RIAB INFO Aperiodico del’IPY
Newsletter del 30 aprile 2012 Anno X° n° 07
estratti dalle ultime news di Riab Info
UN RICORSO PALESEMENTE SUICIDA
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RIAB INFO, prendiamo a piene mani dal mensile Riabilitazione Oggi di marzo/aprile i quattro pezzi che seguono.
Si tratta di commenti autorevoli alla nota sentenza del Tar Lazio, che abbiamo pubblicato nella nostra uscita del 25 febbraio, e che riguardano un ricorso “suicida” contro il decreto che potrebbe aprirci le porte della farmacie.
Buona lettura…
TAR LAZIO: IL FISIATRA FIGURA SOLO EVENTUALE DEL PERCORSO RIABILITATIVO
Di Gianni Melotti
Quando, ad ottobre 2010, dicevo che il mondo della fisiatria nostrana avrebbe mal digerito il decreto che ci aprirà una nuova possibilità occupazionale nelle farmacie, fui facile profeta. I soliti noti, infatti, si sono precipitati ad impugnare l’atto gravemente lesivo delle loro presunte prerogative e noi ora possiamo consolarci nel leggere la sentenza con la quale il Tar del Lazio ha respinto il loro ricorso. Non pensate di trovarne traccia sul sito della Simfer. Anche loro si sono chiusi in un dignitoso silenzio, come fece il Buddha interrogato sull’esistenza di Dio. Più “bastardi dentro” quelli di Riab Info che intitolano la loro uscita del 25 febbraio, edizione nella quale riportano per intero la sentenza, con un sospettoso “ Quei sani ceffoni”. Solo, però, uno sprovveduto lettore poteva essere indotto a pensare che fossero quelli “beccati” dalla Simfer in questa occasione. Per comprendere il perchè, di un titolo così deciso, basta leggersi tutto fino l’ultimo articolo e l’arcano si svela da sè, ma va bene anche così. Comunque sia, con questo pezzo non intendo commentare la sentenza del 20 febbraio n. 0174/2012, cosa questa che lascio ad altre e più preparate penne, ma vorrei dargli un occhio con un taglio “fisioterapico” nella speranza di scuotere una categoria pronta a sciropparsi di tutto ed incredula delle sue potenzialità. Intendiamoci, almeno per noi, il decreto contestato non diceva niente di nuovo. Sappiamo tutti, infatti, che su prescrizione di un medico, in questo caso il medico di medicina generale, ma va bene anche il pediatra di libera scelta a noi spetta, come da profilo che è legge:
a) la definizione del programma prestazionale per gli aspetti di propria competenza, volto alla prevenzione, all’individuazione ed al superamento del bisogno riabilitativo;
b) attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità motorie, psicomotorie e cognitive e viscerali usando terapie manuali, massoterapiche ed occupazionali;
c) verifica delle rispondenze della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero funzionale.
Ma, tutto questo, per altro copiato di sana pianta dal nostro profilo professionale, deve essere suonato alquanto blasfemo alle orecchie di chi queste cose non le ha mai volute nemmeno sentire. Conosco una fisiatra che, per le quattro righe riportate sopra, ha fatto fuoco e fiamme e penso sia rimasta scottata. Comunque sia, per loro le farmacie si sarebbero trasformate in veri e propri poliambulatori nei quali però è assente la loro figura, ritenuta indispensabile in tutti quei luoghi nei quali il fisioterapista svolge la propria attività professionale, siano essi i locali della farmacia che, udite udite, la residenza di chi opta per una terapia domiciliare. Anche in questa occasione non hanno mancato di suonare la grancassa dell’ “importanza che anche sul piano internazionale si riconosce alla (loro idea di ndr)“riabilitazione” come strumento indispensabile per combattere la disabilità; al carattere interdisciplinare e multiprofessionale dell’area riabilitativa, che spinge la comunità scientifica a suggerire la creazione di un team al quale affidare il compito di predisporre progetti riabilitativi individuali, assegnandone la responsabilità ad un medico specialista in riabilitazione; al richiamo al ruolo centrale che si assegna conseguentemente al sanitario specializzato nella diagnosi e nella terapia del disabile”. Insomma il solito filosofeggiare che, come un disco rotto, ci viene ripetuto da anni. Una solfa buona forse per l’assoluta imperizia di un qualche politicante in un qualche assessorato regionale, ma non sufficiente a cambiare le carte in tavola delle norme scritte dal Parlamento ed emanate con valore di legge. Infatti, sul punto, il commento del Giudice è assolutamente netto e non lascia spazio alla fantasia o alle libere interpretazioni quando sostiene che, i fisiatri, “ Contestano all’impugnato decreto la violazione di asseriti diritti dello specialista, ma non indicano le norme che detto diritto avrebbero consacrato, per la semplice ragione che non esistono. Non esiste infatti una norma che imponga al fisioterapista, allorchè eroga prestazioni rientranti nella propria competenza, di agire alla presenza o quanto meno sotto il controllo dello specialista”. I Giudici poi, nel rimettere al medico generico la decisione sulla eventuale necessità dell’intervento dello specialista, prefigurano un sistema in cui il fisiatra stesso è figura solo eventuale di un percorso riabilitativo. Insomma, una gran bella sberla, ma che proprio non aggiunge nulla a quanto si sapeva almeno dal 1994, data nella quale è stato emanato il nostro profilo professionale. O almeno da quando il giurista Luca Benci, tirandosi addosso le loro ire funeste, ci ha spiegato che “nel nostro ordinamento giuridico non si riconosce alcuna centralità del fisiatra nel processo riabilitativo, neanche all’interno dello stesso mondo medico. Questo perché, nel nostro ordinamento, sono estremamente rari i casi di riconoscimento esplicito di atto medico specialistico. Si rinvengono in alcuni settori molto particolari, quali la radiologia, l’anestesia ( anche se non tutta), la medicina del lavoro. La Riabilitazione non è un’area medico-specialistica da un punto di vista giuridico e di conseguenza l’attività prescrittiva può essere posta in essere da qualunque medico. Inoltre, ogni professionista risponde dei propri errori causativi di danno. In conclusione, il quadro normativo dell’attività del fisioterapista è un quadro di forte autonomia, come lo è anche quello delle altre professioni sanitarie non mediche della riabilitazione, che dovrebbero subire la “centralità” del fisiatra nella sua “Squadra” ?. Tale quadro non lo pone alle dipendenze di alcuno, né alla verifica o al controllo di altri professionisti. E’ un quadro che sposa l’attività tra pari e disegna una organizzazione del lavoro di équipe con i pariordinati a confrontarsi tra di loro”.
Ma non è finita qui perchè, per il Giudice, la “ratio” del decreto sulle farmacie “non può essere messa in discussione solo per assicurare nuove occasioni di lavoro allo specialista della riabilitazione”. Una riforma che “ è stata voluta non solo per facilitare il ricorso alle prestazioni sanitarie da parte dell’ utente ma anche, e in larga misura, come strumento che dovrebbe consentire una notevole riduzione della spesa sanitaria in ragione dei minori costi del servizio farmaceutico rispetto a quello degli ambulatori e dei gabinetti di analisi”.
I fisiatri hanno provato a far valere le loro ragioni citando anche la contestata sentenza del Tar Piemonte, che addirittura li infila nei nostri studi libero professionale, ma le sorprese non sono mancate e non è detto che quanto asserisce ora il Tar del Lazio non suoni come una campana a morto anche sulla decisione presa a Torino. Infatti, in sentenza, si sostiene che i fisiatri nel loro intervento hanno sollevato problematiche del tutto ininfluenti frutto di una non corretta interpretazione di fatti e documenti perchè ”nessun rapporto alla loro pretesa offre infatti la richiamata sentenza del Tar Piemonte atteso che la stessa, quando sottolinea la necessità di un coordinamento fra il fisioterapista e il “medico di riferimento”, identifica quest’ultimo nel medico che ha effettuato “la diagnosi del paziente” e che ha dettato “le prescrizioni idonee alla cura”, e quindi anche il medico di base che non ha ritenuto di affidare il paziente, che a lui si era rivolto, ad uno specialista, ma ha provveduto personalmente sia formulare la diagnosi che a definire la terapia”.
Insomma, diamoci una mossa, svegliamoci perchè “ le considerazioni fin qui svolte sono sufficienti anche a smentire l’asserita incoerenza e illogicità (da loro sostenute ndr) di un sistema che da una parte prevede che sia il medico generico a prescrivere la prestazione e dall’altro prevede che sia il fisioterapista a definire il programma prestazionale”. “Si è già detto e dimostrato che l’intervento del fisioterapista è consentito entro i limiti inderogabili stabiliti per la sua competenza”.
D’altronde, se i diritti che vantano come fisiatri non esistono, non possono, ora, prendersela con il decreto per aver perso l’occasione di sistemare la cosa inserendoli. Il Giudice, infatti, non gliele manda a dire quando dice che: “L’errore sarebbe ancora più evidente ove la contestazione mossa all’impugnato decreto dovesse essere intesa nel senso che si imputa a questo di non aver approfittato dell’occasione per codificare detto diritto, sulla base delle indicazioni provenienti dalla comunità scientifica, non essendo possibile ad un atto amministrativo sostituirsi in un compito che l’ordinamento vigente riserva alla legge”.
Insomma con i bislacchi ed autoreferenziali teoremi di casa Simfer non solo il fisioterapista, ma anche il medico di medicina generale, avrebbero finito per lavorare sotto la tutela del fisiatra. Tesi questa che, come altre provenienti sempre dalla stessa matrice, non stanno in piedi e finiranno per gettare una luce chiarificatrice anche sul contestato Piano per la riabilitazione, che pare piaccia solo a loro. Come commentare, infatti, diversamente quanto segue? “Alla base del decreto impugnato è una scelta precisa del normatore, che non può essere messa in discussione solo per assicurare nuove occasioni di lavoro allo specialista della riabilitazione. Se fosse condivisibile la tesi dei ricorrenti, e cioè che ogni attività riabilitativa deve essere riservata allo specialista, qualunque sia il grado di disabilità sofferto dal paziente, tale esigenza si porrebbe per ogni patologia per la quale è previsto uno specialista. Il medico generico sarebbe costretto ad operare affiancato da una pluralità di specialisti, quante sono le patologie quotidianamente portate al suo esame, e ad essi dovrebbe comunque affidare la soluzione di problematiche che è invece in grado di risolvere autonomamente, con indefinibile aumento dei costi a carico dell’erario e, quindi, con un risultato finale contrario a quello che con l’impugnato D.M. si è inteso raggiungere”. UN CONSIGLIO RAGAZZI: SVEGLIAMOCI. PAROLA DI GIUDICE!
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CENTRALITA’ DEL MEDICO FISIATRA: “…RUOLO AGGIUNTIVO, COSTRUITO TALVOLTA ARTIFICIOSAMENTE IN MODO SURRETTIZIO…”
Luca Benci Giurista
Premessa: La legge e il decreto attuativo
Negli ultimi decenni la società ha assistito a un radicale cambiamento del ruolo delle farmacie e dei farmacisti: da luoghi sanitari e di produzione e confezionamento di prodotti galenici e luoghi prevalentemente commerciali.
La trasformazione in spazi vendita avente finalità commerciali come modello tipico delle farmacie viene messo in crisi dal moltiplicarsi di punti vendita in seguito a processi di liberalizzazione che hanno portato i supermercati a vendere farmaci da banco e alla nascita delle parafarmacie.
Si pone quindi la necessità di rivedere e riqualificare le farmacie con l’attribuzione di “nuovi servizi”. In questa direzione si muove il D.Lgs. 3 ottobre 2009, n. 153 denominato “Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell’articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69”.
I nuovi servizi che possono essere assicurati dalle farmacie nell’ambito del Servizio sanitario nazionale riguardano “la diretta partecipazione della farmacia al servizio di assistenza domiciliare integrata (A.D.I.)” che avviene attraverso (art. 1, comma 2, lettera a) punti 1), 2) e 3):
1) la dispensazione e la consegna domiciliare di farmaci e dispositivi medici necessari;
2) la preparazione, nonché la dispensazione al domicilio delle miscele per la nutrizione artificiale e dei medicinali antidolorifici, nel rispetto delle relative norme di buona preparazione e di buona pratica di distribuzione dei medicinali e nel rispetto delle prescrizioni e delle limitazioni stabilite dalla vigente normativa;
3) la dispensazione per conto delle strutture sanitarie dei farmaci a distribuzione diretta.
Questi primi tre punti sembrano del tutto coerenti con le finalità proprie di un servizio farmaceutico contribuendo – in particolare sul punto sub 3) – a risolvere problemi organizzativi che hanno creato e creano agli utenti le difficoltà di organizzazione del servizio.
Il punto 4) – sempre in relazione alla partecipazione delle farmacie al servizio di assistenza domiciliare integrata pone problematiche maggiori e specifica che all’interno delle farmacie vi possa essere: la messa a disposizione di operatori socio-sanitari, di infermieri e di fisioterapisti, per la effettuazione, a domicilio, di specifiche prestazioni professionali richieste dal medico di famiglia o dal pediatra di libera scelta, fermo restando che le prestazioni infermieristiche o fisioterapiche che possono essere svolte presso la farmacia, sono limitate a quelle di cui alla lettera d) e alle ulteriori prestazioni, necessarie allo svolgimento dei nuovi compiti delle farmacie, individuate con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Non vi sono dubbi che questa sia una novità rilevante anche se di non semplice attuazione e di non semplice raccordo rispetto alla assistenza domiciliare integrata erogata direttamente dal Servizio sanitario nazionale attraverso le sue strutture direttamente o indirettamente a seconda dell’organizzazione regionale. Tra l’altro, nella gran parte delle regioni, il territorio è suddiviso in distretti socio sanitari che hanno precisi riferimenti territoriali di competenza. Nel D. Lgs 153/2009 si introduce invece un difficilissimo riparto territoriale di pazienti “residenti o domiciliati nel territorio della sede di pertinenza di ciascuna farmacia”. Quindi all’interno di un distretto socio sanitario si dovrebbe suddividere il territorio per il numero di farmacie presenti e determinarne l’ambito territoriale. Non sembra una disposizione praticabile in molti contesti.
Le prestazioni che possono essere svolte presso la farmacia però “sono limitate a quelle della lettera d)” che andiamo a riportare per esteso:
la erogazione di servizi di secondo livello rivolti ai singoli assistiti, in coerenza con le linee guida ed i percorsi diagnostico-terapeutici previsti per le specifiche patologie, su prescrizione dei medici di medicina generale e dei di libera scelta, anche avvalendosi di personale infermieristico, prevedendo anche l’inserimento delle farmacie tra i punti forniti di defibrillatori semiautomatici.
La norma è decisamente criptica e oscura. Si introduce una distinzione – in realtà non conosciuta – tra servizi di primo e servizi di secondo livello decisamente di difficile comprensione.
La legge distingue, in realtà, tra le prestazioni erogabili in farmacia e le prestazioni erogabili a domicilio. Le prime sono curiosamente, a una prima lettura, maggiormente “limitate” rispetto a quelle erogabili a domicilio. Questa interpretazione meramente letterale contrasta con l’impostazione classica che viene data alle prestazioni erogabili nelle strutture che sono, in genere, più ampie in quanto è proprio la sicurezza della struttura a permettere tali prestazioni rispetto al non luogo sanitario caratterizzato dal domicilio dell’utente. In realtà l’interpretazione che è passata – quanto meno in questa fase – è quella relativa alla erogazione a domicilio di prestazioni “mutuabili” dal Servizio sanitario nazionale mentre presso la farmacia diventano a carico dell’utente se non convenzionate con il Servizio sanitario nazionale.
Il previsto decreto attuativo è stato regolarmente emanato – D.M. 16 dicembre 2010 “Erogazione da parte delle farmacie di specifiche prestazioni professionali” – e per quanto di competenza del fisioterapista segnaliamo alcuni punti di rilievo:
all’art. 1 di tale decreto si specifica che il fisioterapista agisce nel “rispetto dei propri profili professionali, con il coordinamento organizzativo e gestionale del farmacista titolare o direttore”. Questa norma può creare problemi all’autonomia del farmacista nella parte in cui tale autonomia è stata riconosciuta dalle leggi di riforma dell’esercizio professionale a meno che il coordinamento organizzativo e gestionale venga interpretato in modo restrittivo come mero coordinamento operativo.
Data l’importanza, invece, riportiamo per esteso l’art. 4 del decreto denominato “prestazioni erogabili dai fisioterapisti”
Art. 4 Prestazioni erogabili dai fisioterapisti
1. Su prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, alle condizioni di cui all’art. 2, il fisioterapista può erogare all’interno della farmacia ed a domicilio del paziente, e nei limiti di cui al decreto del Ministro della sanità n. 741 del 1994, le seguenti prestazioni professionali:
a) definizione del programma prestazionale per gli aspetti di propria competenza, volto alla prevenzione, all’individuazione ed al superamento del bisogno riabilitativo;
b) attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità motorie, psico motorie e cognitive e viscerali utilizzando terapie manuali, massoterapiche ed occupazionali;
c) verifica delle rispondenze della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero funzionale.
2. La farmacia, nell’erogazione delle prestazioni di cui al comma 1, deve rispettare tutti gli specifici requisiti relativi ai settori professionali, sanitari e tecnico-strutturali previsti per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 dalla normativa statale, regionale e comunale vigente, nell’ambito dei precedenti settori.
Volendo effettuare una comparazione con il profilo professionale possiamo operare alcun sottolineature:
a) si specifica che i prescrittori sono “medici di medicina generale” e “pediatri di libera scelta” mentre nel profilo viene indicato solo “medico”. In entrambi non viene mai nominato il fisiatra;
b) si specifica che al fisioterapista compete la definizione del “programma prestazionale” mentre, come è noto, il profilo parla di “programma di riabilitazione”.
Il resto è sostanzialmente sovrapponibile al profilo professionale.
La sentenza del TAR del Lazio
La Simfer si è rivolta al Tar del Lazio deducendo l’illegittimità del decreto attuativo sotto molteplici profili. Ne evidenziamo due:
a) l’immissione di fisioterapisti in farmacia determinerebbe la trasformazione della farmacia in ambulatorio o in un poliambulatorio senza le necessarie autorizzazioni e senza i necessari controlli;
b) in tali luoghi deve essere prevista necessariamente la figura del medico specialista o quanto meno il “costante controllo” in tutti i luoghi dove il fisioterapista svolge la propria attività professionale sia in farmacia che a domicilio.
Non del tutto esattamente il Tar specifica che le prestazioni del fisioterapista in farmacia possono avvenire nel concorso di tre condizioni: che si tratti di prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale, che siano prescritte dal medico di medicina generale e che tali prestazioni rientrino nelle competenze del profilo professionale del fisioterapista. Il primo punto è parzialmente vero in quanto è la stessa legge ad aprire a prestazioni a pagamento nel momento in cui precisa “eventuali prestazioni e funzioni assistenziali al di fuori dei limiti di spesa indicati dagli accordi regionali sono a carico del cittadino che le ha richieste”.
Nel merito secondo l’associazione dei fisiatri ricorrente chiede l’annullamento della parte del decreto che non prevede la presenza costante del medico specialista durante le prestazioni erogate dai fisioterapisti. Correttamente il Tar del Lazio ricorda che l’annullamento di un atto amministrativo può avvenire solo in presenza di norme giuridiche di carattere superiore e che devono essere indicate nel ricorso (e che non sono state allegate). Non sono state allegate semplicemente “per la semplice ragione che non esistono”. Prosegue la motivazione della sentenza del giudice amministrativo che: non esiste infatti una norma che imponga al fisioterapista, allorché eroga prestazioni rientranti nella propria competenza, di agire alla presenza o quanto meno sotto il controllo dello specialista”
Rettamente affermano i giudici amministrativi che non sussiste l’obbligo nell’ordinamento giuridico italiano di norme invocate così anacronistiche da essere tali anche nel periodo pre-riforma legge 23 febbraio 1999, n. 42 “Disposizione in materia di professioni sanitarie”. Un simile obbligo era inesistente anche qualche decennio orsono. Evitiamo di citare anche altre norme che hanno conferito autonomia a tutto il settore delle professioni sanitarie perché, a questo punto, decisamente sovrabbondanti. Quale siano i motivi che hanno spinto la Simfer a un ricorso al giudice amministrativo così palesemente suicida non è dato capire. Possiamo capire (pur non condividendola) la richiesta – tutta di politica professionale – tendente ad affermare una centralità medico-specialistica nel settore della riabilitazione che nei servizi, di fatto, diventa sempre meno centrale, ma la presenza diretta della specialista alle attività di riabilitazione dimostra una miopia politico-istituzionale fuori dal normale.
Il giudice amministrativo si è trovato costretto, in modo assolutamente didascalico, a spiegare ai ricorrenti il ruolo del medico di medicina generale all’interno del sistema prescrittivo del Servizio sanitario nazionale. Spetta a lui l’attivazione dello specialista quando ritiene che dello specialista ci sia bisogno all’interno di un qualsivoglia tipo di percorso diagnostico-terapeutico. Altrimenti provvede direttamente attivando le relative professionalità
Nel percorso previsto dalla “farmacia dei servizi” ci ricorda il Tar del Lazio, il medico specialista (fisiatra) “è del tutto estraneo alla vicenda” come del resto può esserlo in molti percorsi in cui non è richiesta la sua professionalità. Piuttosto possono essere in discussione molte prassi presenti in alcune organizzazioni che hanno costruito il ruolo del fisiatra come centrale all’interno dei percorsi indipendentemente dalla necessità del suo apporto professionale. Un ruolo aggiuntivo, costruito talvolta artificiosamente in modo surrettizio, teso a creare un modello di organizzazione che ha l’obiettivo di creare un ruolo al fisiatra che non a rispondere ai bisogni del cittadino-utente.
L’associazione dei fisiatri sembra richiedere la riproposizione di questo modello ai giudici amministrativi che però respingono il modello spesso instaurato, in via di prassi o amministrativa in molte strutture. Il medico specialista, sottolinea il Tar del Lazio, non ha “alcun titolo a imporre la sua presenza” laddove altri professionisti – in questo caso i medici di medicina generale – possono fronteggiare da soli. Duplicare le figure mediche, in questo caso, come del resto, in altri casi, comporta solo un dispendio per l’erario che non può essere giustificato soltanto “per assicurare nuove occasioni di lavoro allo specialista in riabilitazione”. La ragioni addotte dai fisiatri, chiosa il giudice amministrativo, “trascura i dati fondamentali del sistema e solleva problematiche del tutto ininfluenti rispetto all’obiettivo perseguito”. Affermazione del tutto condivisibile che dovrebbe assurgere a principio generale di funzionamento del sistema che spesso, invece, viene violato.
Altro principio fissato dalla sentenza in esame è relativo alla supposta sovrapponibilità delle funzioni del fisioterapista rispetto a quelle del fisiatra che il Tar correttamente evidenzia come diverse arrivando ad affermare, anche duramente, che “sulla base di un calcolo di convenienza economica, lo specialista svolga nel suo studio o nell’ambulatorio, medico nel quale presa servizio anche le minori prestazioni e che la normativa vigente assegna ai fisioterapisti e che non richiedono il bagaglio di conoscenze ed esperienze professionali del fisiatra, è questione ininfluente in sede di verifica della legittimità della norma in esame”. Ammonisce quindi il giudice amministrativo che se il fisiatra, di fatto, vuol invadere il campo del fisioterapista, non può invocare misure a sua protezione per meri “calcoli di convenienza economica”.
Ancora più risibile, infine, è la richiesta di trasformare la farmacia in un ambulatorio con tanto di direzione sanitaria da affidarsi a un fisiatra. Questo argomento, definito nella sentenza “di ancor minore consistenza” è “privo di qualsiasi dimostrazione di fatto e di diritto” in quanto, nota il Tar, se l’elemento rilevante per l’assegnazione di direttore sanitario dell’ambulatorio è la specializzazione, bisognerebbe provvedere alla nomina di tanti direttori sanitari quante sono le materie specialistiche in esso trattate”. Argomento, dunque, pretestuoso anche questo.
E’ una sentenza importante perché costruisce correttamente in primo luogo il rapporto tra medico generico e medico specialista e in secondo luogo il rapporto tra prescrizione medica e intervento del fisioterapista.
Nella prima parte la sentenza è ineccepibile e chiarissima soprattutto dove conclude che il legislatore non può imporre all’utente e all’organizzazione il ricorso allo specialista laddove il medico di medicina generale sia in grado di risolvere i problemi di salute del paziente (in questo caso attivando il fisioterapista).
Nella seconda parte la sentenza è decisamente meno approfondita ma il rapporto tra prescrizione medica e fisioterapista non era l’oggetto principale del ricorso.
La bella sentenza del Tar riguarda una legge e un decreto sulla farmacia dei servizi che, in verità non brillano né per chiarezza, né per logicità, né per completezza.
Tra i nodi irrisolti e non più rinviabili ne sottolineiamo uno: l’accesso diretto al fisioterapista da parte dell’utente con costi a carico del Servizio sanitario nazionale.
Luca Benci
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RIABILITAZIONE E CENTRALITA’ DEL MEDICO FISIATRA: FINE DI UNA PRESUNZIONE
Intervista ad Antonio Bortone
Presidente nazionale AIFI
1) La sentenza del TAR Lazio conferma in toto la validità Decreto Legislativo 153/2009 ed in particolare il servizio che i Fisioterapisti potranno svolgere nelle farmacie. In pratica il Fisioterapista, in farmacia, con riferimento alle prescrizioni di un medico può elaborare il
programma riabilitativo, praticare autonomamente attività terapeutiche, proporre l’utilizzo di protesi, addestrarne all’uso il paziente e verificare l’efficacia dei trattamenti effettuati.
Non ti pare che tutte queste competenze siano note almeno dal 1994?
Perché fanno così fatica ad affermarsi anche nella categoria?
Molto spesso si sente parlare di scarsa consapevolezza del valore professionale del Ft che i Cittadini avrebbero. Apparteniamo ad una cultura “medicocentrica” che mantiene ancora alcune resistenze al cambiamento. Tuttavia, la realtà evidenzia che questo dato è decisamente molto inferiore a quanto immaginiamo e che il fenomeno più preoccupante è la scarsa consapevolezza dell’evoluzione giuridica specifica da parte proprio della stessa popolazione professionale. È un fenomeno in quanto, spesso si sottovaluta l’incidenza legale del carico di responsabilità che l’autonomia professionale ha prodotto. È paragonabile a guidare un’auto senza conoscere gli aggiornamenti del codice della strada. Fino alla prima multa! Fortunatamente, questo fenomeno riguarda marginalmente le nuove generazioni di Colleghi. Cioè, questa alterazione permanente della realtà e della conoscenza giuridica, riguarda quelle sedi universitarie dove c’è poca docenza svolta da Fisioterapisti, a tutto vantaggio di altre Categorie, prevalentemente mediche, poco inclini al cambiamento culturale, a tutto svantaggio della formazione professionale. In verità, questo fenomeno abbraccia ampiamente anche altre Professioni Sanitarie, non solo i Fisioterapisti. Anche su questo fatto, AIFI sta cercando di provocare il cambiamento del sistema.
2) Se al medico generico è demandata la prescrizione di un trattamento fisioterapico ed anche la decisione sulla eventuale necessità dell’intervento dello specialista, si prefigura un sistema in cui il fisiatra è figura solo eventuale del percorso riabilitativo. Ma questo vale solo per il fisiatra, oppure è estendibile a tutti i medici specialisti?
Non darei un’accezione negativa al termine “eventuale”; in un Sistema che necessita essere efficiente, a parità di efficacia, economico, a ristrettezza di risorse disponibili, equo, a domanda costantemente crescente, la risposta ineludibile ed obbligata è l’appropriatezza! In questo caso, e non può essere una tendenza “filosofica”, l’intervento di ognuno deve rispondere a criteri oggettivi di “essenzialità clinica”, piuttosto che giustificarsi in diverso modo, creando veramente una risposta più folkloristica, cioè di “orticello”, che appropriata. Questo fatto vale per tutti coloro che operano in questo “Sistema Salute”, dove l’Area della Riabilitazione rappresenta il contesto operativo più articolato ed a volte più complicato. Le singole competenze devono concorrere a risolvere il bisogno clinico della Persona. Quando esso è complesso, occorre una partecipazione allargata ed integrata tra i diversi Professionisti; quando è semplice, occorre intervenire con competenze essenziali allo stesso bisogno senza alcuna “pretestuosa complicazione”. Il Sistema economico oggi, oltre che la logica ed il buon senso, non possono permettersi alcun esercizio inappropriato, alcuno spreco di risorse, alcuna strumentalizzazione politica di un processo lineare e diretto nell’approccio professionale al bisogno clinico della Persona.
3) Il Decreto 153/2009 permette al Fisioterapista di esercitare, a carico del SSN, su prescrizione del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta, sia in farmacia che al domicilio del
paziente, attività rientranti nelle nostra competenze così come legislativamente definite.
Quanto stabilito può in qualche modo condizionare la libera professione?
Il decreto è molto chiaro. Al di là di recondite motivazioni politiche, il decreto costruisce (ad oggi, intende costruire), un percorso, coordinato ed ordinato, di servizi accreditati sul territorio. La rete della Libera Professione è marginalmente intaccata, almeno fino a quando non sarà ampiamente diffuso su territorio nazionale, il rapporto di convenzione diretta con ogni singolo professionista.
In più, ad oggi, concorre ad arginare il fenomeno dell’esercizio abusivo della nostra professione, che, a causa della mancata istituzione dell’Ordine, continua ad espandersi, millantando titolarità che non ha e non potrà mai avere, a discapito economico ed a forte rischio per i singoli Cittadini. L’esercizio presso le Farmacie, obbligano le stesse a verificare la “certezza del titolo”, orientando l’Utenza e garantendo il Sistema. Anche la “rete” della nostra Libera Professione ne trarrà beneficio.
4) La sentenza del TAR del Lazio potrebbe avere ricadute positive anche su altri luoghi di lavoro?
Come ti senti di commentare quanto i Giudici amministrativi affermano a proposito dei fisiatri: “Contestano all’impugnato decreto la violazione di asseriti diritti dello specialista, ma non indicano le norme che detto diritto avrebbero consacrato, per la semplice ragione che non esistono. Non esiste infatti una norma che imponga al fisioterapista, allorchè eroga prestazioni rientranti nella propria competenza, di agire alla presenza o quanto meno sotto il controllo dello specialista”. Vale solo in farmacia o anche in altri ambiti in cui si fa riabilitazione?
La sentenza è esplicita, chiara e coerente. D’altronde, non è da commentare ma solo da applicare, come tutte le sentenze. Una considerazione generica che intendo esprimere è che dove vige l’autonomia professionale, non sussistono altri vincoli di percorso se non i limiti imposti dal “perimetro delle proprie competenze”. In giurisprudenza non si contempla un’autonomia parziale. È considerata, questa affermazione, un “non senso”. Consentiamo che il “Contesto” si adatti bene a questa consapevolezza inequivocabile, contemplando le sentenze come fossero catalizzatori di un processo di sviluppo e miglioramento della qualità professionale.
5) Questa sentenza potrà avere effetti positivi anche su quanto si è verificato, qualche tempo, fa nella Regione Piemonte, che ha visto i fisiatri infilarsi anche nei nostri studi libero-professionali?
In alcune Regioni ci sono regole palesemente incoerenti e che rispondono a logiche diverse rispetto a quelle delineate dal panorama giuridico nazionale. Le considero delle distorsioni che verranno in sequenza cambiate. Diversamente saremmo in un Paese “a macchia di leopardo”, molto vicino ad una concezione federativa, che, in verità, con tutto il rispetto delle diverse opinioni, ritengo non essere propria della nostra matrice popolare e ben lontana da un sentimento nazionale, soprattutto all’indomani dei festeggiamenti dei 150 anni di unità d’Italia.
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RIAB INFO, per ora non sta succedendo nulla. Prendiamo, quindi, semplicemente atto che il DDL 1142 è calendarizzato al Senato per i mesi di aprile /maggio/giugno
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MAIL Mastrillo n. 4, del 17 aprile 2012
Si segnala la mail n. 4 del 2012si trova al seguente link
http://www.aitn.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=287&Itemid=69
http://www.aitn.it/index.php?option=com_content&view=article&id=277%3Ale-mail-di-mastrillo&catid=157%3Ain-evidenza&Itemid=1
1) CORSI DI LAUREA FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA AA 2012-13
2) INCARICHI MINISTERIALI E REGIONALI
3) ELEZIONI NELLE FEDERAZIONI MEDICHE E NELLEPROFESSIONI SANITARIE
4) OSSERVATORIO DEL MIUR PER LE PROFESSIONI SANITARIE
5) PROGETTO MINISTERO SALUTE-REGIONI SU REVISIONE PROFILI
6) CONFERENZA CORSI DI LAUREA PROFESSIONI SANITARIE
6) CUN
7) ORDINI e ALBI
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