La liberalizzazione delle Professioni Intellettuali

http://www.leggioggi.it/categorie/professioni – Professioni 9 dicembre 2011, 11:01

La liberalizzazione

delle professioni intellettuali

Riflessioni critiche a margine della L. n.148/2011

L’ultimo provvedimento licenziato dal governo dimissionario, la legge 148/2011, approvata dal Senato l’11/11/2011, ha introdotto e ribadito principi di liberalizzazione nella disciplina delle professioni, e di riforma degli ordinamenti professionali, da attuarsi tramite apposito DPR entro un anno dall’entrata in vigore della legge.

Questo provvedimento, per i professionisti, in una sorta di altalena rispetto al D.L. 138/2011, (che già parlava di accesso alla professione, obbligo di formazione continua, tirocinio retribuito, obbligo del contratto scritto e definizione del compenso, assicurazione obbligatoria, distinzione del ruolo amministrativo degli Ordini da quello deontologico, pubblicità informativa libera), ha, tra l’altro:

- riannunciato la riforma degli ordini professionali, tramite regolamento, entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge (art.3,comma 5);
- eliminato per i compensi professionali da pattuirsi obbligatoriamente all’inizio dell’incarico il richiamo “alle tariffe di legge da prendersi come riferimento, fatta salva la possibilità di derogarvi”, (art.3 comma 5d);
- ribadito che le norme vigenti sugli ordini saranno abrogate con l’entrata in vigore del regolamento governativo (art.3, comma 5bis);
- consentito la costituzione di “Società per l’esercizio di attività professionali”, ove siano ammessi anche soci di capitale, non professionisti, senza nessuna menzione relativamente al limite delle quote che un socio di capitale possa detenere (art. 10, commi 3,4,5,6,7,8,9,10).

Tutto ciò, secondo le varie categorie professionali, rischia di rendere ancora più difficile la vita dei professionisti. Ma è bene analizzare come si è giunti a questa situazione e che ruolo hanno avuto i media e le proteste di piazza. Sono infatti mesi che, in tema di generali e ventilate liberalizzazioni, si rincorrono voci relative all’eliminazione degli ordini professionali o ad una loro sostanziale riforma, dal momento che, secondo una parte politica e alcuni mass media, rappresenterebbero una delle tante “caste di privilegiati”.

Forse andrebbe però precisato a questi signori che le così dette libere professioni sono un variegato e articolato mondo ove convivono, oltre ai Notai, gli Avvocati, gli Ingegneri, i Commercialisti, gli Architetti, e i Medici, anche gli Agenti di Cambio, gli Spedizionieri Doganali, i Tecnici Sanitari di radiologia, le Ostetriche, gli Infermieri Professionali, le Assistenti Sanitarie, ecc..

E’ altrettanto vero che per alcune professioni l’accesso è subordinato al superamento dell’esame di stato, così come, in alcune sedi d’esame i promossi sono l’80 per cento, in altri meno del 10.

E’ altresì poco condivisibile l’idea che siano i liberi professionisti, riuniti in ordini o collegi, con accesso limitato dal superamento dell’esame di abilitazione, un ostacolo alla crescita del PIL; sarebbe anzi interessante conoscere con quali criteri scientifici sia stato dimostrato ciò. Infatti, principi macro economici elementari ci dicono che l’eccesso di offerta, rispetto alla domanda, non crea ricchezza, bensì abbassamento indiscriminato della qualità e dei prezzi, cosa questa non proprio auspicabile, specie per certe professioni che incidono fattivamente sulla qualità della vita delle persone.

Ed infine, sono gli ordini professionali in toto e i relativi iscritti, i tenutari di magnifici privilegi e una delle principali cause della nostra crisi, o dovremmo parlare di altro?

Sicuramente in un lontano passato alcune professioni ordinistiche, come Notai, Avvocati, Medici, Veterinari, Architetti, Ingegneri, ben preparati, potevano definirsi privilegiati, perché tenutari, oltre che di ampie responsabilità, di cospicui guadagni e tanta ammirazione.

Ma oggi, dopo oltre quaranta anni di folle politica liberalizzante sulla formazione, con università aperte indiscriminatamente a tutti, i “professionisti”di buona parte dei settori sopra menzionati (ad eccezione dei Notai) sono diventati una moltitudine, rispetto al passato in larga parte poco preparati, e destinati ovviamente in larga misura al precariato e alla insoddisfazione perenne, perché nulla è stato fatto per disciplinare l’accesso universitario alla reale domanda nelle singole attività.

Il risultato di questa follia è il triste primato, rispetto ai paesi occidentali, del più alto numero di Medici, Avvocati, Architetti, Veterinari, ecc.., e se i media più blasonati (quotidiani e settimanali, trasmissioni tv e radiofoniche senza distinzione) è da almeno 30 anni che a mesi alterni, ci danno notizie a dir poco contrastanti sullo stato delle professioni, una volta denunciando ciò, un’altra segnalando che abbiamo pochi laureati rispetto alla media europea, probabilmente non sono fonti così attendibili, ma rispondono ad interessi specifici e particolari.

A questo proposito anni fa feci una ricerca e scoprii che i richiami della Comunità Europea all’Italia sul sistema universitario, iniziati tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli anni ‘80, non erano dovuti al numero di laureati in assoluto, quanto allo scollamento tra accesso indiscriminato all’università e reale raggiungimento della laurea.

Sulla base di questi richiami, l’Italia, negli ultimi 20 anni, attraverso apposite riforme ha inserito il numero chiuso basato su test a risposta multipla (che non risulta essere il miglior metodo per individuare i più meritevoli), ma in parallelo ha moltiplicato gli istituti universitari, introdotto la laurea intermedia, cioè triennale, senza valore legale all’estero, e ha promosso offerte formative allettanti, volte non tanto ad accrescere il prestigio dell’Ateneo e della formazione Universitaria, quanto a far ottenere, salvo eccezioni, facili lauree. E’ a questo proposito da menzionare anche, tra le “mirabolanti” riforme, quella che ha legato i finanziamenti universitari ai risultati, cioè al numero dei promossi e dei laureati finali, determinando il “tutti promossi, tutti laureati, in buona parte impreparati al mondo del lavoro”, e, aggiungo io, “ precari e incavolati”.

Analizzando infatti quello che è accaduto al corso di laurea di architettura, che conosco bene essendo la mia professione, si è passati dalle 10 facoltà con un unico corso all’inizio degli anni ‘80, ad una trentina tra facoltà e distaccamenti, con un’offerta formativa oggi di 55 corsi di laurea diversi (fonte IL GIORNALE DELL’ARCHITETTURA luglio 2011), scavalcando così, legalmente, il numero chiuso e qualsivoglia sistema di programmazione relativo al reale fabbisogno di architetti sul mercato.

Il risultato di tutto ciò, per gli Architetti, lo abbiamo letto, dapprima nel 2004, sulla rivista dell’Associazione Laureati del Politecnico di Milano che, riprendendo i dati statistici riportati allora dal sito del Consiglio Nazionale degli Architetti, riportava che all’inizio del nuovo millennio gli architetti italiani erano il 29,3% degli architetti europei, e che, nel raffronto tra gli iscritti alle facoltà di architettura dei vari paesi europei i dati erano sconfortanti, tutti a favore di un eccesso di studenti italiani rispetto a quelli delle altre nazioni.

Le conseguenze di quest’ultimo dato sono state “certificate” dalla rivista della cassa di previdenza (INARCASSA, primoduemilaeundici, anno 39) che, menzionando quanto contenuto nel testo “Il profilo e gli scenari della professione di Architetto” , scritto dalle colleghe romane, Matilde Fornari e Cecilia Pascucci, riportava che nel 2008 il 40,4% degli architetti europei è italiano; dati più recenti ci dicono che abbiamo in Italia un architetto ogni 400 abitanti, quando la media degli altri paesi europei è di circa un architetto ogni 1350 abitanti.

Tutto ciò dovrebbe far pensare, più che alla liberalizzazione nell’accesso alle professioni, all’esigenza di frenare l’accesso all’università in maniera più incisiva, così come avviene negli altri paesi, oltre alla ineludibile riforma delle competenze professionali. Si tenga infatti conto che i differenti campi di attività delle professioni tecniche, in Italia sono ancora fermi a Regi Decreti della metà degli anni ’20 del secolo scorso, determinando competenze analoghe tra figure professionali che, per formazione e capacità, dovrebbero essere inconciliabili. Infatti nel nostro paese Architetti e Ingegneri iscritti alla sez. A e B di specifici settori, unitamente ai Geometri e ai Geometri laureati, Periti edili, possono in maniera differenziata, ma farraginosa, operare negli stessi campi.

Rimanendo quindi nel campo della statistica, sommando i numeri delle suddette categorie, probabilmente avremmo come ulteriore dato statistico, un tecnico in edilizia a famiglia allargata.

Poi ci si stupisce del precariato in certi settori…

Ma cosa si poteva e si può fare a questo punto?

Sempre ritornando ad Architettura, ma il discorso penso sia analogo per tutte le altre facoltà, se nel 1968, nel 1977, nel 1990, nel 2003 e nel 2010 (le “mitiche” rivolte universitarie che ricordo), invece di chiedere l’università per tutti, e quindi di bassa qualità, si fosse richiesta una università che prepara veramente al mondo del lavoro, con corsi che insegnano il mestiere, e quindi a progettare con le norme caotiche che caratterizzano la professione, unitamente ai vincoli economici e di fattibilità, oggi probabilmente ci sarebbero solo 10 facoltà, a numero chiuso, un solo un corso di laurea in architettura, pochi e selezionati professori, per merito, così come pochi studenti. Avremmo molti meno Architetti, sicuramente molto più preparati e rispettati nel mondo del lavoro, sarebbe più facile superare l’esame di stato, e sentiremmo meno la crisi.

Dal momento che però questo è il mondo dei sogni, allo stato dei fatti penso che non ci sia più nulla da fare, perché l’università di massa genera un tale volano economico (che è una notevole quota parte del PIL) che si auto alimenta, e se ne “impippa”(mi si conceda la licenza poetica, presa da Antonio Pennacchi, premio strega dell’anno scorso), del futuro dei giovani e dell’Italia; con questo andazzo siamo destinati ad essere fagocitati dai paesi emergenti, e contro questa battaglia legale tra nazioni, noi avremmo bisogno di pochi laureati preparatissimi, non migliaia di laureati che non sanno far nulla.

Allora si che gli ordini professionali e l’esame di stato sarebbero forse un controsenso e da eliminare.

Pubblicato da Alberto Fabio Ceccarelli – http://www.leggioggi.it/author/afceccarelli/ il 9 dicembre 2011 alle 11:12 in Leggi Oggi

Non serve autorizzazione e prescrizione medica in Emilia Romagna

STUDI PROFESSIONALI: LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA FA CHIAREZZA

In collaborazione con AIFI ER e grazie al lavoro dei funzionari della Direzione Regionale Sanità e Politiche Sociali, la Regione Emilia Romagna emana una nuova direttiva per le Aziende USL e per i Carabinieri del NAS.
In sostanza, chiarisce che per i fisioterapisti non è necessaria alcuna autorizzazione per esercitare l’attività libera professionale nel proprio studio, senza alcuna necessità di prescrizione medica, utilizzando le apparecchiature elettromedicali di competenza, fatta eccezione per laser e onde d’urto.
Una nota a completamento: i “massofisioterapisti equiparati” ai laureati in fisioterapia citati dalla circolare sono coloro che, a fronte di formazione triennale conseguita entro il 17 marzo 1999, sono equipollenti al fisioterapista; nel corso dell’anno, inoltre, anche i massofisioterapisti con formazione biennale, sempre conseguita entro il 17 marzo 1999, dovrebbero poter accedere alle procedure di equivalenza del loro titolo alla laurea in fisioterapia. Nessun altro titolo, come quelli di massofisioterapista conseguiti oltre il 17 marzo 1999, sono validi per esercitare la professione di fisioterapista e le competenze contenute nel proprio profilo professionale.
Un ringraziamento a quanti, in AIFI Emilia Romagna ed in Regione, hanno collaborato nell’interesse dei Cittadini e per consentire ai professionisti di poter lavorare in sicurezza e dignità.

dal sito aifi.net

RIAB INFO Anno IX° n° 20

RIAB INFO
Aperiodico del’IPY
Newsletter del 1 novembre 2011
Anno IX° n° 20

le ultime news di Riab Info

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ALLARGATE AD ALTRI LE NEWS DI RIAB INFO “ FATELE GIRARE”
la redazione.

NAS SCIOLTI DALLE CATENE
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RIAB INFO, pubblichiamo quanto apparso in data odierna sul quotidiano Brescia Oggi. Incomincia, infatti, a produrre effetti sull’abusivismo il cosiddetto “modello Brescia” entrato a regime lo scorso 18 settembre. In sei mesi i Nas hanno apposto i sigilli ad alcuni centri di massaggio orientale, rifacendosi proprio ad un nuovo regolamento adottato dal Comune

Signor Direttore di Bs Oggi.

Ho letto il vostro articolo sui centri massaggi e sono ancora più convinto che quanto hanno fatto il Comune e l’Asl di Brescia sia assolutamente giusto e vada nella giusta direzione per la tutela della salute dei cittadini.
La “trovata” è stata semplice e potrebbe anche fare scuola. Infatti, per porre un freno proprio al proliferare dei tanti centri di massaggi, d’ora in poi, si controlleranno i requisiti dei richiedenti e le attività consentite dovranno essere, per forza di cose, chiaramente o di tipo sanitario o di tipo estetico. Al momento della domanda all’interessato viene chiesto di produrre la documentazione relativa alla sua qualifica professionale. Può sembrare poco o ovvio, ma prima bastava una semplice informativa di inizio attività. Ora, per fortuna, non è più così e a chi era già attivo sul territorio sono stati dati sei mesi per adeguarsi alle nuove regole: o sanitario con titoli validi, o unicamente operatore estetico! Insomma Brescia ha esteso l’elenco delle professioni sanitarie da sottoporre a vigilanza, includendo anche il fisioterapista. Bene, ben fatto. Cosa diversa invece sarà stabilire quali titoli siano abilitanti. Qui la matassa si sta sbrogliando perché, fisioterapista a parte, anche al masso fisioterapista biennale pre 1999 viene data la possibilità di riconvertirsi in ft, grazie ad un recente Dpcm, le cui procedure attuative partiranno a giugno 2012. Restano, però, in discussione i titoli conseguiti nel post’99 perché, anche se sulla loro validità pende un ricorso al Consiglio di Stato, ultimamente, e a sorpresa, sul sito del Ministero della Salute figurano addirittura come “professione sanitaria”. La cosa è alquanto strana, sia perché non è stato modificato un Decreto del 2001 che le elenca, sia perché, per definirsi tali, ad oggi, serve aver conseguito una Laurea. Per avere delucidazioni bisognerebbe forse sentire l’on Molteni, della Lega, il cui attivismo, su questa materia, ha dello stucchevole.
Gianni Melotti

RIAB INFO, per avere una idea dell’abbaglio che sta prendendo la parlamentare leghista potete ascoltare questo file audio http://www.aimfi.it/e107_files/misc/…modificato.mp3

Si pubblicano, a seguire, alcuni passaggi di un articolo sull’argomento che potrete leggere su Riabilitazione Oggi di ottobre.

…con una decisione che ha quasi dell’incredibile, a sorpresa, il dieci di ottobre dal sito del ministero della Salute apprendiamo che la figura del Massofisioterapista è definita, ancora, come “professione sanitaria non riordinata”. Il tutto nel bel mezzo di strani sommovimenti che hanno visto apparire e poi sparire un articolo nel ddl ominibus che inseriva anche il Mft in farmacia e nell’accoglimento di un ordine del giorno per salvaguardare i corsi per i mft ciechi, per altro contro la volontà degli stessi interessati, in sede di approvazione dello stesso provvedimento alla Camera”.

…… tutto ciò ha fatto letteralmente imbufalire la categoria, dall’altro ha ringalluzzito gli interessati. Costoro, alzata immediatamente la cresta, hanno iniziato una sorta di caccia alle streghe nei confronti (degli) abusivi, mentre altri hanno pensato bene di proporre il carcere duro (41 Bis) per Antonio Bortone Presidente dell’Aifi. Altri, ancora, hanno scritto che per l’Aifi sta per incominciare l’incubo, assieme ai tanti soci chiacchieroni che si prodigano su vari giornali nazionali. L’ubriacatura mediatica per una semplice modifica sull’ “home page” ministeriale, senza che ancora si sia cambiato nulla in concreto nelle norme, ha portato qualcun’ altro addirittura ad evocare un passato che vorremmo lasciarci alle spalle…… come quella che riporto:” Adesso, però, chi ha sbagliato paghi…senza pietà alcuna….ora spero che inizi l’OPERAZIONE NORIMBERGA. A processo i dittatori della fisioterapia!!! SENZA PIETA’!!!” . (http://www.aimfi.it/comment.php?comment.news.313) Insomma è bastato un più che probabile svarione, sul sito del ministero, che hanno dato di matto tutti. Svarione dicevo, perchè quella del Mft non può essere definita come una professione sanitaria “tout court”, mancando dei requisiti oggi richiesti per potersi definire tale e cioè una Laurea. O per dirla come recita l’articolo 4 quater della Legge 3 febbraio 2006, n. 27: “Ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, la formazione per l’accesso alle professioni sanitarie infermieristiche e tecniche della riabilitazione e della prevenzione è esclusivamente di livello universitario”. Ma, sul sito, non si poteva nemmeno asserire che questa fosse una professione sanitaria ausiliaria, perchè queste non esistono più, essendo state abrogate dalla legge 42/99. Insomma un bel pasticcio che….. non ha mancato di creare sommovimenti anche nella categoria. Basti citare la diffida che quattro colleghi, dopo aver tentato inutilmente di coinvolgere qualcun’ altro, grazie ad un blog creato in rete, hanno intenzione di fare al Ministero. Accollarsi per intero le spese.

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RIAB INFO, lettera di un lettore

Quindi, con la pubblicazione, tutti dentro?
La pubblicazione sul sito del ministero dei MFT 403/71 ha creato di fatto il doppio canale formativo? Quindi abbiamo sbagliato i conti con il dpcm? A ben vedere il risultato è quello di aver aperto la strada (quella legale e vera) a tutti i post 99? ….
In realtà se così fosse non mi stupirebbe visto che la regione Umbria ha rilasciato una patente (statale)….. ma non era meglio fare una sanatoria per tutti e chiudere le scuole per MFT ….. IO ABITO VICINO A PG e so che le lezioni in questi corsi sono al fine settimana o cmq sono di pessima qualità…. possibile che lo Stato preferisca lasciare aperto un simile canale infischiandosene dei colleghi FT che escono con una Laurea in tasca?
Ciao Buona giornata!
Marco

RIAB INFO, basta rispondere “no” ad ogni punto interrogativo fino all’ultimo al quale si può evidentemente rispondere con un “si”. Su un’eventuale “sanatoria” con chiusura dei rubinetti, per ora, non ci pronunciamo.
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RIAB INFO, una interessante sentenza della Cassazione
Da “GRANDANGOLO” il giornale di Agrigento del 31 ottobre 2011
Cassazione, Centro Heracles: sequestro legittimo se personale non ha laurea triennale
Rischiano il sequestro preventivo i centri di fisioterapia che fanno curare i pazienti da personale privo della laurea triennale necessaria per praticare le attività riabilitative. Lasciare che simili strutture continuino le loro attività mediche o paramediche abusive è negativo per la salute di chi a tali centri si affida e pregiudizievole per quei professionisti del settore che, invece, hanno i necessari requisiti di studio. Lo sottolinea la Cassazione. I supremi giudici, infatti, con la sentenza 39292 (2011), hanno confermato il sequestro cautelare del centro fisioterapico ‘Heracles’ di Agrigento nel quale la riabilitazione veniva esercitata da due addetti privi di laurea breve ed abilitati solo ai massaggi. Senza successo la titolare del centro, Maria Pia M., ha chiesto alla Suprema Corte di poter riaprire i battenti. “La libera disponibilità delle struttura sanitaria comporterebbe il rischio di reiterazione della condotta delittuosa, ciò consentirebbe la continuazione di una attività paramedica o medica abusiva, con conseguenze negative non solo per le categorie professionali interessate, ma anche per la salute dei clienti del centro”, le ha replicato la Cassazione. Confermata, così, l’ordinanza cautelare emessa dal Tribunale di Agrigento lo scorso 14 marzo.
(ANSA) – ROMA, 31 OTT – Rischiano il sequestro preventivo i centri di fisioterapia che fanno curare i pazienti da personale privo della laurea triennale necessaria per praticare le attivita’ riabilitative. Lasciare che simili strutture continuino le loro attivita’ mediche o paramediche abusive e’ ”negativo” per la salute di chi a tali centri si affida e pregiudizievole per quei professionisti del settore che, invece, hanno i necessari requisiti di studio. Lo sottolinea la Cassazione.

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RIAB INFO, a questo link è possibile firmare una petizione in favore degli Ordini

http://petizionepubblica.it/PeticaoVer.aspx?pi=P2011N15715

Petizione Istituzione di Albo e Ordine per le professioni sanitarie
A:Parlamento e Ministro della Salute
Istituzione di Albo e Ordine per le professioni sanitarie
500 mila professionisti senza riconoscimento
A rischio non soltanto i pazienti, cittadini italiani che hanno pagato e pagano salato il costo per la propria salute, ma il futuro stesso delle professioni sanitarie non disciplinate da organi professionali. In Italia operano più di 500 mila professionisti (dai fisioterapisti ai logopedisti passando per dietisti e radiologi) che, pur avendo conseguito una laurea, non possono disporre di un proprio ordine professionale. Da più di 10 anni questi professionisti della sanità attendono che la loro posizione venga regolamentata e protetta. Il fenomeno dell’abusivismo ha dilaniato queste professioni, in particolar modo quella del fisioterapista, sono stati censiti 2 abusivi per ogni fisioterapista:
100.000 abusivi a fronte di 50.000 fisioterapisti veri
Un dato allarmante che le istituzioni sembrano sottovalutare, un giro economico di enormi proporzioni e tutto in nero.
Senza un istituzione di tutela e che tuteli non è possibile difendersi.
Il Ddl 1142 è finalmente arrivato in Parlamento, ma per un cavillo formale è stato rimandato.
PROPONIAMO UN REFERENDUM PER RENDERE GIUSTIZIA AI 500.000 CITTADINI ITALIANI, OPERATORI SANITARI, CHE ASPETTANO DA PIU’ DI 10 ANNI DI VEDERE RICONOSCIUTI I PROPRI DIRITTI E TUTELA DELLA PROPRIA PROFESSIONE E ANCHE A FAVORE DELLA SICUREZZA DEI 60.000.000 DI CITTADINI ITALIANI CHE A LORO SI RIVOLGONO.
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Consulta Professioni Sanitarie della Lombardia

V i a d e l l a C o m m e n d a , 2 8 – 2 0 1 2 2 M i l a n o
0 2 / 5 5 1 8 4 8 4 9 – 0 2 / 5 5 1 8 4 8 7 6 ( f a x )
e – m a i l : milano@tsrm.org

AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE XII IGIENE E SANITA’
Sen. Antonio Tomassini

Oggetto: riforma degli ordini; DDL 1142.

Gentile Senatore, la Consulta delle Professioni Sanitarie della Lombardia riunitasi in assemblea plenaria dopo il Convegno svoltosi presso il Consiglio Regionale della Lombardia il 7 ottobre u.s., dal tema “Organizzazione sanitaria in Lombardia, le Professioni Sanitarie dell’Area Tecnica: il futuro diventa presente”, ha convenuto e ritiene imprescindibile l’attuazione e la votazione del DDL 1142.
La Consulta invita pertanto la S.V a farsi portatore di quanto sollecitato in occasione di questo ultimo incontro e dal Consigliere di maggioranza Giorgio Puricelli, relatore all’evento. Proprio il Consigliere regionale è stato recentemente autore di una mozione approvata all’unanimità sul tema delle Professioni Sanitarie, concernente l’Istituzione nelle Aziende Sanitarie di Unità Operative delle Professioni Sanitarie, in attuazione della L. 251/2000. Le 22 professioni sanitarie, i 570.000 professionisti, attendono tale riforma, soprattutto nell’interesse di tutti i cittadini italiani.
La Consulta delle Professioni Sanitarie della Lombardia, che da anni è impegnata e sul
fronte regionale alla corretta valorizzazione di tutti i professionisti sanitari, è certa che la volontà politica, più volte espressa a favore ed in modo bipartisan, sia quella di “ordinare” le nostre professioni al passo con quelle europee (oltre 10 anni di attesa) e pertanto sollecita tutti i rappresentanti le Istituzioni in tal senso e resta a disposizione per tutta la collaborazione necessaria a favorire il proseguo dell’iter parlamentare.
Grato per quanto potrà fare le porgo cordiali saluti.

IL PRESIDENTE DELLA CONSULTA PROFESSIONI SANITARIE LOMBARDIA
Massimiliano Sabatino

http://www.antoniotomassini.it/stampa/50/Ddl-1142-Gli-ordini-fondamentale-strumento-contro-abusivismo-e-comportamenti-scorretti.html

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RIAB INFO, ora un piccolo assaggio di un gustoso pezzo che potrete leggere sulla prima pagina di Riabilitazione Oggi di ottobre.

Giornale che, dal prossimo anno, tornerà ad una periodicità bimensile (dai 10 attuali passerà a 5 numeri all’anno, con esclusione dei mesi di luglio e agosto).

La quota di abbonamento prevista è di euro 20 (se sottoscritto entro il 15 gennaio) ed è comprensiva dell’iscrizione al “Riabilitazione Oggi CARD Club” per il 2012, con possibilità di usufruire degli sconti e dei servizi previsti per i Soci.

Dopo il 15 gennaio la quota di abbonamento è di 10 euro.

I versamenti vanno effettuati sul c.c. postale n. 35228204 intestato a Editrice Speciale Riabilitazione – Via Lattanzio 15 – 20137 Milano.

Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria allo 02/550.12.550 da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12,30.

SM CONTESTA IL FATTO DI NON POTER FARE IL MEDICO

Ve la ricordate quella canzoncina dello Zecchino d’oro sui ” 44 gatti, fila per sei, con il resto di due”? Beh, qualcosa del genere, ma molto più in grande, si erano messi in testa di organizzarlo, in piazza Montecitorio, lo scorso 20 settembre, anche alcuni Isef e Laureati in Scienze Motorie, storicamente, da sempre, affini al mondo della riabilitazione.

L’avevano studiata in grande: dall’abbigliamento (camice bianco – t-shirt o camicia bianca e jeans), alla parte coreografica. Si sarebbero dovuti assembrare a drappelli di 100. Disporsi su file 10 per 10, distanziati di un paio di metri l’uno dall’altro, con tanto di responsabile per ogni gruppo. Costui sarebbe stato deputato a dire: “ ORGANIZZIAMOCI !”

…. nessun Ufficiale di Picchetto mi ha mai fatto fare le cose che intendevano fare costoro (non scherzo): otto squat a braccia in avanti; 12 slanci delle braccia avanti; 12 braccia in alto; skip lento modello marcetta; 12 calciate lente; 12 slanci delle braccia avanti alternati ad altrettanti delle braccia in alto! Insomma una vera scemenza visto che lo scopo dichiarato era quello di rivendicare l’inclusione del Laureato in SM in sanità.

….se si chiede l’abolizione totale del comma, stanno chiedendo di fare anche il medico!

Dimenticavo, alla fine i responsabili avrebbero dovuto dire: “ROMPETE LE RIGHE”. Già, rompete.

RIAB INFO Anno IX° n° 19

RIAB INFO
Aperiodico del’IPY
Newsletter del 11 ottobre 2011
Anno IX° n° 19

le ultime news di Riab Info

403 NEUTRINI A BERSAGLIO
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RIAB INFO, neanche il tempo di rientrare dal congresso nazionale dell’Aifi, dello scorso 8 e 9 ottobre, che, con un tempismo che ha dell’inverosimile, il giorno dopo, il Ministero della Salute, per altro presente ai lavori congressuali, ci regala una chicca che mai ci saremmo aspettati, tanto è incomprensibile.

Mentre ancora non si è ancora spento l’eco dello straordinario esperimento che ha visto i neutrini superare la velocità della luce che, alla stessa maniera, una sparuta flottiglia, targata 403/71, è andata all’arrembaggio del sistema e, superando tutte le norme e le regole di questo Paese, è riuscita, almeno formalmente, a far inserire il massofisioterapista nell’elenco delle professioni sanitarie riconosciute presente sul sito del Ministero della Salute.

Un evento stupefacente dal momento che, a tutela dei cittadini e del sistema nel suo complesso, sono state messe in campo tutta una serie di norme, integrate e coerenti fra loro, proprio per impedire che una cosa del genere potesse mai accadere in un Paese civile.

Anche RIAB INFO, come per altro anche Aifi nel suo comunicato, si auspica una pronta rettifica. In caso contrario bisognerà usare ogni mezzo lecito, compreso il “Popolo di Riab Info”, come abbiamo fatto in passato, per respingere questo ennesimo tentativo di aggirare le regole per interessi che ci risultano quantomeno incomprensibili.

Non è da escludere che, come è successo al Miur, sulla gustosa vicenda di quel fantomatico tunnel dei neutrini, anche alla Salute qualcuno, su questo tema, ci perda la faccia e visto che anche sul Mcb, che ha costretto l’Aifi ad intervenire per sospetta pubblicità ingannevole, si stanno facendo manovre a largo raggio. Non vorremmo che le due faccende, per ora slegate, finissero per essere due facce indigeribili della stessa medaglia.

RIAB INFO, a seguire alcuni comunicati Aifi.

Il Ministero disorienta sui Massofisioterapisti

Con una iniziativa sorprendente il Ministero della Salute ha incluso nell’elenco delle professioni la “professione sanitaria non riordinata prevista da norme vigenti” del Massofisioterapista (legge 403/71).

http://www.salute.gov.it/professioniSanitarie/paginaInternaNoMenuSec.jsp?id=91&menu=elenco&lingua=italiano

L’Aifi ha, su questo specifico aspetto, pendente un ricorso al Consiglio di Stato che contesta la validità dei titoli ottenuti dopo i termini di legge.

Questa iniziativa del Ministero è ancora più incomprensibile dopo che, con l’approvazione del decreto di equivalenza (26 luglio 2011), per i Massofisioterapisti biennali è stato previsto l’iter per ottenere l’equivalenza al Fisioterapista.

Tutto ciò rende evidente come il Massofisioterapista sia stato riordinato, come già avvenuto per il Terapista della Riabilitazione, nel Fisioterapista. Inoltre, tutto questo è stato fatto in attuazione della legge 42/99 che ha abrogato le professioni sanitarie ausiliarie e, assieme ad altre norme, ha definito i requisiti necessari per essere considerati una professione sanitaria, tra cui l’imprescindibile formazione universitaria.

L’Aifi chiederà al Ministero di correggere questa posizione che rischia di alimentare ulteriore disorientamento in un settore già interessato da fenomeni di abusivismo.

MASSAGGIATORE CAPO-BAGNINO: L’ISTITUTO NUOVA TECNICA 2000 CI RIPROVA E AIFI NE SEGNALA IL MESSAGGIO PUBBLICITARIO COME INGANNEVOLE

AIFI-Friuli Venezia Giulia ha inviato una segnalazione all’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato, per sospetta pubblicità ingannevole, riguardo il messaggio con il quale l’istituto di formazione NUOVA TECNICA 2000, di Avezzano (AQ), pubblicizza i propri corsi per MASSAGGIATORE CAPO-BAGNINO DEGLI STABILIMENTI IDROTERAPICI, in accordo con altri enti di formazione (nel caso specifico in provincia di Udine), al di fuori del territorio abruzzese.
Il messaggio pubblicitario cita, fra le possibilità lavorative dei soggetti che verrebbero in possesso del titolo di MCB, la libera professione e l’apertura di studi professionali.
Al riguardo, tuttavia, già il Ministero della Salute con le note del 17 giugno 2010, del 19 luglio 2010, del 29 ottobre 2010 prima ed il TAR Lombardia, con sentenza n. 676/11 poi, avevano chiarito che il MCB può “svolgere la propria attività esclusivamente in rapporto di dipendenza e sotto la supervisione e responsabilità del fisioterapista”.
Le attività possibili da parte di questa figura, datata Regio Decreto 31.05.1928 e annoverata fra le “arti ausiliarie delle professioni sanitarie” e quindi, ad esempio, non più prevista negli organici del Servizio Sanitario Nazionale, sono ridotte esclusivamente al regime di dipendenza in strutture private (se convenzionate, non concorrono ai requisiti di accreditamento con il SSN) ma sotto supervisione di un Fisioterapista; nessuna libera professione.
Ignoriamo, in realtà, come si possano davvero spendere tali “competenze”.

Concluso il congresso a Pacengo del Garda (VR): ANTONIO BORTONE RIELETTO PRESIDENTE

COMUNICATO STAMPA

Concluso il congresso a Pacengo del Garda (VR)

AIFI, ANTONIO BORTONE RIELETTO PRESIDENTE

Dopo due intensi giorni di dibattito aperti dal sottosegretario alla Salute Francesca Martini, approvate numerose mozioni per la promozione della professione, l’informatizzazione degli aggiornamenti, l’istituzione di un albo ‘privato’ in attesa che la politica faccia il suo dovere

Roma, 10 ottobre 2011 – Antonio Bortone è stato rieletto presidente dell’Associazione Italiana Fisioterapisti (Aifi). Si tratta del XXI Congresso Nazionale dell’Associazione considerando anche l’attività svolta dall’AITR (l’Associazione Italiana Terapisti della Riabilitazione). Una rielezione all’insegna della continuità da un lato, e del rinnovamento dall’altro. Nella continuità per quanto riguarda l’azione di pressione istituzionale al fine di ottenere l’approvazione della legge che istituisce gli ordini professionali per le professioni sanitarie, per il contrasto all’abusivismo e per la difesa della professionalità. Nel segno del rinnovamento per quanto riguarda il processo di riorganizzazione interna con la creazione di un sistema di servizi razionalizzato e sinergico con le sedi regionali e con l’inserimento negli organi decisionali interni di rappresentanti delle giovani generazioni di fisioterapisti.

E’ stato un congresso che ha dato prova, dopo tre anni di lavoro, di grande maturità politica e di sentimento unanime come non accadeva da molti anni. Sono state presentate mozioni congressuali di forte impegno e annunciate importanti sfide culturali, con l’approvazione del nuovo codice deontologico, e organizzative.

Un congresso che si era aperto all’insegna del dialogo e della disponibilità politica e professionale con un intervento video del sottosegretario alla salute, Francesca Martini, rappresentata ed introdotta alla platea da Giovanni Leonardi (Direttore Generale delle Risorse Umane e delle Professioni Sanitarie del Ministero della Salute). “Apprezzo – ha detto l’On. Martini – il lavoro dell’Associazione Italiana Fisioterapisti per l’impegno nelle attività di promozione e tutela della professionalità e per l’istituzione degli Ordini nelle professioni sanitarie. Ribadisco l’impegno anche del Ministero della Salute contro il grave fenomeno dell’abusivismo e mi compiaccio per la definitiva abrogazione dell’articolo che equiparava il diploma in scienze motorie a quello in fisioterapia. Sono, siamo consapevoli dell’importanza della figura del fisioterapista nell’ambito di un team multidisciplinare che metta il paziente al centro del percorso riabilitativo, con la collaborazione del care giver e della famiglia in generale. Comprendiamo che la realtà dei fatti pone gli operatori in condizioni oggi ancora molto difficili, per contesto, organizzazione e progettualità, soprattutto in alcune Regioni. Eppure costatiamo lo sforzo dell’AIFI per promuovere l’aggiornamento professionale ed avviare la fisioterapia verso il futuro”. Una importante rassicurazione è giunta anche su una veloce ricalendarizzazione del DDL 1142 per l’istituzione degli Ordini nelle professioni sanitarie. “Si tratta – ha detto il presidente Bortone – di ‘buoni propositi’ che ci auguriamo si trasformeranno presto in azioni politiche chiare perché ormai ineludibili: è l’Europa che ci chiede di stare al passo. E’ necessario per questo completare il quadro giuridico delle professioni sanitarie perché l’abusivismo non colpisce solo la professione, ma soprattutto i cittadini e il ‘sistema salute’ dell’Italia”.

Ecco l’elenco degli eletti

Presidente: Antonio Bortone

Vicepresidente: Mauro Tavarnelli

Segretario Nazionale: Alessandra Amici

Tesoriere: Vincenzo Ziulu

Responsabile affari legali: Mimmo D’Erasmo

Responsabile libera professione: Giuliano Feltre

Responsabile formazione di base: Rosario Fiolo

Responsabile formazione specialistica: Roberto Marcovich

Responsabile dei rapporti con le società scientifiche: Simone Cecchetto

Responsabile comunicazione e marketing: Roberto Meroni

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DE LILLO: PRESTO IN SENATO VERRA’ APPROVATO IL DDL 1142 SUGLI ORDINI DELLE PROFESSIONI SANITARIE
Il Senatore Stefano De Lillo (PDL) durante la conferenza online in diretta suwww.conferenzeonline.net ha dichiarato che entro un mese sarà messo in agenda nel Senato la conversione in legge del ddl 1142 sull’istituzione degli Ordini Professionali. Il Senatore durante la conferenza si è mostrato ottimista in una breve risoluzione della vicenda. Durante la conferenza sono intervenuti il prof. Raoul Saggini , il dott. Giorgio Puricelli e il dott. Fernando Capuano (8 ottobre 2011)
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Assemblea CONAPS

Presenti per sigle: AIFI, AITeP, AITN, AITRP, ANDID, ANEP, ANTEL (Federazione con Assiatel e Aitic), ANTOI, AsNAS, FITeLAB, FIOTO, FLI
Inizio lavori ore 14.30

In relazione agli avvenimenti relativi all’ITER del DDL 1142 e suo momentaneo stop in aula, il Presidente Bortone introduce l’assemblea con un resoconto dei fatti. L’analisi evidenzia come tra la notte del 13 e 14 settembre, sia avvenuto uno sconvolgimento dello scenario atteso. Il CONAPS sempre più visibile e incisivo, deve saper sfruttare questo momento anche se negativo, quello che è successo e la stessa decisione di sospenderne il voto, forse è la cosa che più ci fa sperare in un probabile intervento successivo di ri-calendarizzazione. L’approvazione al Senato è comunque propedeutica a quello che dovrà avvenire alla Camera e forse è stato meglio che le posizioni e le responsabilità dei “sabotatori” e oppositori siano emerse proprio ora. Se la parte governativa tira il “freno a mano” sul DDL, e dimostra comunque una diversità di posizione palese visto che i firmatari del DDL sono proprio una parte governativa e lo stesso Ministro Fazio se ne è fatto carico in più occasioni, allora la nostra azione sarà facilitata. Sicuramente il paradosso è che è stata percepita una contraddizione relativa al sistema di “liberalizzazioni” invocato da una parte del governo e organizzazioni liberali ed imprenditoriali, che niente hanno dimostrato di sapere di Salute e diritti dei Cittadini né tantomeno di abusivismo e nostra situazione Professionale, basta leggere alcuni articoli sui quotidiani e i resoconti di alcuni Senatori in Aula di entrambi gli schieramenti. Quello che si può ipotizzare è che si stia consumando una partita “personalistica” tra esponenti del Governo e noi dobbiamo essere lucidi e ordinati nelle azioni da intraprendere. Da registrare le dichiarazioni del Ministro Fazio a favore del DDL, la lettera della CGIL e le altre dichiarazioni positive dei Senatori dell’opposizione.
Il momento richiede lucidità e tempestività di azione, da agitazione professionale il CONAPS dichiara lo stato di agitazione “politica”. Il cambio di paradigma comprende una serie di azioni e comportamenti, primo fra tutti vi è il mandato che tutte le Associazioni diano il via ad una campagna di comunicazione nei propri siti e ai propri soci, il tutto in sinergia con quanto il Coordinamento sta predisponendo quale: campagna mediatica già in atto (vedi comunicato stampa, report agenzie e interviste in programma).
Dopo ampia discussione e interventi che argomentano e convergono a favore di quanto sopraesposto, si propone quanto segue:
• Immediata lettera con richiesta di Convocazione al Ministro Fazio su situazione DDL 1142
• Lettera a Schifani per immediata ri-calendarizzazione
• Lettera alla relatrice Bianconi per monitorare la questione degli emendamenti da rivedere
Sono al vaglio altri interlocutori istituzionali da contattare e sollecitare ad una massima attenzione.
Inoltre, il CONAPS organizzerà entro un breve periodo, una Conferenza stampa invitando i Presidenti dei Collegi, i responsabili della Sanità delle Organizzazioni Sindacali, i rappresentanti dei Cittadini; sarà ribadito il concetto che la Legge sugli Ordini è una legge di equità, che armonizza lo stato delle Professioni Sanitarie ed è un provvedimento che tutela il Cittadino.
Mastrillo aggiunge che è comunque improrogabile una riforma delle Professioni e che paradossalmente, se questo iter riceve uno stop, il provvedimento che sta proseguendo alla Camera relativo alla riforma dei “vecchi” Ordini, potrebbe portarci un vantaggio e conglobarci nella riforma stessa.
Vengono date ulteriori Informazioni su quanto avvenuto in Conferenza delle Lauree delle Professioni Sanitarie.
Sono state approvate tre mozioni che saranno inviate al Ministro Gelmini e che propongono:
1) Possibilità per chi è in possesso della Laurea Magistrale di effettuare i concorsi di Coordinatore di cui alla Legge 43/06 per la quale funzione serviva unicamente il Master.
2) Armonizzare la situazione delle docenze nei CdL per la quale funzione deve essere previsto il possesso della Laurea Magistrale affine e specifica della disciplina. Per tutti coloro che non hanno il titolo è prevista una moratoria per 5 anni per permetterne l’acquisizione.
3) Viene ribadito l’importanza di migliorare i contenuti della Laurea Magistrale ed il suo mandato che è quello di elevare la cultura professionale avanzata delle Professioni della Salute. Il suo mandato non riguarda solo la formazione di Manager, ma anche di esperti della metodologia della ricerca e della Metodologia della Didattica

Fine dei lavori ore 16.45
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RIAB INFO, ora due articoli presi dal numero di settembre di Riabilitazione Oggi in distribuzione

FISIATRIA, RETROCESSA A 3 ANNI (Mg)

Come sempre ride bene chi ride ultimo. Capita così che quella sorta di offesa, lanciataci tempo addietro, era il 2004, da uno dei soliti noti, che ci descriveva come poveri “fisiatri bonsai” si stia proprio per concretizzare, ma non per noi, per loro. Infatti spulciando la proposta “Fazio Gelmini” per la riforma del percorso di studi della facoltà di medicina le sorprese non mancano e non parlo del fatto che, al termine dei sei anni, come ora capita per le nostre professioni, l’esame di laurea coinciderà con l’esame di stato e permetterà loro di avere in tasca un diploma abilitante, ma del fatto che la durata dei corsi di specializzazione verrà riportata con i piedi per terra in un utile, a volte serve, raffronto con la realtà europea. E così se le specialità chirurgiche passeranno da 6 a 5 anni e quelle mediche da 5 a 4 anni, alcune di queste avranno il privilegio di svolgersi in soli 3 anni. Fisiatria è proprio una di quelle per le quali, vista evidentemente la riconosciuta complessità, si prevede il passaggio dagli astronomici 5 attuali ai più che sufficienti 3 anni. A questo punto una domanda sorge spontanea: ma anche questo fisiatra in “sedicesimi”, come amabilmente siamo stati definiti da un altro dei soliti noti, non rischierà di sentirsi un tantino bonsai?

FAR LAVORARE 4 FISIOTERAPISTI COSTA UN’ ESAGERAZIONE (Mg)

http://www.bbc.co.uk/news/health-15037491

E alla fine il “ See and Treat” (valuta e cura), sperimentato in alcuni pronto soccorso toscani, ha dato i risultati sperati tanto che si pensa di estenderlo ora a tutti gli ospedali della Regione. Come ho avuto già modo di scrivere si tratta di infermieri che, intervenendo direttamente al posto dei medici, in alcuni casi selezionati e di minore gravità come piccole ferite, abrasioni, slogature, punture d’insetto o altro, hanno ridotto anche del 70% i tempi d’attesa, permettendo così al medico di concentrarsi sulle vere emergenze. Questo nonostante penda ancora, su questa iniziativa, un esposto presentato alle Procure di Bologna e Firenze dall’Ordine dei medici di Bologna contro il quale si è levata una misurata, quanto chiara risposta dell’Ipasvi, secondo il quale: “ il progetto sotteso al modello organizzativo See and Treat non contiene sostanziali elementi di novità rispetto a ciò che gli infermieri italiani fanno già dagli anni novanta”. Insomma, siamo alle solite: va bene che si faccia, purchè il tutto resti nell’ombra e non venga ufficializzato perchè in questo caso, scattano le denunce. Chissà se all’estero si sono fatti venire le stesse “paranoie”? Presumo di no, visto che in Irlanda, Svezia o Inghilterra gli infermieri possono prescrivere medicinali. In Spagna, ad esempio, sono addirittura 400 i principi attivi prescrivibili dagli infermieri. Bene ha fatto quindi la Toscana a ad adottare un sistema che, utilizzato da tempo e con successo nei paesi anglosassoni, non ha mancato di dare i suoi frutti. Ma questa esperienza dovrebbe farci aprire gli occhi su quello che succede nel nostro settore se solo si vogliono far lavorare una decina di fisioterapisti. Si fanno le cose in grande: si apre un reparto, con un primariato fisiatrico. Si assumono altri fisiatri e almeno un qualche internista che sappia poi curare i pazienti, con tutto l’ovvio seguito di Capo Sala, infermieri ed Oss. Insomma una esagerazione per far lavorare quattro colleghi! Basterebbe, come ho già scritto, convertire in riabilitazione alcuni posti letto per acuti in alcuni reparti e già non si dovrebbero mettere in piedi altri primariati e ricercare altri medici e infermieri. Questi letti potrebbero essere trattati da un consistente pool di fisioterapisti, raggruppati in un Servizio di Area Riabilitativa, retto da un collega con laurea specialistica. Questo la legge lo consente ma, poiché questo andrebbe nella giusta direzione del contenimento dei costi, valorizzazione delle professionalità che lo Stato prepara a sue spese, state tranquilli che non vedrà mai la luce!

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MAIL Mastrillo n. 12, del 3 ottobre 2011

1) CORSI DI LAUREA FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA
2) CONFERENZA CORSI DI LAUREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE
3) OSSERVATORIO DEL MIUR PER LE PROFESSIONI SANITARIE
4) EQUIVALENZA
5) ORDINI e ALBI

1) CORSI DI LAUREA FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA
Archiviati gli esami di ammissione con l’imminente chiusura delle immatricolazioni, resta da concludere solo la prova di ammissione del 26 ottobre per i 1.631 posti della Lauree Magistrali delle Professioni Sanitarie. E’ ancora viva l’attesa di molti studenti per l’ampliamento dei posti su Medicina e Chirurgia, dai 9.501 a bando ai
10.566 richiesti invece da Regioni e Ministero Salute e auspicati anche dall’Ordine dei Medici FNOMCEO

http://portale.fnomceo.it/PortaleFnomceo/showItem.2puntOT?id=83795#

http://portale.fnomceo.it/PortaleFnomceo/showItem.2puntOT?id=83976

Su questo tema il 28 settembre alla Camera dei Deputati il Ministro della Salute, Ferruccio Fazio, ha risposto alla Interrogazione a risposta immediata n. 3-01849 http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1605_allegato.pdf
su “iniziative relative alla carenza di personale sanitario e alle modalità di accesso alle facoltà di medicina e chirurgia”, presentata il 27 settembre da Carmelo Lo Monte (MPA)
http://leg16.camera.it/412? dSeduta=0526&resoconto=stenografico&tit=00090&fase=00010

http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_16/showXhtml.Asp?idAtto=43861&stile=6&highLight=1&paroleContenute=%27INTERROGAZI

ONE+A+RISPOSTA+IMMEDIATA+IN+ASSEMBLEA%27
Puntualmente come ogni anno, Andrea Casanova, dell’Università di Cagliari pubblica un’analisi statistica precisa e dettaglia sulla risposta agli 80 quiz. http://pacs.unica.it/pacs/graduatorie/statsmed11.htm
Oltre ai punteggi minimi di ammissione, si rilevano spunti davvero interessanti anche su una eventuale simulazione nazionale per l’assegnazione dei posti e sul rendimento secondo il titolo di maturità degli studenti.
Per quanto riguarda l’esame di ammissione per le Professioni sanitarie, per la prima volta ci sono forti lamentale sia per alcune anomalie meramente tecniche nella elaborazione delle graduatorie (Brescia, L’Aquila e Palermo) che sulla tipologia di qualche quiz (Roma Sapienza) http://www.rainews24.rai.it/it/news.php?newsid=156252

http://www.bresciatoday.it/cronaca/brescia-udu-errori-test-ammissione-medicina.html

http://www.bresciaoggi.it/stories/Home/292315_quiz_sbagliato_in_2500al_tar_contro_medicina/

http://ilcentro.gelocal.it/laquila/cronaca/2011/09/22/news/nuove-graduatorie-proteste-all-universita-5008923

http://www.ilcapoluogo.com/News/Attualita/Test-a-Biologia-e-Chimica-errori-nella-correzione-di-11-domande-65182

http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2011/09/18/professioni-sanitarie-graduatorie-da-rifare.html

http://rstampa.pubblica.istruzione.it/utility/imgrs.asp?numart=14G96A&numpag=1&tipcod=0&tipimm=1&defimm=0&tipnav=1

tanto da sollecitare anche gli immediati chiarimenti da parte del Ministro dell’Università, Maria Stella Gelmini, su
RAI 1, del 21 set. (min.14.00) http://www.tg1.rai.it/dl/tg1/2010/articoli/ContentItem-f60af747-8bbe-49fb-9643-0812d7b231c4.html?p=0
Secondo il Ministro Gelmini, comunque i test di Medicina in Italia “non agevolano certo i raccomandati, perchè sono atti in maniera trasparente. Chi corregge il compito non conosce il nome del candidato. Abbiamo cercato inoltre di intervenire
favorendo le domande di logica”. Gelmini respinge responsabilità sul caso grattachecca, “domanda proposta dall’Ateneo
La Sapienza di Roma e non dal Ministero”. http://www.universita.it/test-ammissione-2011-bilancio-gelmini/
Diverso è il caso di Palermo dove oltre ad essere stata ritardata la graduatoria per un errore sulla valutazione di un quiz., ci potrebbero essere dubbi sulla composizione del questionario rispetto all’indicazione ministeriale, artt.
2. co. 3 e 7, co. 3 del Decreto 15 giugno 2011 applicata da tutte le Università con 40 quiz di Cultura generale e logica, 18 di Biologia, 11 Chimica e 11 di Fisica-Matematica, http://attiministeriali.miur.it/anno-2011/giugno/dm-15062011.aspx
Invece a Palermo, per una diversa e dubbia interpretazione di questo Decreto, i quiz sono 35 per Cultura
generale e Logica, 15 per Biologia, 15 per Chimica e 15 Fisica-Matematica.

http://portale.unipa.it/amministrazione/areaserviziarete/segreteriestudenti/home/attachments/bandi_2011/bando_professioni_sanitarie.pdf

Commento
Il problema starebbe quindi nella mancata uniformità della elaborazione del questionario che per le Professioni sanitarie viene gestito autonomamente da ogni singolo Ateneo e non dal Ministero dell’Università, come invece avviene già da diversi anni per Medicina e Chirurgia, per Odontoiatria e per Veterinaria.
Perché allora non prevedere che per il prossimo AA 2012-13 anche per le Professioni Sanitarie il questionario sia unico per tutte le Università e proveniente dal Ministero ?

http://www.aitn.it/areatest/rassegna/sole/2009/Sole%20Sanità%2025%20ago%202009%20ammissioni%20pag%2022%20e%2023.pdf

Peraltro, già una metà delle Università, fra cui Ancona, Bologna, Catanzaro, Napoli 2, Roma Tor Vergata, si affidano allo stesso Consorzio CINECA che gestisce gli esami nazionali per Medicina e Chirurgia.

è morto l’Albo ?

Non sappiamo se è definitivamente morto, o meglio …abortito.

Di fatto il 14 settembre ha dato un chiaro segnale che il colore politico non ha significato in questo paese di daltonici.. L’obsoleta definizione di destra e sinistra serve ormai solo come indicazione geografica dell’ubicazione della poltrona.

Rutelli ha letteralmente silurato l’istituzione di Ordini e Albi dei professionisti sanitari che ne sono ancora orfani. Sventolando un parere dell’Antitrust si è invocato al liberismo… si è paventato un aumento dei tariffari… un danno indiretto per i cittadini.

Il provvedimento, in questo eterno gioco dell’oca, torna al via… ma probabilmente diventerà un Elenco… l’elenco dei professionisti abilitati. In pratica una riedizione dei vecchi elenchi ULSS.

Grazie Rutelli: l’eutanasia delle professioni sanitarie.

i Fisioterapisti potranno prescrivere farmaci

…ma solo in Inghilterra!

Ha destato scalpore nella nostra categoria la notizia del 25 settembre secondo la quale, nel paese dei monarchi e della decadente sterlina, i Fisioterapisti potranno prescrivere farmaci per le patologie di loro competenza.

Compare la definizione di prescrittori secondari concettualmente carica di insidie e rataggi storici. Chissà se per le casse delle industrie farmaceutiche farà molta differenza… Pecunia non olet, lo sanno bene in quegli ambienti lì.

Questo l’articolo originale delle BBC “news health”: clicca QUI

Sicilia: sul ruolo del Fisiatra

Dal Sindacato dei Fisioterapisti della Sicilia

In Sicilia è stato redatto dalla VI Commissione Sanità il nuovo PSR 2011/2013 a cui ha fatto seguito Il Comunicato stampa da parte del Presidente della Commissione On. Laccoto e dell’Assessore alla Salute Dott. M. Russo, i quali hanno comunicato che il Piano stabilisce nuovissimi criteri sulla funzionalità per dare risposte di Salute ai cittadini siciliani.

Nel suddetto Piano, per quanto attiene l’Area della Riabilitazione, non viene assolutamente menzionato quanto contenuto nel Piano di Indirizzo Ministeriale per la Riabilitazione , in merito al Superuomo, che dovrebbe coordinare e dirigere tutta la pianificazione della Rete Riabilitativa. Anzi viene affermato che le risposte ai bisogni di Salute e nel nostro caso per quelli riabilitativi, trovano riscontro nella Presa in carico da parte di tutti i componenti l’Equipe, sia Medici, sia Professionisti della riabilitazione, che si integrano, in maniera collaborativa, durante tutto il processo di cura.

Il PSR, comunque attende la definitiva approvazione da parte dell’ARS( Assemblea Regionale Siciliana), che non dovrebbe avere modifiche rispetto al testo approvato in Commissione e comunicato dall’Assessore, ma noi saremo sempre vigili ad eventuali innesti contraddittori anche in base al Decreto del Presidente della Regione Sicilia in merito al Piano triennale sulla disabilità del 2006, che è già Legge.

Per i lettori meno attenti, oltre all’intero impianto si pubblica anche uno stralcio.

Altresì, sempre in allegato, si pubblica la bozza di documento sulla proposta della Rete Riabilitativa del’ASP di Caltanissetta, già trasmessa alla Direzione Generale, del collega e Referente SPIF/Sicilia, Roberto Ferrara.

La Redazione trova utile pubblicare il documento, anche come stimolo e spunto per poterlo adattare ad altre realtà territoriali.

31/08/2011
Finalmente il Piano della Salute 2011/2013(PSR) della Sicilia è Legge.Pubblicato sulla GURS del 29 luglio 2011 Supplemento Ordinario n. 2
La bolla della centralità fisiatrica è definitivamente scoppiata. Le Professioni riabilitative, ed in particolare quella del Fisioterapista, hanno riconosciuto, con estrema chiarezza ed in coerenza con le normative vigenti, nella pienezza della Dignità professionale, il Ruolo che a loro spetta.
Infatti è sancito  che il Progetto Riabilitativo Individuale viene elaborato dall’intera Equipe e che il Programma Riabilitativo è definito dal singolo professionista, con la redazione di una Cartella, in cui si assume la responsabilità del proprio agire professionale, sia dal punto di vista formale, sia dal punto di vista sostanziale.
Invito i lettori a prestare attenzione anche alle modalità di presa in carico nella rete assistenziale ospedaliera, dove il coinvolgimento delle professioni mediche risulta in parallelo col le professioni sanitarie. Il Piano di Indirizzo ministeriale sulla Riabilitazione, in Sicilia non ha avuto seguito. L’importante risultato raggiunto è stato il frutto della stretta collaborazione tra Cittadinanza Attiva, Cordinamento H ed AIFI Sicilia , con un “piccolo o grande contributo” ( lascio ai lettori la considerazione) di una piccola anima dello SPIF/Sicilia.

 

Riab Info 19.8.2011

RIAB INFO
Aperiodico del’IPY
Newsletter del 19 agosto 2011
Anno IX° n° 17

le ultime news di Riab Info

Ci si può iscrivere a Riab Info inviando una e-mail a riab.info@libero.it
Graditi i commenti di chi ci legge.
ALLARGATE AD ALTRI LE NEWS DI RIAB INFO “ FATELE GIRARE”
la redazione.

IN GAZZETTA IL DPCM SULL’EQUIVALENZA DEI TITOLI PRE ’96
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RIAB INFO, ora è ufficiale, tutta la formazione pregressa del Mft potrà passare a fisioterapia. Infatti, con la pubblicazione sulla GU n. 191 del 18-8-2011 del DPCM che recepisce l’accordo raggiunto in Conferenza Stato- Regioni il 10 febbraio, si attua quanto previsto dal secondo comma dell’articolo quattro della legge 42/99 anche per i Mft biennali pre ’96 e per loro, si apre la strada dell’equivalenza ai fisioterapisti.

Potranno giovarsi di questo accordo i titoli conseguiti entro il 17 marzo 1999, data di entrata in vigore della legge 42/99 e che, in conformità all’ordinamento allora vigente, avevano consentito l’esercizio professionale.

La procedura si avvia su istanza dell’interessato e deve essere inoltrata alla Regione o alla Provincia Autonoma che ha autorizzato e svolto il corso al termine del quale è stato conseguito il titolo di cui si chiede la valutazione ai fini dell’equivalenza.

Come si può leggere sul sito della Fncm, “in questi mesi le regioni stanno lavorando per poter predisporre il servizio territoriale di accoglimento delle domande. Al tavolo tecnico indetto dal Ministero spetta il compito di predisporre gli ultimi dettagli quali fac-simile da compilare e presentare (che dovrebbe risultare semplificato rispetto all’allegato A dell’Accordo) e calendario di avvio della fase istruttoria. Stando alle ultime indiscrezioni il procedimento dovrebbe partire con ottobre ma attendiamo comunicati ufficiali”.

Sostanzialmente due i criteri di valutazione: la durata del corso di formazione, regolarmente autorizzato dagli enti preposti allo scopo, si escludono quindi i titoli culturali, e l’esperienza lavorativa.

Poi, in base ad alcune tabelle, allegate all’accordo, ad ogni parametro viene attribuito un punteggio. Qualora la somma dei punti sia almeno di 12, il titolo è riconosciuto equivalente, mentre se il punteggio non raggiunge il limite di sei, non può essere dichiarato equivalente. Qualora, invece, la somma ottenuta è inferiore ai 12, ma superiore ai 6 si rimanda l’equivalenza all’effettuazione di un percorso di compensazione formativa stabilito in base a dei criteri individuati dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca

Insomma d’ora in poi sarà ancora più arduo sostenere che la figura del Mft, non essendo stata convertita, ha potuto mantenere i corsi di formazione fino ad oggi.

Infatti, su chi ha conseguito il titolo successivamente al 17 marzo 1999, pende la spada di Damocle del Consiglio di Stato chiamato a dire la parola finale sulla validità dei titoli stessi.

È lo stesso Ministero della salute a dare questa chiave di lettura quando, a luglio dello scorso anno, arriva a dire che: «La questione delle competenze delle figure professionali che operano nel settore di cui trattasi, è attualmente in fase di valutazione da parte della magistratura. A tal proposito, si segnala che con la recente sentenza n. 5/2010, il Tar dell’Umbria è intervenuto sulla figura del massofisioterapista, collocando la stessa non già fra le professioni sanitarie ausiliarie (come indicato dalle legge 403/71), bensì fra gli operatori di interesse sanitario di cui alla legge 43/2006. Detto inquadramento sistematico, se confermato dal Consiglio di Stato presso cui la citata sentenza è stata impugnata, collocherebbe i massofisioterapisti ad un livello inferiore rispetto non solo alle professioni sanitarie, ma anche rispetto alle arti ausiliarie delle professioni sanitarie».

RIAB INFO, si pubblica il DPCM e l’accordo sull’attuazione dell’equivalenza.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 luglio 2011 Criteri e modalita’ per il riconoscimento dell’equivalenza ai diplomi universitari dell’area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell’articolo 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42. (11A10956) (GU n. 191 del 18-8-2011 )

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
e successive modificazioni;
Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in
materia di professioni sanitarie e, in particolare, il comma 2
dell’articolo 4, il quale prevede che con decreto del Ministro della
sanita’, emanato d’intesa con il Ministro dell’universita’ e della
ricerca scientifica e tecnologica, sono stabiliti, con riferimento
alla iscrizione nei ruoli nominativi regionali di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, allo stato
giuridico dei dipendenti degli altri comparti del settore pubblico e
privato e alla qualita’ e durata dei corsi e, se del caso, al
possesso di una pluriennale esperienza professionale, i criteri e le
modalita’ per riconoscere come equivalenti ai diplomi universitari,
di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del
1992, e successive modificazioni, ai fini dell’esercizio
professionale e dell’accesso alla formazione postbase, ulteriori
titoli che, conseguiti conformemente all’ordinamento in vigore
anteriormente all’emanazione dei decreti di individuazione dei
profili professionali, non erano stati ritenuti equipollenti ai sensi
del comma 1, dello stesso articolo 4;
Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante
modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione, a
seguito dell’entrata in vigore della quale le materie «professioni» e
«tutela della salute» sono diventate materie ricadenti nella
legislazione concorrente;
Visto il precedente accordo sancito in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano, fra i Ministri della salute,
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca scientifica e le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, recante i criteri
e le modalita’ per il riconoscimento dell’equivalenza ai diplomi
universitari dell’area sanitaria dei titoli del pregresso
ordinamento, in attuazione dell’articolo 4, comma 2, della legge 26
febbraio 1999, n. 42, in data 16 dicembre 2004 (Rep. Atto n. 2152);
Vista la nota in data 7 luglio 2010, con la quale il Ministero
della salute, d’intesa con il Ministero dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca, ha trasmesso, ai fini dell’esame in
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Provincie autonome di Trento e di Bolzano, la proposta volta ad
introdurre talune modifiche della disciplina del predetto Accordo del
16 dicembre 2004;
Visto l’accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano, fra il Governo e le Regioni e le Province autonome di Trento
e di Bolzano, concernente i criteri e le modalita’ per il
riconoscimento dell’equivalenza ai diplomi universitari dell’area
sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione
dell’articolo 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, in
data 10 febbraio 2011 (Rep. Atto n. 17/CSR), ed in particolare
l’articolo 10 che demanda ad un successivo decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri il relativo recepimento, al fine di assicurare
l’immediata e uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale;
Su proposta del Ministro della salute, d’intesa con il Ministro
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca

Decreta:

Art. 1

1. E’ recepito l’accordo raggiunto il 10 febbraio 2011 in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, concernente i criteri e le
modalita’ per il riconoscimento dell’equivalenza ai diplomi
universitari dell’area sanitaria dei titoli del pregresso
ordinamento, in attuazione dell’articolo 4, comma 2, della legge 26
febbraio 1999, n. 42, riportato in allegato, che e’ parte integrante
del presente decreto.
Roma, 26 luglio 2011

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Berlusconi

Il Ministro della salute
Fazio

Il Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca
Gelmini

Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome
concernente i criteri e le modalita’ per il riconoscimento
dell’equivalenza ai diplomi universitari dell’area sanitaria dei
titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell’articolo 4,
comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42. (Rep. Atti n. 17/CSR
del 10 febbraio 2011).

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 10 febbraio 2011:
Visti gli articoli 2, comma 2, lettera b) e 4, comma 1, del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affidano a questa
Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e
Regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine
di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere
attivita’ di interesse comune;
Visto l’articolo 4, comma 2, della legge 26 febbraio 19992, n.
42, che demanda ad un decreto del Ministro della salute, d’intesa con
il Ministro dell’istruzione, universita’ e ricerca, l’individuazione
di criteri e modalita’ per riconoscere come equivalenti ai diplomi
universitari dell’area sanitaria, ai fini dell’esercizio
professionale e dell’accesso alla formazione post-base, ulteriori
titoli conseguiti conformemente all’ordinamento in vigore
anteriormente all’emanazione dei decreti di individuazione dei
profili professionali relativi ai diplomi universitari stessi;
Considerato che, in ragione del mutato quadro costituzionale, i
Ministeri della salute e dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca scientifica e le Regioni e Province autonome hanno a suo
tempo convenuto di dare attuazione alla predetta disposizione di
legge facendo ricorso, anziche’ al previsto provvedimento
ministeriale, ad un Accordo che e’ stato perfezionato nel corso della
seduta della Conferenza Stato-Regioni del 16 dicembre 2004 (Rep. Atto
n. 2152);
Vista la nota in data 7 luglio 2010, con la quale il Ministero
della salute ha trasmesso, ai fini dell’esame in Conferenza
Stato-Regioni, la proposta di accordo in oggetto, previamente
concertata con il Ministero dell’universita’ e della ricerca, volta
ad introdurre talune modifiche della disciplina di cui al citato
Accordo del 16 dicembre 2004;
Vista la lettera in data 20 luglio 2010 con la quale tale
proposta e’ stata diramata alle Regioni e Province autonome;
Considerato che, nel corso della riunione tecnica svoltasi in
data 17 settembre 2010, i rappresentanti delle Regioni e delle
Province autonome hanno avanzato alcune richieste emendative dello
schema di accordo in parola;
Vista la lettera in data 30 settembre 2010, con la quale il
Ministero della salute ha inviato una nuova proposta di accordo che
tiene conto degli approfondimenti condotti nella predetta riunione
tecnica;
Considerato che, in data 4 ottobre 2010, tale nuova stesura e’
stata inoltrata alle Regioni ed alle Province autonome;
Vista la nota dell’11 novembre 2010, diramata ai Ministeri
interessati in data 16 novembre 2010, con la quale la Regione Veneto,
Coordinatrice della Commissione salute, ha formulato ulteriori
osservazioni sullo schema di accordo in parola;
Vista la nota in data 7 dicembre 2010, con la quale il Ministero
della salute ha inviato la definitiva versione dello schema di
accordo indicato in oggetto;
Considerato che, con lettera in data 13 dicembre 2010, tale
definitiva versione e’ stata diramata alle Regioni e alle Province
autonome;
Vista la lettera in data 14 gennaio 2011 con la quale la Regione
Veneto, Coordinatrice della Commissione salute, ha comunicato il
proprio assenso sullo schema di accordo di cui trattasi, nel testo
trasmesso dal Ministero della salute con l’anzidetta nota del 7
dicembre 2010;
Rilevato che, nel corso dell’odierna seduta, il rappresentante
del Ministero dell’economia e delle finanze ha evidenziato l’esigenza
che all’articolo 4, comma 3, dello schema di accordo in parola siano
aggiunte alla fine le seguenti parole: «nonche’ sul relativo
trattamento economico»;
Considerato che i rappresentanti delle Regioni e delle Province
autonome e del Ministero della salute hanno fatto presente di
ritenere accoglibile la richiesta emendativa come sopra formulata;
Acquisito, nel corso dell’odierna seduta, l’assenso del Governo,
delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano;
Sancisce accordo tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano, nei seguenti termini:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente accordo stabilisce – con riferimento alla
iscrizione nei ruoli nominativi regionali di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, allo stato
giuridico dei dipendenti degli altri comparti del settore pubblico e
privato e alla qualita’ e durata dei corsi e, se del caso, al
possesso di una pluriennale esperienza professionale – i criteri e le
modalita’ per il riconoscimento dell’equivalenza ai diplomi
universitari di cui all’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dei titoli
conseguiti conformemente all’ordinamento in vigore anteriormente
all’emanazione dei decreti di individuazione dei profili
professionali relativi ai diplomi universitari stessi.
2. Il riconoscimento dell’equivalenza di cui al comma 1 e’
attribuito ai soli fini dell’esercizio professionale, sia subordinato
sia autonomo.
3. Fermo restando quanto stabilito dai decreti ministeriali di
equipollenza emanati ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge n. 42
del 1999, possono essere presi in considerazione, ai fini
dell’equivalenza, esclusivamente i titoli conseguiti entro la data di
entrata in vigore della legge 26 febbraio 1999, n. 42.

Art. 2.

Criteri di valutazione

1. Il titolo oggetto della richiesta di equivalenza ad un diploma
universitario e’ valutato, in ogni caso, sulla base dei seguenti
parametri:
a) durata del corso di formazione regolarmente autorizzato
dagli enti preposti allo scopo;
b) esperienza lavorativa.
2. Ad ogni parametro, in relazione al suo valore, viene
attribuito un punteggio ricavato dalle tabelle contenute
nell’allegato A del presente accordo, secondo le indicazioni di cui
ai successivi commi.
3. Nella durata del corso di formazione si computano sia le ore
di formazione teorica sia le ore di formazione pratica. Se non e’
raggiunto il limite minimo di durata di 750 ore complessive annue, il
punteggio attribuito a questo parametro e’ ridotto, calcolandolo in
proporzione al numero di ore di formazione effettivamente svolte per
singolo anno.
4. L’esperienza lavorativa, per essere oggetto di valutazione,
deve essere riferibile ad una attivita’ coerente o comunque
assimilabile a quella prevista per la figura professionale per la
quale si chiede l’equivalenza. Tale attivita’ deve essere stata
svolta per un periodo di almeno un anno, anche non continuativo,
negli ultimi cinque anni antecedenti alla data di stipula del
presente accordo e deve essere attestata con una dichiarazione del
datore di lavoro, dalla quale risultino le date, la durata, le
attivita’ e le eventuali qualifiche ricoperte. La predetta
dichiarazione puo’ essere integrata o sostituita da una dichiarazione
dell’interessato con allegata copia del libretto di lavoro, dalla
quale risultino le date, la durata, le attivita’ e le eventuali
qualifiche ricoperte. Nel caso di attivita’ lavorativa non
subordinata, la dichiarazione di cui alla precedente alinea, e’
sostituita da autocertificazione integrata dalla seguente
documentazione:
a) certificazione del possesso di partita I.V.A riferita agli
anni di attivita’ dichiarata;
b) dichiarazione dei redditi riferita a tutti gli anni di
esperienza dichiarata;
c) eventuale copia dei contratti di collaborazione.

Art. 3.

Attribuzione punteggio

1. La valutazione del titolo viene effettuata sommando i punteggi
risultanti dall’applicazione dei parametri di cui all’allegato A.
Qualora la somma dei punti conseguiti sia di almeno 12, il titolo e’
riconosciuto equivalente. Qualora la somma dei punti non raggiunga il
limite minimo di 6 punti, il titolo non puo’ essere dichiarato
equivalente. Qualora il punteggio sia inferiore a 12 punti ma
superiore a 6, si rimanda alla effettuazione di un percorso di
compensazione formativa stabilito in base a criteri individuati dal
Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca.

Art. 4.

Finalita’ ed effetti del riconoscimento

1. Il riconoscimento dell’equivalenza e’ effettuato ai fini
dell’esercizio professionale, sia subordinato che autonomo.
2. L’accesso alla formazione post-base e’ comunque subordinato al
possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.
3. Il riconoscimento dell’equivalenza non produce, per il
possessore del titolo, alcun effetto automatico sulla posizione
funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del
titolo nei rapporti di lavoro gia’ instaurati al momento del
riconoscimento, nonche’ sul relativo trattamento economico.

Art. 5.

Titoli ammessi alla procedura di valutazione

1. I titoli che possono essere ammessi alla valutazione ai fini
del riconoscimento dell’equivalenza devono essere stati conseguiti
conformemente all’ordinamento in vigore anteriormente all’emanazione
dei decreti di individuazione dei profili professionali relativi ai
diplomi universitari stessi, nei termini previsti dal decreto
legislativo n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni, e
iniziati entro il 31 dicembre 1995.
2. Fermo restando quanto sancito dai decreti ministeriali di
equipollenza emanati ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge 26
febbraio 1999, n. 42, sono ammissibili all’istruttoria e alla
successiva valutazione i titoli conseguiti anteriormente al 17 marzo
1999, data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 1999, n. 42
che, in conformita’ all’ordinamento allora vigente, abbiano
consentito l’esercizio professionale.

Art. 6.

Titoli esclusi dalla procedura di valutazione

1. Non sono valutabili ai fini del riconoscimento
dell’equivalenza di cui al presente accordo i seguenti
titoli/diplomi/attestati/qualifiche comunque denominati e da chiunque
rilasciati:
a) Infermiere generico (legge 29 ottobre 1954, n. 1046, art. 6
D.P.R. n. 225/74);
b) Infermiere psichiatrico (art. 24 del R.D. 16/08/1909, n.
615, legge 29 ottobre 1954, n. 1046);
c) Puericultrice (articoli 12 e 13 legge 19 luglio 1940, n.
1098);
d) Ottici (titoli di abilitazione e diplomi di maturita’
professionale: art. 99 T.U.L.S. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, decreti
Ministro della sanita’ 23 aprile 1992 e 28 ottobre 1992);
e) Odontotecnici (titoli di abilitazione e diplomi di maturita’
professionale: art. 99 T.U.L.S. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, decreti
Ministro della sanita’ 23 aprile 1992 e 28 ottobre 1992);
f) Addetti/assistenti alla poltrona dentistica/odontoiatrica;
g) Titoli di massofisioterapista conseguiti dopo l’entrata in
vigore della legge 26 febbraio 1999, n. 42;
h) Massaggiatori (art. 99 T.U.L.S. R.D. 27 luglio 1934, n.
1265);
i) Capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (art. 99
T.U.L.S. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265);
j) Massaggiatori sportivi (legge 26 ottobre 1971, n. 1099,
sulla «Tutela sanitaria delle attivita’ sportive, decreto 5 luglio
1975 del Ministero per la sanita’);
k) titoli universitari rilasciati dalla Facolta’ di
Pedagogia/Scienze della Formazione per educatore professionale
conseguiti dopo l’entrata in vigore della legge 26 febbraio 1999, n.
42;
l) titoli universitari ISEF, Scienze Motorie;
m) titoli di operatore strumentista (C.C.N.L. ANISAP);
n) diplomi di infermiera volontaria di Croce Rossa che, con la
legge del 4 febbraio 1963, n. 95, furono equiparati al certificato di
abilitazione all’esercizio dell’arte ausiliaria di infermiere
generico;
o) titoli rilasciati agli infermieri militari previsti
dall’ordinamento del personale civile dello Stato dal Decreto del 25
febbraio 1971, n. 124, articolo 10 e dal D.M. n. 19 del 12 dicembre
1990.

Art. 7.

Procedura

1. La procedura per il riconoscimento dell’equivalenza si avvia
su istanza dell’interessato, che deve essere inoltrata alla Regione o
Provincia autonoma che ha formalmente autorizzato e svolto sul
proprio territorio il corso al termine del quale e’ stato conseguito
il titolo di cui si chiede la valutazione ai fini dell’equivalenza.
2. Ogni Regione e Provincia autonoma adottera’ le forme di
pubblicita’ che riterra’ piu’ idonee in ordine alle modalita’ di
presentazione delle istanze.
3. Ogni Regione e Provincia autonoma cura la fase iniziale
dell’istruttoria relativamente ai titoli i cui corsi di formazione
sono stati formalmente autorizzati nel proprio territorio,
trasmettendo successivamente gli atti al Ministero della Salute.
4. Ai fini dell’espletamento dell’istruttoria di cui al
precedente comma 3, le Regioni e le Province Autonome interessate
compilano le schede di cui al Modello A ed al Modello B, che formano
parte integrante del presente Accordo.
5. Ricevuta la documentazione dalla Regione o Provincia autonoma
procedente, il Ministero della Salute indice una Conferenza di
servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto
1990, n. 241, cui partecipano un rappresentante del Ministero della
salute, un rappresentante del Ministero dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca, un rappresentante delle Regioni
nominato dalla Commissione Salute, e un rappresentante per ogni
Regione o Provincia autonoma. In ogni caso, dovra’ essere presente un
rappresentante della Regione o Provincia autonoma che ha curato la
fase iniziale dell’istruttoria.
6. Nell’ambito della Conferenza di servizi puo’ essere sentito
anche un rappresentante designato dall’Ordine o Collegio
professionale ove esistenti, ovvero dalle Associazioni maggiormente
rappresentative della professione sanitaria a cui i titoli per i
quali viene richiesta l’equivalenza si riferiscono.
7. La Conferenza di servizi valuta le istanze sulla base dei
criteri e dei parametri di cui al presente accordo.
8. La Conferenza di servizi ha facolta’ di organizzare i propri
lavori secondo le modalita’ operative e le priorita’ che riterra’
opportuno individuare.
9. La Conferenza di servizi non viene convocata qualora si sia
gia’ pronunciata su fattispecie identiche a quelle oggetto di
valutazione. In tal caso il Ministero della salute procede tenendo
conto delle determinazioni gia’ adottate.

Art. 8.

Termini

1. Il procedimento per la valutazione delle istanze deve essere
concluso con un provvedimento espresso entro e non oltre 180 giorni
dalla data del suo avvio, che decorre da quando l’istanza
dell’interessato e’ ricevuta dalla Regione o Provincia autonoma di
riferimento.
2. La trasmissione degli atti al Ministero della Salute deve
essere effettuata dalle Regioni e dalle Province autonome entro e non
oltre 100 giorni dall’avvio del procedimento.

Art. 9.

Clausola di invarianza

1. Con il presente accordo non si da’ luogo a nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 10.

Recepimento

1. Il presente accordo e’ recepito con Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della salute,
d’intesa con il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca.

Art. 11.

Abrogazioni

1. L’Accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2004, rep. n. 2152,
recante i criteri e le modalita’ per il riconoscimento
dell’equivalenza ai diplomi universitari dell’area sanitaria dei
titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell’art. 4, comma 2
della legge 26 febbraio 1999, n. 42, e’ abrogato.

Il presidente: Fitto

Il segretario: Siniscalchi

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RIAB INFO, si pubblica questo articolo apparso sul numero di giugno di Riabilitazione Oggi. Riteniamo che, con questa presa di posizione della Presidente Nazionale dell’IPASVI, viene messa una pietra tombale sulla querelle che voleva i MCB quale ramo specialistico dell’arte infermieristica.

MASSAGGIATORE- CAPO BAGNINO RAMO SPECIALISTICO DELL’ARTE INFERMIERISTICA:” AFFERMAZIONE PRIVA DI RISCONTRO NELL’ATTUALE QUADRO NORMATIVO”

Di Annalisa Silvestro Presidente Nazionale IPASVI.

Riscontro molto volentieri alla nota inviata alla mia attenzione dal Direttore responsabile di “Riabilitazione Oggi”, in cui mi si mette al corrente del comunicato stampa dell’ AIM, l’Associazione Italiana Massaggiatori (massoterapisti ndr), emesso a seguito della sentenza del Tar della Lombardia, che ha bocciato il ricorso di AIFI e FNCM contro il decreto della Regione stessa, che attivava il “ Percorso formativo abilitante per l’esercizio dell’arte ausiliaria di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici”.
Evidenziando in premessa che la vigilanza sulle figure del Mcb compete al Ministero della Salute, ritengo necessario fare alcune precisazioni.
La normativa che regolamenta la materia è decisamente antica, ma quello che preme precisare è che comunque va sicuramente sottolineata la distinzione che deriva dall’art. 99 del RD 27/7/ 1934 n. 1265 sul TU delle leggi sanitarie, che letteralmente dispone:” E’ soggetto a vigilanza l’esercizio della medicina e chirurgia, della veterinaria, della farmacia e delle professioni sanitarie ausiliarie di levatrice, assistente sanitaria visitatrice e infermiera diplomata. E’ anche soggetto a vigilanza l’esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie. S’ intendono designate con tale espressione le arti dell’odontotecnico, dell’ottico, del meccanico ortopedico ed ernista e dell’infermiere abilitato o autorizzato, compresi in quest’ultima categoria i capi bagnino degli stabilimenti idroterapici e i massaggiatori”.
In tale articolo è chiara la distinzione tra “l’infermiera diplomata” e “ l’infermiere abilitato o autorizzato”.
La prima viene definita come una professione sanitaria “ausiliaria” ( tale ultima parola è stata espressamente abrogata dall’art. 1 della legge 26/2/1999 n.42, abrogazione che ha prodotto la definizione di professione sanitaria tout court), la seconda è definita come una arte ausiliaria delle professioni sanitarie.
Secondo tale normativa l’infermiera diplomata è in possesso, appunto, di un diploma di stato nel rispetto delle disposizioni dell’art. 130 e seguenti del citato RD 1265/ 1934, mentre l’infermiere abilitato o autorizzato è in possesso di una licenza secondo l’art. 140 dello stesso decreto.
Le professioni di cui al comma uno dell’articolo 99 del TU delle leggi sanitarie, esercitano una professione intellettuale ai sensi dell’art. 229 cc a cui è, naturalmente, conseguita l’istituzione del relativi albi detenuti dagli Ordini /Collegi coordinati dalle rispettive Federazioni Nazionali ( DLCPS 233/46, DPR 221/50 e L 1049/54). Le mansioni citate nell’articolo 15 del RD 1334/1928, sono riferite all’infermiere generico e sono state superate dai successivi articoli 14, 15 del RdD 31/5/1928 n. 1334, poi dal RD 2/5/1940 n. 1310 e infine dal DPR 14/3/1974 n. 225 ( sulla determinazione della mansioni dell’infermiere professionale e degli infermieri generici).
Il DPR 14/3/74 n. 225, è stato espressamente abrogato dall’art. 1 della legge 42/99 con la sola eccezione dell’art. 6 relativo alle mansioni dell’infermiere generico.
Detto articolo sei dispone che l’inf. generico coadiuva l’inf. professionale in tutte le sue attività e, su prescrizione del medico, provvede direttamente alle operazioni di seguito indicate nella norma. Da quanto riportato si evince chiaramente che quella dell’inf. generico è una figura ausiliaria che non ha alcuna autonomia nell’esercizio delle mansioni che deve svolgere.
Val la pena infine di sottolineare che la legge del 3/6/1980 n.243 ha soppresso tutti i corsi di formazione del personale infermieristico generico e psichiatrico, determinando quindi tale figura ad esaurimento. Mi pare quindi di poter concludere affermando che quanto indicato nel comunicato stampa dal Presidente nazionale AIM “…dato che essi svolgono un ramo specialistico dell’arte infermieristica ….” È privo di riscontro nell’attuale quadro normativo inerente la professione infermieristica ( DM 739/94), oltre che scorretto nella sua formulazione.

Equivalenza ai Diplomi Universitari – Figure equiparabili e requisiti

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 luglio 2011
Criteri e modalità per il riconoscimento dell’equivalenza ai diplomi universitari dell’area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell’articolo 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42. (11A10956) (GU n. 191 del 18-8-2011 )

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l’articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
e successive modificazioni;
Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in
materia di professioni sanitarie e, in particolare, il comma 2
dell’articolo 4, il quale prevede che con decreto del Ministro della
sanità,, emanato d’intesa con il Ministro dell’università, e della
ricerca scientifica e tecnologica, sono stabiliti, con riferimento
alla iscrizione nei ruoli nominativi regionali di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, allo stato
giuridico dei dipendenti degli altri comparti del settore pubblico e
privato e alla qualità, e durata dei corsi e, se del caso, al
possesso di una pluriennale esperienza professionale, i criteri e le
modalità per riconoscere come equivalenti ai diplomi universitari,
di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del
1992, e successive modificazioni, ai fini dell’esercizio
professionale e dell’accesso alla formazione post-base, ulteriori
titoli che, conseguiti conformemente all’ordinamento in vigore
anteriormente all’emanazione dei decreti di individuazione dei
profili professionali, non erano stati ritenuti equipollenti ai sensi
del comma 1, dello stesso articolo 4;
Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante
modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione, a
seguito dell’entrata in vigore della quale le materie «professioni» e
«tutela della salute» sono diventate materie ricadenti nella
legislazione concorrente;
Visto il precedente accordo sancito in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano, fra i Ministri della salute,
dell’istruzione, dell’università’ e della ricerca scientifica e le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, recante i criteri
e le modalità per il riconoscimento dell’equivalenza ai diplomi
universitari dell’area sanitaria dei titoli del pregresso
ordinamento, in attuazione dell’articolo 4, comma 2, della legge 26
febbraio 1999, n. 42, in data 16 dicembre 2004 (Rep. Atto n. 2152);
Vista la nota in data 7 luglio 2010, con la quale il Ministero
della salute, d’intesa con il Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, ha trasmesso, ai fini dell’esame in
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Provincie autonome di Trento e di Bolzano, la proposta volta ad
introdurre talune modifiche della disciplina del predetto Accordo del
16 dicembre 2004;
Visto l’accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano, fra il Governo e le Regioni e le Province autonome di Trento
e di Bolzano, concernente i criteri e le modalità per il
riconoscimento dell’equivalenza ai diplomi universitari dell’area
sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione
dell’articolo 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, in
data 10 febbraio 2011 (Rep. Atto n. 17/CSR), ed in particolare
l’articolo 10 che demanda ad un successivo decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri il relativo recepimento, al fine di assicurare
l’immediata e uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale;
Su proposta del Ministro della salute, d’intesa con il Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca

Decreta:
Art. 1
1. È recepito l’accordo raggiunto il 10 febbraio 2011 in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, concernente i criteri e le
modalità per il riconoscimento dell’equivalenza ai diplomi
universitari dell’area sanitaria dei titoli del pregresso
ordinamento, in attuazione dell’articolo 4, comma 2, della legge 26
febbraio 1999, n. 42, riportato in allegato, che è parte integrante
del presente decreto.
Roma, 26 luglio 2011
Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Berlusconi
Il Ministro della salute
Fazio
Il Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca
Gelmini
Allegato
Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome
concernente i criteri e le modalità per il riconoscimento
dell’equivalenza ai diplomi universitari dell’area sanitaria dei
titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell’articolo 4,
comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42. (Rep. Atti n. 17/CSR
del 10 febbraio 2011).

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Nella odierna seduta del 10 febbraio 2011:
Visti gli articoli 2, comma 2, lettera b) e 4, comma 1, del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affidano a questa
Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e
Regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine
di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere
attività di interesse comune;
Visto l’articolo 4, comma 2, della legge 26 febbraio 19992, n.
42, che demanda ad un decreto del Ministro della salute, d’intesa con
il Ministro dell’istruzione, università e ricerca, l’individuazione
di criteri e modalità per riconoscere come equivalenti ai diplomi
universitari dell’area sanitaria, ai fini dell’esercizio
professionale e dell’accesso alla formazione post-base, ulteriori
titoli conseguiti conformemente all’ordinamento in vigore
anteriormente all’emanazione dei decreti di individuazione dei
profili professionali relativi ai diplomi universitari stessi;
Considerato che, in ragione del mutato quadro costituzionale, i
Ministeri della salute e dell’istruzione, dell’università e della
ricerca scientifica e le Regioni e Province autonome hanno a suo
tempo convenuto di dare attuazione alla predetta disposizione di
legge facendo ricorso, anziché al previsto provvedimento
ministeriale, ad un Accordo che è stato perfezionato nel corso della
seduta della Conferenza Stato-Regioni del 16 dicembre 2004 (Rep. Atto
n. 2152);
Vista la nota in data 7 luglio 2010, con la quale il Ministero
della salute ha trasmesso, ai fini dell’esame in Conferenza
Stato-Regioni, la proposta di accordo in oggetto, previamente
concertata con il Ministero dell’università e della ricerca, volta
ad introdurre talune modifiche della disciplina di cui al citato
Accordo del 16 dicembre 2004;
Vista la lettera in data 20 luglio 2010 con la quale tale
proposta è stata diramata alle Regioni e Province autonome;
Considerato che, nel corso della riunione tecnica svoltasi in
data 17 settembre 2010, i rappresentanti delle Regioni e delle
Province autonome hanno avanzato alcune richieste emendative dello
schema di accordo in parola;
Vista la lettera in data 30 settembre 2010, con la quale il
Ministero della salute ha inviato una nuova proposta di accordo che
tiene conto degli approfondimenti condotti nella predetta riunione
tecnica;
Considerato che, in data 4 ottobre 2010, tale nuova stesura è
stata inoltrata alle Regioni ed alle Province autonome;
Vista la nota dell’11 novembre 2010, diramata ai Ministeri
interessati in data 16 novembre 2010, con la quale la Regione Veneto,
Coordinatrice della Commissione salute, ha formulato ulteriori
osservazioni sullo schema di accordo in parola;
Vista la nota in data 7 dicembre 2010, con la quale il Ministero
della salute ha inviato la definitiva versione dello schema di
accordo indicato in oggetto;
Considerato che, con lettera in data 13 dicembre 2010, tale
definitiva versione è stata diramata alle Regioni e alle Province
autonome;
Vista la lettera in data 14 gennaio 2011 con la quale la Regione
Veneto, Coordinatrice della Commissione salute, ha comunicato il
proprio assenso sullo schema di accordo di cui trattasi, nel testo
trasmesso dal Ministero della salute con l’anzidetta nota del 7
dicembre 2010;
Rilevato che, nel corso dell’odierna seduta, il rappresentante
del Ministero dell’economia e delle finanze ha evidenziato l’esigenza
che all’articolo 4, comma 3, dello schema di accordo in parola siano
aggiunte alla fine le seguenti parole: «nonché sul relativo
trattamento economico»;
Considerato che i rappresentanti delle Regioni e delle Province
autonome e del Ministero della salute hanno fatto presente di
ritenere accoglibile la richiesta emendativa come sopra formulata;
Acquisito, nel corso dell’odierna seduta, l’assenso del Governo,
delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano;
Sancisce accordo tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano, nei seguenti termini:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente accordo stabilisce – con riferimento alla
iscrizione nei ruoli nominativi regionali di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, allo stato
giuridico dei dipendenti degli altri comparti del settore pubblico e
privato e alla qualità e durata dei corsi e, se del caso, al
possesso di una pluriennale esperienza professionale – i criteri e le
modalità per il riconoscimento dell’equivalenza ai diplomi
universitari di cui all’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dei titoli
conseguiti conformemente all’ordinamento in vigore anteriormente
all’emanazione dei decreti di individuazione dei profili
professionali relativi ai diplomi universitari stessi.
2. Il riconoscimento dell’equivalenza di cui al comma 1 è
attribuito ai soli fini dell’esercizio professionale, sia subordinato
sia autonomo.
3. Fermo restando quanto stabilito dai decreti ministeriali di
equipollenza emanati ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge n. 42
del 1999, possono essere presi in considerazione, ai fini
dell’equivalenza, esclusivamente i titoli conseguiti entro la data di
entrata in vigore della legge 26 febbraio 1999, n. 42.
Art. 2.
Criteri di valutazione
1. Il titolo oggetto della richiesta di equivalenza ad un diploma
universitario è valutato, in ogni caso, sulla base dei seguenti
parametri:
a) durata del corso di formazione regolarmente autorizzato
dagli enti preposti allo scopo;
b) esperienza lavorativa.
2. Ad ogni parametro, in relazione al suo valore, viene
attribuito un punteggio ricavato dalle tabelle contenute
nell’allegato A del presente accordo, secondo le indicazioni di cui
ai successivi commi.
3. Nella durata del corso di formazione si computano sia le ore
di formazione teorica sia le ore di formazione pratica. Se non è
raggiunto il limite minimo di durata di 750 ore complessive annue, il
punteggio attribuito a questo parametro è ridotto, calcolandolo in
proporzione al numero di ore di formazione effettivamente svolte per
singolo anno.
4. L’esperienza lavorativa, per essere oggetto di valutazione,
deve essere riferibile ad una attività coerente o comunque
assimilabile a quella prevista per la figura professionale per la
quale si chiede l’equivalenza. Tale attività deve essere stata
svolta per un periodo di almeno un anno, anche non continuativo,
negli ultimi cinque anni antecedenti alla data di stipula del
presente accordo e deve essere attestata con una dichiarazione del
datore di lavoro, dalla quale risultino le date, la durata, le
attività e le eventuali qualifiche ricoperte. La predetta
dichiarazione può essere integrata o sostituita da una dichiarazione
dell’interessato con allegata copia del libretto di lavoro, dalla
quale risultino le date, la durata, le attività e le eventuali
qualifiche ricoperte. Nel caso di attività lavorativa non
subordinata, la dichiarazione di cui alla precedente alinea, è
sostituita da autocertificazione integrata dalla seguente
documentazione:
a) certificazione del possesso di partita I.V.A riferita agli
anni di attività dichiarata;
b) dichiarazione dei redditi riferita a tutti gli anni di
esperienza dichiarata;
c) eventuale copia dei contratti di collaborazione.
Art. 3.
Attribuzione punteggio
1. La valutazione del titolo viene effettuata sommando i punteggi
risultanti dall’applicazione dei parametri di cui all’allegato A.
Qualora la somma dei punti conseguiti sia di almeno 12, il titolo è
riconosciuto equivalente. Qualora la somma dei punti non raggiunga il
limite minimo di 6 punti, il titolo non può essere dichiarato
equivalente. Qualora il punteggio sia inferiore a 12 punti ma
superiore a 6, si rimanda alla effettuazione di un percorso di
compensazione formativa stabilito in base a criteri individuati dal
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Art. 4.
Finalità ed effetti del riconoscimento
1. Il riconoscimento dell’equivalenza è effettuato ai fini
dell’esercizio professionale, sia subordinato che autonomo.
2. L’accesso alla formazione post-base è comunque subordinato al
possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.
3. Il riconoscimento dell’equivalenza non produce, per il
possessore del titolo, alcun effetto automatico sulla posizione
funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del
titolo nei rapporti di lavoro già instaurati al momento del
riconoscimento, nonché sul relativo trattamento economico.
Art. 5.
Titoli ammessi alla procedura di valutazione
1. I titoli che possono essere ammessi alla valutazione ai fini
del riconoscimento dell’equivalenza devono essere stati conseguiti
conformemente all’ordinamento in vigore anteriormente all’emanazione
dei decreti di individuazione dei profili professionali relativi ai
diplomi universitari stessi, nei termini previsti dal decreto
legislativo n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni, e
iniziati entro il 31 dicembre 1995.
2. Fermo restando quanto sancito dai decreti ministeriali di
equipollenza emanati ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge 26
febbraio 1999, n. 42, sono ammissibili all’istruttoria e alla
successiva valutazione i titoli conseguiti anteriormente al 17 marzo
1999, data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 1999, n. 42
che, in conformità all’ordinamento allora vigente, abbiano
consentito l’esercizio professionale.
Art. 6.
Titoli esclusi dalla procedura di valutazione
1. Non sono valutabili ai fini del riconoscimento
dell’equivalenza di cui al presente accordo i seguenti
titoli/diplomi/attestati/qualifiche comunque denominati e da chiunque
rilasciati:
a) Infermiere generico (legge 29 ottobre 1954, n. 1046, art. 6
D.P.R. n. 225/74);
b) Infermiere psichiatrico (art. 24 del R.D. 16/08/1909, n.
615, legge 29 ottobre 1954, n. 1046);
c) Puericultrice (articoli 12 e 13 legge 19 luglio 1940, n.
1098);
d) Ottici (titoli di abilitazione e diplomi di maturità
professionale: art. 99 T.U.L.S. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, decreti
Ministro della sanità 23 aprile 1992 e 28 ottobre 1992);
e) Odontotecnici (titoli di abilitazione e diplomi di maturità
professionale: art. 99 T.U.L.S. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, decreti
Ministro della sanità 23 aprile 1992 e 28 ottobre 1992);
f) Addetti/assistenti alla poltrona dentistica/odontoiatrica;
g) Titoli di massofisioterapista conseguiti dopo l’entrata in
vigore della legge 26 febbraio 1999, n. 42;
h) Massaggiatori (art. 99 T.U.L.S. R.D. 27 luglio 1934, n.
1265);
i) Capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (art. 99
T.U.L.S. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265);
j) Massaggiatori sportivi (legge 26 ottobre 1971, n. 1099,
sulla «Tutela sanitaria delle attività sportive, decreto 5 luglio
1975 del Ministero per la sanità);
k) titoli universitari rilasciati dalla Facoltà di
Pedagogia/Scienze della Formazione per educatore professionale
conseguiti dopo l’entrata in vigore della legge 26 febbraio 1999, n.
42;
l) titoli universitari ISEF, Scienze Motorie;
m) titoli di operatore strumentista (C.C.N.L. ANISAP);
n) diplomi di infermiera volontaria di Croce Rossa che, con la
legge del 4 febbraio 1963, n. 95, furono equiparati al certificato di
abilitazione all’esercizio dell’arte ausiliaria di infermiere
generico;
o) titoli rilasciati agli infermieri militari previsti
dall’ordinamento del personale civile dello Stato dal Decreto del 25
febbraio 1971, n. 124, articolo 10 e dal D.M. n. 19 del 12 dicembre
1990.
Art. 7.
Procedura
1. La procedura per il riconoscimento dell’equivalenza si avvia
su istanza dell’interessato, che deve essere inoltrata alla Regione o
Provincia autonoma che ha formalmente autorizzato e svolto sul
proprio territorio il corso al termine del quale è stato conseguito
il titolo di cui si chiede la valutazione ai fini dell’equivalenza.
2. Ogni Regione e Provincia autonoma adotterà le forme di
pubblicità che riterrà più idonee in ordine alle modalità di
presentazione delle istanze.
3. Ogni Regione e Provincia autonoma cura la fase iniziale
dell’istruttoria relativamente ai titoli i cui corsi di formazione
sono stati formalmente autorizzati nel proprio territorio,
trasmettendo successivamente gli atti al Ministero della Salute.
4. Ai fini dell’espletamento dell’istruttoria di cui al
precedente comma 3, le Regioni e le Province Autonome interessate
compilano le schede di cui al Modello A ed al Modello B, che formano
parte integrante del presente Accordo.
5. Ricevuta la documentazione dalla Regione o Provincia autonoma
procedente, il Ministero della Salute indice una Conferenza di
servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto
1990, n. 241, cui partecipano un rappresentante del Ministero della
salute, un rappresentante del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, un rappresentante delle Regioni
nominato dalla Commissione Salute, e un rappresentante per ogni
Regione o Provincia autonoma. In ogni caso, dovrà essere presente un
rappresentante della Regione o Provincia autonoma che ha curato la
fase iniziale dell’istruttoria.
6. Nell’ambito della Conferenza di servizi può essere sentito
anche un rappresentante designato dall’Ordine o Collegio
professionale ove esistenti, ovvero dalle Associazioni maggiormente
rappresentative della professione sanitaria a cui i titoli per i
quali viene richiesta l’equivalenza si riferiscono.
7. La Conferenza di servizi valuta le istanze sulla base dei
criteri e dei parametri di cui al presente accordo.
8. La Conferenza di servizi ha facoltà di organizzare i propri
lavori secondo le modalità operative e le priorità che riterrà
opportuno individuare.
9. La Conferenza di servizi non viene convocata qualora si sia
già pronunciata su fattispecie identiche a quelle oggetto di
valutazione. In tal caso il Ministero della salute procede tenendo
conto delle determinazioni già adottate.
Art. 8.
Termini
1. Il procedimento per la valutazione delle istanze deve essere
concluso con un provvedimento espresso entro e non oltre 180 giorni
dalla data del suo avvio, che decorre da quando l’istanza
dell’interessato è ricevuta dalla Regione o Provincia autonoma di
riferimento.
2. La trasmissione degli atti al Ministero della Salute deve
essere effettuata dalle Regioni e dalle Province autonome entro e non
oltre 100 giorni dall’avvio del procedimento.
Art. 9.
Clausola di invarianza
1. Con il presente accordo non si dà luogo a nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 10.
Recepimento
1. Il presente accordo è recepito con Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della salute,
d’intesa con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca.
Art. 11.
Abrogazioni
1. L’Accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2004, rep. n. 2152,
recante i criteri e le modalità per il riconoscimento
dell’equivalenza ai diplomi universitari dell’area sanitaria dei
titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell’art. 4, comma 2
della legge 26 febbraio 1999, n. 42, è abrogato.
Il presidente: Fitto
Il segretario: Siniscalchi

(il documento formale è pubblicato in gazzetta ufficiale)

TARIFFARIO Fisioterapia

Questo è il Tariffario consigliato dal Portale dei Fisioterapisti

 

PRESTAZIONE Tariffa Euro
Consulenza Professionale (colloquio informale con il professionista) 30,00
Valutazione Riabilitativa (elaborazione di una Diagnosi Funzionale e del relativo piano di trattamento) 40,00
 

 
RIEDUCAZIONE FUNZIONALE
Cinesiterapia segmentaria (30 minuti) 25,00
Terapie Manuali e Miofasciali (30 minuti) 35,00
Riabilitazione Neuromotoria (40 minuti) 40,00
Riabilitazione Respiratoria (30 minuti) 30,00
Riabilitazione Cardiologica (30 minuti) 30,00
Riabilitazione Uroginecologica (30 minuti) 40,00
Riabilitazione in Acqua (30 minuti – individuale) 30,00
Riabilitazione/Educazione Psicomotoria (30 minuti – individuale) 30,00
Riabilitazione in gruppo (40 minuti – per seduta) (max 6 persone) 12,00
Valutazione Ausili/ Protesi/Ortesi 40,00
Confezionamento Ortesi/Termoplastici/Split (escluso materiale) 25,00
Bendaggio Funzionale (escluso materiale) 22,00
Taping Terapeutico (nastri adesivi – 50cm) 25,00
Rieducazione Posturale individuale (40 minuti) 30,00
Rieducazione Posturale in gruppo (40 minuti) (max 6 persone) 12,00
   
MASSOTERAPIA
Massoterapia Distrettuale (15 minuti) 15,00
Linfodrenaggio Manuale (40 minuti) 40,00
   
TERAPIE FISICHE E STRUMENTALI
Elettroterapia Antalgica (Ionoforesi, Tens, Galvanica, Diadinamica, Interferenziali) – (30 minuti) 10,00
Elettroterapia di Stimolazione (20 minuti) 10,00
Ultravioletti,Infrarossi, Crioterapia Radar,Marconi (15 minuti) 10,00
Ultrasuonoterapia a massaggio (10 minuti) 15,00
Trazioni vertebrali elettro-meccaniche (20 minuti) 20.00
Pressoterapia (30 minuti) 25,00
Laserterapia I.R./He/Nd-Yag (10 minuti) 20,00
Magnetoterapia – Biorisonanza (25 minuti) 20,00
Aerosol/Inalazioni (20 minuti – escluso farmaco) 12,00
Ipertermia (15 minuti) 15,00
Diatermia (15 minuti) 20,00
Rieducazione Isocinetica (20 minuti) 20,00
   
Collaborazione Professionale Strutture Pubbliche/Private (tariffa oraria) 25,00
   

 

LE TERAPIE DOMICILIARI potranno prevedere un compenso kilometrico pari a 0,25 Euro a Km