interno su proposta del presidente;

e) nomina, nella prima seduta, a maggioranza
semplice degli otto membri dell’ufficio di presidenza scelti al proprio interno
di cui almeno uno tra i direttori sanitari aziendali;

f) adozione del programma annuale di
attività;

g) supporto al monitoraggio dei livelli di
assistenza, alla verifica della qualità del servizio, all’attuazione del
sistema dell’accreditamento ed alla elaborazione dei

progetti innovativi sperimentali; a tal fine
può richiedere studi, consulenze o ricerche all’Asp;

h) collaborazione alla stesura della
relazione sanitaria regionale;

i) promozione, anche in collaborazione con
soggetti pubblici e privati, di iniziative formative e culturali, nonché di
studi e ricerche;

l) promozione della elaborazione ed
espressione di parere obbligatorio sulle linee guida e sui percorsi
assistenziali nonché sui protocolli diagnostico e terapeutico riabilitativi, in
collaborazione con le società scientifiche e le federazione degli ordini e dei
collegi;

m) designazione dei membri di propria
competenza negli organismi tecnico sanitari regionali;

n) espressione di eventuali pareri su
provvedimenti aventi carattere sanitario a richiesta delle aziende sanitarie e
delle conferenze dei sindaci;

9.2. Per lo svolgimento dei propri compiti la
Consulta Regionale può avvalersi di esperti
nominati dal presidente su proposta dell’ufficio di presidenza, scelti anche su
designazione delle società scientifiche di settore;

9.3
Alle sedute dell’assemblea i Direttori dell’Assessorato Regionale alla
Sanità, a richiesta del presidente, può invitare i funzionari della Regione e
delle aziende sanitarie interessate per la trattazione degli argomenti di
rispettiva competenza.

9.5 . Le riunioni dell’assemblea non sono
pubbliche; gli atti inerenti materie di interesse generale sono pubblicati per
decisione del presidente del Consulta Regionale,anche su richiesta dell’ufficio
di presidenza.

 

10. Regolamento

10.1. Il
regolamento del Consulta Regionale è adottato dall’assemblea, su proposta del
presidente, entro trenta giorni dalla seduta di insediamento.

10.2. Il regolamento definisce le norme per
l’organizzazione e il funzionamento del Consulta Regionale e le articolazioni
di funzioni

 

11. Articolazioni di funzioni e Struttura

11.1 La
Consulta Regionale articola le proprie funzioni in commissioni
permanenti e speciali, per la trattazione di specifiche tematiche alle quali
possono essere chiamati a partecipare esperti anche esterni al servizio
sanitario regionale.

11.2. Per lo svolgimento delle proprie
funzioni, la
Consulta Regionale si avvale di una apposita struttura tecnica
cui è preposto un dirigente, regionale o di un’Azienda Sanitaria, responsabile,
coadiuvato da funzionari e personale messi a disposizione dalla Regione o dalle
Aziende Sanitarie.

11.3.L’Assessorato Regionale alla Sanità
mette a disposizione della Consulta Regionale di una sede idonea, nonché del
materiale indispensabile per lo svolgimento dei compiti ad esso assegnati.

 

 

12. Innovazione dell’organizzazione del lavoro
nelle Aziende Sanitarie

 

12.1 Inconsiderazione
dell’evoluzione formativa ed ordinamentale dei laureati delle professioni  infermieristiche, tecniche-sanitarie, della
riabilitazione e della prevenzione nonché delle professioni di ostetrica e di
assistente sociale e delle specifiche indicazioni del Piano Sanitario Nazionale
2011-2013, anche al fine di valorizzare meglio le professioni mediche, la
Regione Lazio promuove la modifica
dell’organizzazione del lavoro nelle aziende sanitarie prevedendo che alcune
funzioni ora svolte dal personale medico possa essere svolto da questi
laureati, sulla base di direttive regionali e delibere aziendali, concordate
con le organizzazioni professionali e sindacali del personale interessato e
previo parere o proposta della Consulta delle professioni mediche, sanitarie e
sociali di cui all’articolo 7 della presente legge.

12.2 Inattesa di
quanto sopra l’organizzazione interna dei presidi ospedalieri è
progressivamente improntata sul modello dell’intensità di cure e, a seguito di
specifica delibera di giunta regionale, da emanare entro tre mesi
dall’approvazione della presente legge, i dipartimenti di emergenza sanitaria e
l’Ares 118 adottano il modello del c.d “See and treat” e dell’Ambulanza India.

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

 

MAIL
Mastrillo n. 14, del 5 dicembre 2011

http://www.aitn.it/index.php?option=com_content&view=article&id=277%3Ale-mail-di-mastrillo&catid=157%3Ain-evidenza&Itemid=1

1) CORSI
DI LAUREA FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA

2)
OSSERVATORIO DEL MIUR PER LE PROFESSIONI SANITARIE

3)
RIFORMA GELMINI

4)
ORDINI e ALBI

1)
CORSI DI LAUREA FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA

Ampliamento
posti al 10% per Medicina su AA 2011-12

Come primo atto, il 23
novembre, il nuovo Governo con il Ministro dell’Università, Francesco
Profumo,
insieme a

quello della Salute, Renato
Balduzzi,
ha immediatamente sbloccato l’ampliamento fino al 10% dei
9.501 posti

http://attiministeriali.miur.it/anno-2011/novembre/dm-23112011-%281%29.aspx

in aggiunta a quelli
messi a bando il 5 settembre scorso. http://www.sanita.ilsole24ore.com/PrimoPiano/Detail/1390944

http://www.salute.gov.it/attualita/paDettaglioComunicati.jsp?id=3429

Recependo così la
proposta avanzata il 5 ottobre dall’interrogazione parlamentare di Paola
Binetti
(UDC)

http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_16/showXhtml.Asp?idAtto=44202&stile=6&highLight=1

Dopo la inadempienza
dell’ex Ministro Gelmini, c’è voluto un ex Rettore per abbattere
ogni dubbio.

Fino all’ultimo ci
aveva provato invano anche Marco Zacchera (PdL), che il 3
novembre ha presentato alla

Camera l’Interrogazione
a risposta scritta, n. 4-13780, chiedendo l’ampliamento al 20%

http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_16/showXhtml.Asp?idAtto=45268&stile=6&highLight=1

Trattasi dello stesso
provvedimento che il MIUR ha decretato negli ultimi due anni, nel 2009 e nel
2010.

L’iter, piuttosto
complesso, si è concluso nell’intero mese di novembre come evidenziato da “Il
Sole 24 Ore
”:

8 martedì http://www.aitn.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=251&Itemid=69

21 lunedì http://www.aitn.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=248&Itemid=69

23 mercoledì http://www.sanita.ilsole24ore.com/PrimoPiano/Detail/1390944

24 giovedì http://www.aitn.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=249&Itemid=69

29 martedì http://www.aitn.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=250&Itemid=69

http://www.sanita.ilsole24ore.com/PrimoPiano/Detail/1390944

Quasi tutte le
Università, 33 su 40, hanno quindi riaperto le immatricolazioni, che sono
tuttora in corso.

Mentre sono ancora
sospese le decisioni di pochi altri Atenei, fra cui Milano, Verona, Bologna,
Modena e Siena per circa 180 posti sul totale dei previsti 963 posti. Il numero
più alto, con 40 posti, riguarda Milano Statale su cui si è alzata la protesta
degli studenti, che ha trovato immediata evidenza su “Il Corriere della Sera
odierno

http://www.aitn.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=253&Itemid=69

No
al recupero di 356 posti vacanti sui 559 degli extracomunitari.

Resta invece esclusa la
possibilità di recupero dei 356 posti residui dagli extracomunitari, rispetto a
cui sarebbero insorte obiezioni e critiche da parte di alcuni Paesi esteri ,
specie per lo sbarramento del minimo di 20 quiz su 80.

http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/elenco2011/residui.html

Ampliamento
di 125 posti per Infermieristica su AA 2011-12

http://attiministeriali.miur.it/anno-2011/novembre/dm-23112011.aspx

Con un secondo Decreto
del 23 novembre il MIUR ha stabilito l’ampliamento di 168 posti rispetto ai
precedenti 15.781, con +120 su Messina, 40 su Roma Tor Vergata e 8 su Torino,
come da rispettiva richiesta al MIUR.

http://www.aitn.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=244&Itemid=69

Programmazione
posti AA 2012-13

Dopo la richiesta
formulata a Regioni e categorie il 14 ottobre dal Ministero della Salute alcune
Regioni hanno avviato le consultazioni. La prima a partire è stata la Regione
Lombardia che il 15 novembre ha riunito le 22 Categorie, a cui ha fatto seguito
il 25 la Regione Sardegna. Mentre la Regione Puglia ha avviato la rilevazione
tramite scheda informatizzata via mail. Analogamente allo scorso anno
seguiranno anche le altre Regioni.

Report
Ministero Università su studenti e Docenti

Con Decreto n. 439 del
3 novembre, il MIUR ha pubblicato i “Criteri di Ripartizione del Fondo di
Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università per l’anno 2011. http://attiministeriali.miur.it/anno-2011/novembre/dm-03112011.aspx

Fra gli allegati si
segnala sia quello sul numero assoluto di Docenti che quello equivalente in
rapporto agli studenti

http://attiministeriali.miur.it/media/179479/docenti_31_12_2010.pdf

http://attiministeriali.miur.it/media/179476/rapporto_studenti_docenti.pdf

Da quest’ultimo si rileva
una media nazionale di 21, con range che va dai 36 per Catanzaro ai 13 di
Palermo, con valori intermedi di 26 Bari, 22 Genova,Roma Sapienza , 20 Padova,
19 Trieste, 18 Bologna e Firenze, 16 Milano

http://www.aitn.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=252&Itemi

 

2)
OSSERVATORIO PROFESSIONI SANITARIE DEL MIUR

http://www.aitn.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=153&Itemid=69

Permane l’attesa per
l’emanazione del nuovo Decreto interministeriale Università – Salute per
l’aggiornamento dei componenti del Comitato di Presidenza di cui al precedente
Decreto del 30 dicembre 2010.
A questo dovrebbe seguire il Decreto di nomina dei
rappresentanti designati da tutte le 22 professioni sanitarie.

La speranza è che dopo
un anno esatto si concretizzi un iter che sembrava francamente più agevole

3)
RIFORMA GELMINI Legge 240/2010

http://w3.uniroma1.it/cnru/wp-content/uploads/2011/01/Legge-Gelmini.pdf

Ormai si sono perse le
tracce del decreto attuativo previsto dalla Legge 240, art. 6, comma 13 “Schema
tipo

Convenzione tra Atenei
e Regione SSN per i corsi di Laurea di area sanitaria”. L’ultima bozza di
giugno scorso è composto da 33 articoli, di cui il 23 su “Attività formativa
per le professioni sanitarie e per le specialità mediche”

http://www.confsaluniversita.it/files/decretiattuativilegge240/2011_06_16_06_schema_intesa_Universita_Regioni.pdf

4)
ORDINI E ALBI

DDL
Senato n. 573 G.
Caforio
(IdV) e n. 1.142 R. Boldi (LNP).

http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/comm/32596_comm.htm

DDL
Camera dei Deputati n. 4274 e Senato n. 2935

http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/37416.htm

Superata la crisi
politica con il cambio di Governo, il 30 novembre è ripresa al Senato in XII
Commissione Sanità la discussione sulla evoluzione dei DDL sugli Ordini, con
vari interventi fra cui quelli più diretti da parte di http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=16&id=619929

Michele
Saccomanno
(PdL), Antonio Fosson (UDC-SVP-AUT:UV)
e Fabio Rizzi (LNP) che in particolare

ricorda il tema degli
albi delle professioni sanitarie, richiamando la necessità di un chiarimento
resosi necessario rispetto al quadro comunitario, al fine di pervenire ad una
regolarizzazione di professionalità che garantirebbe una maggiore qualità dei
servizi ai cittadini.

In replica, il Ministro
Renato Balduzzi ritiene utili le precisazioni fornite da alcuni
senatori sulla istituzione degli ordini ed albi riguardanti le professioni
sanitarie infermieristiche nell’ottica di regolarizzare chi opera in tale
settore. Sulla stessa linea si è espresso il Presidente della XII Commissione
Sanità, Antonio Tomassini, che ha dichiarato: “Non siamo
particolarmente affezionati al testo approvato in Commissione e passato già in
Aula,
possiamo anche riorganizzare alcuni articoli, ma i principi
fondamentali vanno salvaguardati. Tutela dei cittadini,
percorsi dei
professionisti e uguaglianza tra le professioni, perchè oggi su 22 profili
sanitari, 5 hanno un Ordine o
Albo e 17 no.” http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?approfondimento_id=1396

Torna quindi in
evidenza quanto era stato sollecitato all’allora Ministro della Salute, Livia
Turco,
in occasione del convegno del 18 maggio 2007 presso il CNR a
Roma, proprio sulla necessità di dare una regolamentazione alle 17 professioni
escluse come Fisioterapista, Logopedista, Educatore Professionale,Tecnico
Laboratorio, Tecnico di Neurofisiopatologia, Tecnico Ortopedico, Dietista, ecc http://www.ministerosalute.it/salaStampa/dettaglioEvento.jsp?id=1

http://www.aitn.it/pdf_albo_ordini/Roma%2018%20maggio%2007%20articolo_.pdf

D’altra parte va
registrato che il nuovo Ministro della Giustizia, Paola Severino, il
29 novembre ha escluso

l’abolizione degli
Ordini, che anzi vanno riordinati http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=6310

In questo senso il 4
dicembre si è espresso anche il CUP

http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2011-12-04/dalle-professioni-riforma-ordini-152922.shtml?uuid=Aa8j5FRE

Infine, una tempistica
certa ed ultimativa è stata appena posta dal nuovo Governo con la manovra
presentata ieridomenica 5. Di conseguenza, se entro il 13 agosto 2012 non
saranno varate le norme per la riforma degli Ordini, questi verranno in ogni
caso soppressi. http://rassegna.governo.it/testo.asp?d=73537513

Ora, è proprio in
questa direzione che le 17 professioni sanitarie prive di regolamentazione
ordinistica che

dovranno
necessariamente orientarsi per non rimanere definitivamente escluse, sia come
Ordine che come

Collegio professionale.

Cordiali
saluti

Angelo Mastrillo

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COVIP
Commissione di vigilanza sui fondi pensione

 

COMUNICATO
STAMPA Roma, 24 novembre 2011

 

AL
VIA IL NUOVO FONDO PENSIONE

PER
I DIPENDENTI DELLE REGIONI,

DEGLI
ENTI LOCALI E DELLA SANITA’

 

La COVIP – Commissione
di vigilanza sui fondi pensione
- ha autorizzato

all’esercizio dell’attività
un nuovo fondo pensione destinato ai lavoratori

pubblici: il Fondo pensione
PERSEO.

Si tratta di un fondo
pensione negoziale rivolto ad alcuni comparti del pubblico

impiego, in particolare
Sanità, Regioni, Enti locali. I potenziali aderenti sono oltre

1.200.000

Dopo ESPERO riferito ai
dipendenti della scuola, già attivo da alcuni anni con

circa 97.000 iscritti, PERSEO
è il secondo fondo pensione nazionale, destinato ai

lavoratori del pubblico
impiego, a diventare operativo.

Al nuovo fondo potranno
aderire, una volta definite le procedure che li

riguardano, anche i Segretari
comunali e, con la sottoscrizione dei relativi

accordi di adesione, i
dipendenti privati delle Organizzazioni sindacali firmatarie

dell’accordo istitutivo, il
personale di enti e organizzazioni regionali e

interregionali, i dipendenti
di case di cura private e il personale di strutture

ospedaliere gestite da enti
religiosi e di imprese private che offrono servizi socio

sanitari.

Gli aderenti possono
iscrivere al fondo pensione anche i familiari fiscalmente a

carico.

Il contributo a carico delle
rispettive Amministrazioni è pari all’1% della

retribuzione utile per il
calcolo del trattamento di fine rapporto (TFR) al quale si

aggiunge un contributo minimo
di pari importo a carico del lavoratore, che può,

se lo desidera, versare un
contributo aggiuntivo. Oltre a tali contributi, che

vengono versati tempo per
tempo a Perseo, è prevista la destinazione al Fondo

pensione del TFR e, per i
lavoratori già in servizio al 1° gennaio 2001, di una

ulteriore quota figurativa
pari all’1,5% del contributo di riferimento per il calcolo

dell’Indennità del Premio di
Servizio (IPS).

Con riguardo al TFR, i
lavoratori assunti presso l’Amministrazione pubblica dal

1° gennaio 2001 verseranno
l’intera quota maturata nell’anno, mentre quelli

assunti precedentemente
dovranno versare il 2% della retribuzione utile al

calcolo del TFR.

Come per tutti i fondi
pensione del pubblico impiego, sia le quote del TFR sia la

quota aggiuntiva dell’1,5%
non vengono versate effettivamente al Fondo

pensione ma sono accantonate
figurativamente presso l’ente di previdenza dei

dipendenti pubblici (Inpdap).
L’ente le contabilizza e le rivaluta inizialmente con

un tasso pari alla media dei
rendimenti ottenuti da un “paniere” di fondi pensione

dotati di un’ampia base
associativa e, una volta perfezionata la gestione

finanziaria del fondo, in
misura pari al rendimento effettivo realizzato dal fondo

stesso.

Solo al momento della
cessazione del rapporto di lavoro, l’Inpdap verserà al

Fondo pensione l’importo
accumulato che, insieme ai contributi reali e ai relativi

rendimenti, costituirà la complessiva posizione individuale

 

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LO SPIF ALLA CONTA DELLE RSU

L’ elezione dei rappresentanti delle RSU è un sistema, come un
altro, per una forza sindacale,  per
contare la propria rappresentatività e, anche quando questa fosse modesta, è un
modo per esserci e tentare di esercitare il proprio ruolo nelle trattative con
le singole aziende sanitarie nelle quali si è riusciti ad avere una qualche
rappresentanza. E’ di tutta evidenza, però, che un sindacato come lo Spif, che
rappresenta unicamente il mondo della riabilitazione, non potrà certo far
valere la forza dei numeri, ma, accettando la sfida, cercherà di vincere la
scommessa, per esserci, far sentire la sua voce e le sue idee.  Per questo motivo lo Spif si sta dando un
gran da fare in questi mesi. Uno sforzo davvero grande per riuscire a strappare
almeno un qualche rappresentante alle elezioni per il rinnovo delle RSU.
Elezioni che si terranno, in tutte aziende sanitarie, a marzo del prossimo
anno. La scommessa è aperta!

La liberalizzazione delle Professioni Intellettuali

http://www.leggioggi.it/categorie/professioni – Professioni 9 dicembre 2011, 11:01

La liberalizzazione

delle professioni intellettuali

Riflessioni critiche a margine della L. n.148/2011

L’ultimo provvedimento licenziato dal governo dimissionario, la legge 148/2011, approvata dal Senato l’11/11/2011, ha introdotto e ribadito principi di liberalizzazione nella disciplina delle professioni, e di riforma degli ordinamenti professionali, da attuarsi tramite apposito DPR entro un anno dall’entrata in vigore della legge.

Questo provvedimento, per i professionisti, in una sorta di altalena rispetto al D.L. 138/2011, (che già parlava di accesso alla professione, obbligo di formazione continua, tirocinio retribuito, obbligo del contratto scritto e definizione del compenso, assicurazione obbligatoria, distinzione del ruolo amministrativo degli Ordini da quello deontologico, pubblicità informativa libera), ha, tra l’altro:

- riannunciato la riforma degli ordini professionali, tramite regolamento, entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge (art.3,comma 5);
- eliminato per i compensi professionali da pattuirsi obbligatoriamente all’inizio dell’incarico il richiamo “alle tariffe di legge da prendersi come riferimento, fatta salva la possibilità di derogarvi”, (art.3 comma 5d);
- ribadito che le norme vigenti sugli ordini saranno abrogate con l’entrata in vigore del regolamento governativo (art.3, comma 5bis);
- consentito la costituzione di “Società per l’esercizio di attività professionali”, ove siano ammessi anche soci di capitale, non professionisti, senza nessuna menzione relativamente al limite delle quote che un socio di capitale possa detenere (art. 10, commi 3,4,5,6,7,8,9,10).

Tutto ciò, secondo le varie categorie professionali, rischia di rendere ancora più difficile la vita dei professionisti. Ma è bene analizzare come si è giunti a questa situazione e che ruolo hanno avuto i media e le proteste di piazza. Sono infatti mesi che, in tema di generali e ventilate liberalizzazioni, si rincorrono voci relative all’eliminazione degli ordini professionali o ad una loro sostanziale riforma, dal momento che, secondo una parte politica e alcuni mass media, rappresenterebbero una delle tante “caste di privilegiati”.

Forse andrebbe però precisato a questi signori che le così dette libere professioni sono un variegato e articolato mondo ove convivono, oltre ai Notai, gli Avvocati, gli Ingegneri, i Commercialisti, gli Architetti, e i Medici, anche gli Agenti di Cambio, gli Spedizionieri Doganali, i Tecnici Sanitari di radiologia, le Ostetriche, gli Infermieri Professionali, le Assistenti Sanitarie, ecc..

E’ altrettanto vero che per alcune professioni l’accesso è subordinato al superamento dell’esame di stato, così come, in alcune sedi d’esame i promossi sono l’80 per cento, in altri meno del 10.

E’ altresì poco condivisibile l’idea che siano i liberi professionisti, riuniti in ordini o collegi, con accesso limitato dal superamento dell’esame di abilitazione, un ostacolo alla crescita del PIL; sarebbe anzi interessante conoscere con quali criteri scientifici sia stato dimostrato ciò. Infatti, principi macro economici elementari ci dicono che l’eccesso di offerta, rispetto alla domanda, non crea ricchezza, bensì abbassamento indiscriminato della qualità e dei prezzi, cosa questa non proprio auspicabile, specie per certe professioni che incidono fattivamente sulla qualità della vita delle persone.

Ed infine, sono gli ordini professionali in toto e i relativi iscritti, i tenutari di magnifici privilegi e una delle principali cause della nostra crisi, o dovremmo parlare di altro?

Sicuramente in un lontano passato alcune professioni ordinistiche, come Notai, Avvocati, Medici, Veterinari, Architetti, Ingegneri, ben preparati, potevano definirsi privilegiati, perché tenutari, oltre che di ampie responsabilità, di cospicui guadagni e tanta ammirazione.

Ma oggi, dopo oltre quaranta anni di folle politica liberalizzante sulla formazione, con università aperte indiscriminatamente a tutti, i “professionisti”di buona parte dei settori sopra menzionati (ad eccezione dei Notai) sono diventati una moltitudine, rispetto al passato in larga parte poco preparati, e destinati ovviamente in larga misura al precariato e alla insoddisfazione perenne, perché nulla è stato fatto per disciplinare l’accesso universitario alla reale domanda nelle singole attività.

Il risultato di questa follia è il triste primato, rispetto ai paesi occidentali, del più alto numero di Medici, Avvocati, Architetti, Veterinari, ecc.., e se i media più blasonati (quotidiani e settimanali, trasmissioni tv e radiofoniche senza distinzione) è da almeno 30 anni che a mesi alterni, ci danno notizie a dir poco contrastanti sullo stato delle professioni, una volta denunciando ciò, un’altra segnalando che abbiamo pochi laureati rispetto alla media europea, probabilmente non sono fonti così attendibili, ma rispondono ad interessi specifici e particolari.

A questo proposito anni fa feci una ricerca e scoprii che i richiami della Comunità Europea all’Italia sul sistema universitario, iniziati tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli anni ‘80, non erano dovuti al numero di laureati in assoluto, quanto allo scollamento tra accesso indiscriminato all’università e reale raggiungimento della laurea.

Sulla base di questi richiami, l’Italia, negli ultimi 20 anni, attraverso apposite riforme ha inserito il numero chiuso basato su test a risposta multipla (che non risulta essere il miglior metodo per individuare i più meritevoli), ma in parallelo ha moltiplicato gli istituti universitari, introdotto la laurea intermedia, cioè triennale, senza valore legale all’estero, e ha promosso offerte formative allettanti, volte non tanto ad accrescere il prestigio dell’Ateneo e della formazione Universitaria, quanto a far ottenere, salvo eccezioni, facili lauree. E’ a questo proposito da menzionare anche, tra le “mirabolanti” riforme, quella che ha legato i finanziamenti universitari ai risultati, cioè al numero dei promossi e dei laureati finali, determinando il “tutti promossi, tutti laureati, in buona parte impreparati al mondo del lavoro”, e, aggiungo io, “ precari e incavolati”.

Analizzando infatti quello che è accaduto al corso di laurea di architettura, che conosco bene essendo la mia professione, si è passati dalle 10 facoltà con un unico corso all’inizio degli anni ‘80, ad una trentina tra facoltà e distaccamenti, con un’offerta formativa oggi di 55 corsi di laurea diversi (fonte IL GIORNALE DELL’ARCHITETTURA luglio 2011), scavalcando così, legalmente, il numero chiuso e qualsivoglia sistema di programmazione relativo al reale fabbisogno di architetti sul mercato.

Il risultato di tutto ciò, per gli Architetti, lo abbiamo letto, dapprima nel 2004, sulla rivista dell’Associazione Laureati del Politecnico di Milano che, riprendendo i dati statistici riportati allora dal sito del Consiglio Nazionale degli Architetti, riportava che all’inizio del nuovo millennio gli architetti italiani erano il 29,3% degli architetti europei, e che, nel raffronto tra gli iscritti alle facoltà di architettura dei vari paesi europei i dati erano sconfortanti, tutti a favore di un eccesso di studenti italiani rispetto a quelli delle altre nazioni.

Le conseguenze di quest’ultimo dato sono state “certificate” dalla rivista della cassa di previdenza (INARCASSA, primoduemilaeundici, anno 39) che, menzionando quanto contenuto nel testo “Il profilo e gli scenari della professione di Architetto” , scritto dalle colleghe romane, Matilde Fornari e Cecilia Pascucci, riportava che nel 2008 il 40,4% degli architetti europei è italiano; dati più recenti ci dicono che abbiamo in Italia un architetto ogni 400 abitanti, quando la media degli altri paesi europei è di circa un architetto ogni 1350 abitanti.

Tutto ciò dovrebbe far pensare, più che alla liberalizzazione nell’accesso alle professioni, all’esigenza di frenare l’accesso all’università in maniera più incisiva, così come avviene negli altri paesi, oltre alla ineludibile riforma delle competenze professionali. Si tenga infatti conto che i differenti campi di attività delle professioni tecniche, in Italia sono ancora fermi a Regi Decreti della metà degli anni ’20 del secolo scorso, determinando competenze analoghe tra figure professionali che, per formazione e capacità, dovrebbero essere inconciliabili. Infatti nel nostro paese Architetti e Ingegneri iscritti alla sez. A e B di specifici settori, unitamente ai Geometri e ai Geometri laureati, Periti edili, possono in maniera differenziata, ma farraginosa, operare negli stessi campi.

Rimanendo quindi nel campo della statistica, sommando i numeri delle suddette categorie, probabilmente avremmo come ulteriore dato statistico, un tecnico in edilizia a famiglia allargata.

Poi ci si stupisce del precariato in certi settori…

Ma cosa si poteva e si può fare a questo punto?

Sempre ritornando ad Architettura, ma il discorso penso sia analogo per tutte le altre facoltà, se nel 1968, nel 1977, nel 1990, nel 2003 e nel 2010 (le “mitiche” rivolte universitarie che ricordo), invece di chiedere l’università per tutti, e quindi di bassa qualità, si fosse richiesta una università che prepara veramente al mondo del lavoro, con corsi che insegnano il mestiere, e quindi a progettare con le norme caotiche che caratterizzano la professione, unitamente ai vincoli economici e di fattibilità, oggi probabilmente ci sarebbero solo 10 facoltà, a numero chiuso, un solo un corso di laurea in architettura, pochi e selezionati professori, per merito, così come pochi studenti. Avremmo molti meno Architetti, sicuramente molto più preparati e rispettati nel mondo del lavoro, sarebbe più facile superare l’esame di stato, e sentiremmo meno la crisi.

Dal momento che però questo è il mondo dei sogni, allo stato dei fatti penso che non ci sia più nulla da fare, perché l’università di massa genera un tale volano economico (che è una notevole quota parte del PIL) che si auto alimenta, e se ne “impippa”(mi si conceda la licenza poetica, presa da Antonio Pennacchi, premio strega dell’anno scorso), del futuro dei giovani e dell’Italia; con questo andazzo siamo destinati ad essere fagocitati dai paesi emergenti, e contro questa battaglia legale tra nazioni, noi avremmo bisogno di pochi laureati preparatissimi, non migliaia di laureati che non sanno far nulla.

Allora si che gli ordini professionali e l’esame di stato sarebbero forse un controsenso e da eliminare.

Pubblicato da Alberto Fabio Ceccarelli – http://www.leggioggi.it/author/afceccarelli/ il 9 dicembre 2011 alle 11:12 in Leggi Oggi

Laurea in Fisioterapia senza numero chiuso?

Ebbene sì, è possibile!

Prolificano sui canali di informazione le pubblicità di organizzazioni che mettono a disposizione prevalentemente know-how per il conseguimento di una Laurea in Fisioterapia all’estero.

Di cosa si tratta:

Si tratta spesso di Corsi di Studi che vengono erogati all’estero in corsi dedicati a studenti italiani. Ovvero, l’organizzazione “tipo” concorda che i “suoi” studenti vengano seguiti in un certo modo.

Si alternano spesso lezioni on-line (questo non deve scandalizzare, si tratta della nuova era che non ha nulla di meno delle lezioni frontali), a brevi soggiorni all’estero. Ovviamente i costi sono importanti… mediamente si pagano circa 45-60mila euro per una Laurea così conseguita. Senza contare spese di alloggio o di trasferimento. A questo fine le organizzazioni da poco nate si stanno evolvendo. Nel prossimo anno ci sarà un Corso di Laurea a Roma con ben 200 studenti. Funzionerà come una “sede distaccata” o qualcosa del genere… di una Università Straniera (in genere, per la cronaca, si tratta di università spagnole, rumene o cecoslovacche).

Dal punto di vista legale: è legale! O almeno è possibile nell’ottica della legislazione europea. Tale legislazione consente il riconoscimento dei titoli conseguiti all’interno della Comunità Europea (ovviamente con criteri analoghi ai nostri). Dopo il conseguimento il titolo viene fatto riconoscere “d’ufficio” dal Ministero il quale (nel giro di un mese circa) dice: OK, in virtù di questo titolo tu puoi fare il Fisioterapista in Italia. E’ chiaro che la norma non era stata creata per questo tipo di “lavoratori” ma per permettere la libera circolazione dei lavoratori nella comunità europea. Come si potrebbe arginare il fenomeno? In teoria basterebbe richiedere che, oltre al presupposto di essere in “linea” con la formazione italiana, il richiedente fosse in possesso della “cittadinanza estera”. Ma questo comporterebbe un’evidente disparità di trattamento… paradossalmente si favorirebbe l’ingresso di lavoratori stranieri a scapito di quelli italiani. Un bel pasticcio. Un pasticcio moderno ma con i soliti ingredienti…

Che rimane agli studenti italiani che si sottopongono alle forche caudine del numero chiuso? Rimane la soddisfazione di aver vinto una battaglia… una vittoria di Pirro che preluderà ad amare sconfitte nel mondo del lavoro.

 

(l’opinione di… laconix)

Massaggiatore Capo Bagnino

Il Massaggiatore Capo Bagnino è una figura professionale “nuova” nel panorama della Fisioterapia. A ben vedere nuova tra virgolette. Il profilo professionale è stato ripescato tra le “arti ausiliarie” dell’inizio del secolo scorso.

Cosa fa il MCB (questa la sigla di questa nuova figura) ?

Sostanzialmente, da quanto emerge dal sito della Regione Lombardia (Regione che ha promosso la riesumazione di questa figura) sembra una figura per molti aspetti sovrapponibile a quella del Fisioterapista. Le pressoché uniche differenze riguardano la modalità di esercizio della professione (per i Fisioterapisti “in riferimento alla diagnosi e prescrizione medica”, e per i MCB “su indicazione medica”) e la riconduzione delle attività prevalenti al Massaggio ed alle Terapie Fisiche… ovvero alle tipiche attività da Studio. Non sembra compresa l’attività di riabilitatori (competenza peraltro già “strattonata” dai LSM).

Per chi fosse interessato, questo è un documento esaustivo sull’argomento. Clicca >>>  Nota Informativa A.N.I.N.S.E.I.

E’ giunta recentemente una sentenza che ha ricondotto la collocazione di questa figura nell’ambito della Fisioterapia ma in subordine ad un Fisioterapista. In pratica, la Cassazione avrebbe dichiarato che un MCB lavora sì su “indicazione medica” ma con una sorta di subalternità organizzativa del Fisioterapista. Questo prelude ad un massiccio impiego di MCB in un prossimo futuro. Basterà un Fisioterapista nei grossi centri al quale potranno essere “affidati” organizzativamente molti MCB. Probabilmente, dopo la penuria di concorsi pubblici, il Fisioterapista si vedrà pian piano escluso anche dai grossi Centri. Il criterio è semplice: un ridotto iter formativo porta a minor rivendicazioni salariali. Sicuramente un MCB gli costerà meno di un Fisioterapista laureato.

Per quanto riguarda l’attività libero-professionale la situazione appare controversa: se da un lato dovrebbe essere “sottoposto” ad un Fisioterapista, e lavorare su “indicazione” di un Medico, non si capisce come potrebbe esercitare in Libera Professione. Da questo punto di vista le versioni sono ovviamente di parte: da un lato le Scuole di Formazione che tendono a valorizzare al massimo le prerogative di questa figura, dall’altro la normativa che vincola già molto i Fisioterapisti, per cui non è dato supporre che sleghi così tanto le mani ai MCB.

A tutt’oggi la figura ha preso piede in Lombardia. E’ ragionevole supporre che altre Regioni imiteranno l’iniziativa. La figura del MCB non è sottoposta a “numero chiuso”. E’ prevedibile una saturazione del mercato a breve termine. Ai Fisioterapisti rimarrà solamente la possibilità della Libera Professione nei territori ancora “non concorrenti”.

 

(l’opinione di… laconix)

Non serve autorizzazione e prescrizione medica in Emilia Romagna

STUDI PROFESSIONALI: LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA FA CHIAREZZA

In collaborazione con AIFI ER e grazie al lavoro dei funzionari della Direzione Regionale Sanità e Politiche Sociali, la Regione Emilia Romagna emana una nuova direttiva per le Aziende USL e per i Carabinieri del NAS.
In sostanza, chiarisce che per i fisioterapisti non è necessaria alcuna autorizzazione per esercitare l’attività libera professionale nel proprio studio, senza alcuna necessità di prescrizione medica, utilizzando le apparecchiature elettromedicali di competenza, fatta eccezione per laser e onde d’urto.
Una nota a completamento: i “massofisioterapisti equiparati” ai laureati in fisioterapia citati dalla circolare sono coloro che, a fronte di formazione triennale conseguita entro il 17 marzo 1999, sono equipollenti al fisioterapista; nel corso dell’anno, inoltre, anche i massofisioterapisti con formazione biennale, sempre conseguita entro il 17 marzo 1999, dovrebbero poter accedere alle procedure di equivalenza del loro titolo alla laurea in fisioterapia. Nessun altro titolo, come quelli di massofisioterapista conseguiti oltre il 17 marzo 1999, sono validi per esercitare la professione di fisioterapista e le competenze contenute nel proprio profilo professionale.
Un ringraziamento a quanti, in AIFI Emilia Romagna ed in Regione, hanno collaborato nell’interesse dei Cittadini e per consentire ai professionisti di poter lavorare in sicurezza e dignità.

dal sito aifi.net

Consigli Apertura Studio Professionale

APERTURA Studio Professionale = mettiamo un po’ di ordine… Come si inizia? quali fattori considerare? Quali obiettivi di reddito sono ragionevoli (non intendo “desiderabili” ma: raggiungibili)? Quali materiali e metodi sono necessari? Quale è il budget necessario? …e tutti gli elementi utili che sorgeranno in fase di discussione.

Dovremmo iniziare dal “perché” inizia, piuttosto che dal “come”…Al giorno d’oggi fare i Liberi Professionisti è un’esigenza: blocco delle assunzioni nel pubblico, parastato in mano alle coop, attività domiciliare fortemente in competizione con gli enti summenzionati che si organizzano sempre più anche per i servizi territoriali. OGGI chi vuol fare il Professionista non persegue il miraggio dell’autonomia, nemmeno quello dei guadagni da favola… cerca semplicemente di organizzarsi in proprio per erogare un Servizio per il quale ha studiato e lo fa con l’umana esigenza di riuscire a Viverci dignitosamente.
Nel “privato”, così viene sinteticamente definito quest’ambito di espressione della professionalità, c’è la concorrenza dei grossi centri (che spesso perseguono “economie di scala”). C’è la concorrenza dell’abusivismo in tutte le poliedriche forme: personale “non sanitario”, maghi e fattucchiere, pranoterapeuti, naturopati, e addetti del mondo dello sport sempre più ansiosi di intervenire nel mondo del malato “anticipatamente” e/o “preventivamente”. (tengo a precisare che non ne faccio una questione di merito né credo sia interessante che qualcuno contribuisca segnalando la competenza del singolo a confutazione della “situazione di fatto”). Poi c’è la concorrenza di figure del mondo sanitario, con competenze talvolta diverse, talvolta parziali, talvolta sovrapponibili a quelle del Fisioterapista (tecnico ortopedico, massaggiatori sportivi, massofisioterapisti ecc… ecc… ecc… L’elenco potrebbe essere esaustivo ma il legislatore potrebbe fantasiosamente integrarlo domattina con qualche altra figura).
Il Libero Professionista ha, rispetto a tutte le situazioni summenzionate, dei punti di forza e dei punti di debolezza, delle prerogative specifiche e degli ambiti in concorrenza con le più disparate figure.

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Ricominciamo:  ci siamo lasciati con un barlume di fiducia nella nostra impresa per la consapevolezza che la ns. professione, rispetto alle competitors più o meno titolate, ha delle prerogative e delle potenzialità da valorizzare …ma, avremo modo di approfondire. Siamo partiti da una situazione di fatto e dall’esigenza di lavorare per vivere… Ora cerchiamo di mettere in pratica senza commettere errori grossolani.
Per INIZIARE a fare il Libero Professionista non serve poi molto… Titolo di Studio, un Consulente del  Lavoro /Commercialista che ci iscrive all’Ufficio Iva (e altri piccoli adempimenti collegati). Da quel momento si è Liberi Professionisti. Tutto qua!
Nell’immediatezza, acquisiremo una certa autonomia contrattuale nel “conto terzi” e la possibilità di far fattura direttamente al cliente privato quando si lavora “presso centri” in qualità di professionista autonomo.
Aprire uno Studio Professionale (così si chiama) è tutta un’altra storia. Innanzitutto dovremmo individuare un locale idoneo: la categoria giusta è A10 (in gergo tecnico si dice: uso direzionale sanitario, di fatto si tratta di un ufficio). Tutto quello che c’è deve essere conforme alle norme vigenti (impianti termosanitari ed elettrici fatti “in conformità”, rapporti luce/aria secondo quanto previsto, bagno per disabili, assenza di barriere architettoniche). In genere un Geometra sa benissimo quale è la normativa di riferimento e se ci sono criteri diversi (in genere “restrittivi”) nella sua zona. Quello che non vi può saper dire un Geometra è “DOVE VI SERVE” e soprattutto “QUANTO GRANDE VI SERVE”. Facciamo quattro conti veloci: ingresso/sala d’attesa (richiesti minimo 9mq), Studiolo (richiesti minimo 12mq, in alcune regioni 16), Bagno privato + Bagno Disabili + Antibagno in comune (circa 10 mq). (N.B. se avanza qualcosa è sempre meglio avere un Ripostiglio e magari un Box terapia aggiuntivo, la cui dimensione ovunque richiesta è di 6 mq). In sostanza se l’allocazione di finestre e porte si presta al caso, con una GRANDEZZA di 40 mq potreste essere OK. Ora passiamo al DOVE… la questione è complessa da approfondire in questa sede… In sintesi diciamo che ci sono due ipotesi alternative: Studio del piccolo paese di provincia, laddove possiate essere i piccoli “santoni” del villaggio, oppure la grande metropoli (rispettando criteri di distribuzione demografica… in parole semplici cercando di piazzarlo nel quartiere meno ricco di competitors). Queste due ipotesi, apparentemente antitetiche, furono avvalorate da una indagine statistica durata due anni che portai come Tesi di Laurea nella riqualificazione del 2003. Appoggiavo l’Uff. Libera Professione dell’Aifi regionale con Consulenze esterne dal 1997/98 e mi fu data l’opportunità di somministrare questionari ai Colleghi Liberi Professionisti. (…a conti fatti mi occupo di Consulenza nello Start-Up degli studi professionali dal 1997). Riassumendo: bastano 40mq ma piazzati in modo strategico: i primi utenti vi arrivano a Studio in base ad un criterio di casualità, spesso per comodità o vicinanza… Il resto “arriva” dopo…

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AUTORIZZAZIONI: What’s problem? Considero l’avvento delle Autorizzazioni una svolta epocale nell’esercizio della ns. professione. Molto più importante dell’Ordine Professionale. In pratica, laddove prevista, diventa un “esame di merito” sulla possibilità di aprire uno Studio Professionale (e non c’è nulla di più ostico e pignolo di un funzionario pubblico che cerca di metterti i bastoni fra le ruote).
Ma… “normalmente” tutto si risolve con una DIA (denuncia di inizio attività) in molte Regioni. Questo significa una sorta di autocertificazione sul possesso di un locale idoneo, del titolo di studio e del tipo di attività che viene svolta in quest’ambiente. Nulla di preoccupante: “io sottoscritto Pinco Pallino, dichiaro sotto la mia responsabilità …consapevole delle sanzioni previste per le mendaci dichiaraz…. ecc. ecc. ecc. di svolgere l’attività di Fisioterapista presso i locali siti in Via XY… ecc.. ecc.. ecc..
CONSIGLIO = ovviamente qualcosa da dire c’è! Quando “si vuole” aprire lo Studio “è meglio” farlo nella maniera più semplice. Fatti salvi i requisiti strutturali di cui al primo post, se si apre “senza apparecchiature” la cosa diventa semplice anche nelle Regioni più insidiose. In seconda battuta occorrerà valutare l’opportunità di inserire o meno apparecchiature. Da questo punto di vista il criterio è abbastanza semplice, occorre definire: tipologia di utenti (anziani o sportivi non è la stessa cosa), attitudini personali (i più empatici sono generalmente più inclini alla terapia manuale), budget disponibile (o propensione all’investimento).
RUOLO del MEDICO = la classe Medica (a torto o a ragione non è questo il contesto per sindacare…) si sta riprendendo prerogative che rappresentavano una delle nostre armi più potenti. Le recenti sentenze della Cassazione, che riconducono la ns. autonomia alla possibilità di scegliere da che parte iniziare a correre all’interno della gabbietta rotante (mi riferisco al criceto che corre all’impazzata nella sua gabbietta …l’immagine rende bene l’idea della nostra autonomia…), rendono abbastanza vana la definizione del ns. profilo professionale del ’94. La prescrizione medica è necessaria per la detraibilità fiscale e dal punto di vista medico legale nella stragrande maggioranza dei casi. Ci rimane aperto l’ambito della “prevenzione” (sta nel ns. profilo) che, non essendo ancora cavillosamente definita, può lasciare campo aperto anche alla “prevenzione dei danni secondari” in una moltitudine di contesti acclarati, o nella “patologia leggera” da piccole affezioni di stagione (poi, non occorre che mi esponga al reato di “induzione nell’esercizio abusivo dell’arte medica” per  farvi capire “quali e quanti” casi possano essere ricondotti nell’ambito della prevenzione e come tale “non necessariamente prescrivibile” in quanto “in assenza di specifica patologia”. In questo caso l’acquisizione del “consenso informato” unitamente alla “autodichiarazione del paziente” potrebbe far perdere il sonno a molti fisiatri ;-) ). (alle superiori ero il primo della classe in diritto :-D )
L’argomento è un po’ complesso da approfondire in questa sede (per questo mi guadagno da vivere anche facendoci i corsi…) ma l’utilizzo delle apparecchiature elettromedicali diventa giocoforza necessario, soprattutto “dipendendo” da una prescrizione terza… (non so se sapete che “i soliti marchi” vanno al Corso di Specializzazione in Fisiatria a spiegar loro cosa è opportuno prescrivere a noi di fare…). Dal punto di vista normativo la stretta è arrivata nel ’97 quando il Presidente della Repubblica (cerchiamo di non commettere “vilipendio ad un’alta carica dello stato”) partorì una definizione che diede, nel tempo, adito ad innumerevoli equivoci. Quando si parla di “apparecchiature che possano comportare un rischio per la salute del paziente” le Regioni, e le ASL, lo interpretano con un criterio “stupido e semplice”. TUTTE le apparecchiature possono essere potenzialmente pericolose (anche uno stuzzicadenti, ad onor del vero, può diventarlo…) e pertanto nelle Regioni più arcigne tale definizione si è tradotta in Zero apparecchiature, altrimenti devi ottemperare a procedimenti autorizzativi complessi (Veneto) oppure diventare un Centro con Direzione Sanitaria di un Medico (Emilia Romagna) solo per citare i casi acclarati. All’estero, paradossalmente, ci sono i più sofisticati strumenti di fisioterapia che possono essere utilizzati anche dai Naturopati e dai Massaggiatori Sportivi. In Germania i Neuroregolatori sono considerati “non invasivi” perché svolgono la loro azione diretta a livello cutaneo (non considerando affatto gli effetti magneto-indotti dalla corrente alternata).
Cercando di fare un Riassunto: si apre come Studio Professionale “senza apparecchiature”, poi… in relazione alla situazione specifica ci sono consigli e strategie utili da mettere in atto. Il Medico serve se è un “collaboratore esterno”, il cui rapporto sia fondato sulla collaborazione professionale… altrimenti ci limiteremo ;-) a fare “prevenzione”.
Nel prossimo post: tutto quello che può essere davvero utile nella ns. cassetta degli attrezzi e, soprattutto quanto costa lavorar bene senza dover passare il tempo a cercar di pagare le apparecchiature

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Un mito da sfatare è che acquistare apparecchiature faccia guadagnare di più. In prima battuta costa di più, secondariamente si “fattura” di più, in ultima battuta, per un insieme di fattori che non dipendono solo dall’utilizzo della macchina ma anche, e soprattutto, da come si usa… può aumentare il numero di utenti “attratti” dalla maggior competitività delle vs. prestazioni (più efficacia e più efficienza: ottenere più risultati ed in minor tempo) e si inizia a guadagnare di più. Il passaggio a questa auspicabile terza fase non è sempre diretto, non è sempre veloce e viene influenzato soprattutto dalle ns. scelte e dalla ns. formazione.
Attualmente le tecnologie più sofisticate ed efficaci sono “operatore dipendente”. E’ finita l’era dell’attaccare macchinette. (per questo ho consigliato uno Studio piccolo. Se avete due braccia, uno o due  box bastano ed avanzano).
Pertanto, per “l’evoluzione fisiologica dell’investimento in apparecchiature”, la prima cosa da valutare è se si è in grado di impegnarsi in una ulteriore spesa. Per MANTENERE uno Studio di circa 40 mq che lavori almeno mezza giornata lunga (il classico pomeriggio dalle 14:00 alle 20:00 è una soluzione scelta da molti professionisti), tra utenze (luce, gas, acquedotto, telefono ecc…) dovete conteggiare non meno di una media di circa 300 euro al mese. Per mangiare (voi e la vostra famiglia) dovete far quattro conti e vedere che vi serve. Alla fine della fiera, un professionista che “fattura” almeno 30mila euro all’anno può permettersi di pensare a “come far meglio”. Ora la tassazione è abbastanza bassa, soprattutto per i giovani che aprono, ma i regimi fiscali agevolati (altra faccia della medaglia) raramente consentono agevoli detrazioni dei costi per apparecchiature (occorre fare 4 chiacchere con il Commercialista). A scanso di equivoci, la stragrande maggioranza dei professionisti del ns. settore fattura circa 30mila euro all’anno.
Poc’anzi, tra le righe, vi ho consigliato di comprimere la giornata lavorativa in Studio in “mezza giornata lunga”. Vi rimane libera la mattina. (cambiando l’ordine dei fattori, se fosse più  opportuno in relazione alle esigenze “medie” della vs. utenza, potrebbe essere anche l’inverso). E’ sconsigliato dedicarvi allo Studio anima e corpo e cercare di coprire tutte le fasce orarie e tutti i giorni della settimana… non si riesce a far contenti tutti, ci sarà sempre qualcuno che vi chiederà di venire in orari e giorni impensabili. Mettetevi l’anima in pace! :-) .  Nella mezza giornata “fuori Studio” vi consiglio di dedicarvi ai TRATTAMENTI DOMICILIARI (non crediate che questo poi vi crei necessariamente un indotto a Studio… fatelo per dare un servizio in più e per portare a casa qualche soldo in più). Sia che vi piaccia la dinamicità delle domiciliari, sia che preferiate la tranquillità di un part-time in Casa di Riposo, alla fin fine è lecito attendersi che il mattino vi copra le spese fisse della vostra attività professionale e dell’auto.
Durante la pianificazione dei vostri obiettivi mantenete ben saldi i piedi per terra: ci sono professionisti che fatturano anche 150mila euro all’anno ma sono un’eccezione.  Non confondete “obiettivi” con “sogni”. E’ lecito sognare ma la vita è dura, molto dura!
Nel consigliarvi COSA vi può essere utile senza incorrere nelle solite critiche alla mia “versione commerciale”, antepongo che commercializzo solo quello in cui credo e nelle apparecchiature cerco sempre il miglior rapporto costi benefici, per cui è ovvio che i miei consigli coincidano spesso con quello che utilizzo come professionista, e che commercializzo (più o meno direttamente).
Gli INDISPENSABILI della Fisioterapia, a mio avviso, sono 2-3 apparecchiature. Il NEUROREGOLATORE è il “fonendoscopio dei Fisioterapisti”. Con quello riuscite ad ottimizzare la Valutazione Funzionale, localizzare una disfunzione, quantificarne l’importanza e soprattutto distinguere componenti disfunzionali acute da quelle croniche o da quelle cronico-riacutizzate. Costi (servizi compresi) dai 1000 ai 4000 euro.
Al secondo posto: DIATERMIA. Se non l’avete, alla prima prescrizione “tecarterapia” quantomeno ci farete la figura degli sprovveduti (e ve la prescrivono, ve lo posso assicurare….). Costi (servizi compresi) dai 10 ai 18mila euro.
Al terzo posto: LASER. Sto parlando di Laser di potenza, non di laser “proforma”. Tra questi sono da preferirsi sorgenti Nd-YAG (solo per rispondere alle prescrizioni, raramente vi chiedono un Laser a diodi). Costi (servizi compresi) dai 9 ai 20mila euro.
Per cui, riassumendo… un Pacchetto Start-up parte dai 20mila euro. (stiamo comunque parlando del massimo delle tecnologie disponibili: Neuroregolatori con una avanzata diagnostica, Diatermie a controllo impedenziometrico e termico anche autoadattative, Laser a controllo termico autoadattativi).
Lo scoglio non è altissimo ma se avete aperto da poco (meno di 3 anni) non trovate nessuno che vi finanzia! A meno che non ci si accordi direttamente con la ditta venditrice per un pagamento di ampio respiro… ma non è questa la sede per scendere in dettagli. ;-)

 

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