Riab Info 19.8.2011

RIAB INFO
Aperiodico del’IPY
Newsletter del 19 agosto 2011
Anno IX° n° 17

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ALLARGATE AD ALTRI LE NEWS DI RIAB INFO “ FATELE GIRARE”
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IN GAZZETTA IL DPCM SULL’EQUIVALENZA DEI TITOLI PRE ’96
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RIAB INFO, ora è ufficiale, tutta la formazione pregressa del Mft potrà passare a fisioterapia. Infatti, con la pubblicazione sulla GU n. 191 del 18-8-2011 del DPCM che recepisce l’accordo raggiunto in Conferenza Stato- Regioni il 10 febbraio, si attua quanto previsto dal secondo comma dell’articolo quattro della legge 42/99 anche per i Mft biennali pre ’96 e per loro, si apre la strada dell’equivalenza ai fisioterapisti.

Potranno giovarsi di questo accordo i titoli conseguiti entro il 17 marzo 1999, data di entrata in vigore della legge 42/99 e che, in conformità all’ordinamento allora vigente, avevano consentito l’esercizio professionale.

La procedura si avvia su istanza dell’interessato e deve essere inoltrata alla Regione o alla Provincia Autonoma che ha autorizzato e svolto il corso al termine del quale è stato conseguito il titolo di cui si chiede la valutazione ai fini dell’equivalenza.

Come si può leggere sul sito della Fncm, “in questi mesi le regioni stanno lavorando per poter predisporre il servizio territoriale di accoglimento delle domande. Al tavolo tecnico indetto dal Ministero spetta il compito di predisporre gli ultimi dettagli quali fac-simile da compilare e presentare (che dovrebbe risultare semplificato rispetto all’allegato A dell’Accordo) e calendario di avvio della fase istruttoria. Stando alle ultime indiscrezioni il procedimento dovrebbe partire con ottobre ma attendiamo comunicati ufficiali”.

Sostanzialmente due i criteri di valutazione: la durata del corso di formazione, regolarmente autorizzato dagli enti preposti allo scopo, si escludono quindi i titoli culturali, e l’esperienza lavorativa.

Poi, in base ad alcune tabelle, allegate all’accordo, ad ogni parametro viene attribuito un punteggio. Qualora la somma dei punti sia almeno di 12, il titolo è riconosciuto equivalente, mentre se il punteggio non raggiunge il limite di sei, non può essere dichiarato equivalente. Qualora, invece, la somma ottenuta è inferiore ai 12, ma superiore ai 6 si rimanda l’equivalenza all’effettuazione di un percorso di compensazione formativa stabilito in base a dei criteri individuati dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca

Insomma d’ora in poi sarà ancora più arduo sostenere che la figura del Mft, non essendo stata convertita, ha potuto mantenere i corsi di formazione fino ad oggi.

Infatti, su chi ha conseguito il titolo successivamente al 17 marzo 1999, pende la spada di Damocle del Consiglio di Stato chiamato a dire la parola finale sulla validità dei titoli stessi.

È lo stesso Ministero della salute a dare questa chiave di lettura quando, a luglio dello scorso anno, arriva a dire che: «La questione delle competenze delle figure professionali che operano nel settore di cui trattasi, è attualmente in fase di valutazione da parte della magistratura. A tal proposito, si segnala che con la recente sentenza n. 5/2010, il Tar dell’Umbria è intervenuto sulla figura del massofisioterapista, collocando la stessa non già fra le professioni sanitarie ausiliarie (come indicato dalle legge 403/71), bensì fra gli operatori di interesse sanitario di cui alla legge 43/2006. Detto inquadramento sistematico, se confermato dal Consiglio di Stato presso cui la citata sentenza è stata impugnata, collocherebbe i massofisioterapisti ad un livello inferiore rispetto non solo alle professioni sanitarie, ma anche rispetto alle arti ausiliarie delle professioni sanitarie».

RIAB INFO, si pubblica il DPCM e l’accordo sull’attuazione dell’equivalenza.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 luglio 2011 Criteri e modalita’ per il riconoscimento dell’equivalenza ai diplomi universitari dell’area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell’articolo 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42. (11A10956) (GU n. 191 del 18-8-2011 )

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
e successive modificazioni;
Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in
materia di professioni sanitarie e, in particolare, il comma 2
dell’articolo 4, il quale prevede che con decreto del Ministro della
sanita’, emanato d’intesa con il Ministro dell’universita’ e della
ricerca scientifica e tecnologica, sono stabiliti, con riferimento
alla iscrizione nei ruoli nominativi regionali di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, allo stato
giuridico dei dipendenti degli altri comparti del settore pubblico e
privato e alla qualita’ e durata dei corsi e, se del caso, al
possesso di una pluriennale esperienza professionale, i criteri e le
modalita’ per riconoscere come equivalenti ai diplomi universitari,
di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del
1992, e successive modificazioni, ai fini dell’esercizio
professionale e dell’accesso alla formazione postbase, ulteriori
titoli che, conseguiti conformemente all’ordinamento in vigore
anteriormente all’emanazione dei decreti di individuazione dei
profili professionali, non erano stati ritenuti equipollenti ai sensi
del comma 1, dello stesso articolo 4;
Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante
modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione, a
seguito dell’entrata in vigore della quale le materie «professioni» e
«tutela della salute» sono diventate materie ricadenti nella
legislazione concorrente;
Visto il precedente accordo sancito in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano, fra i Ministri della salute,
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca scientifica e le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, recante i criteri
e le modalita’ per il riconoscimento dell’equivalenza ai diplomi
universitari dell’area sanitaria dei titoli del pregresso
ordinamento, in attuazione dell’articolo 4, comma 2, della legge 26
febbraio 1999, n. 42, in data 16 dicembre 2004 (Rep. Atto n. 2152);
Vista la nota in data 7 luglio 2010, con la quale il Ministero
della salute, d’intesa con il Ministero dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca, ha trasmesso, ai fini dell’esame in
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Provincie autonome di Trento e di Bolzano, la proposta volta ad
introdurre talune modifiche della disciplina del predetto Accordo del
16 dicembre 2004;
Visto l’accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano, fra il Governo e le Regioni e le Province autonome di Trento
e di Bolzano, concernente i criteri e le modalita’ per il
riconoscimento dell’equivalenza ai diplomi universitari dell’area
sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione
dell’articolo 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, in
data 10 febbraio 2011 (Rep. Atto n. 17/CSR), ed in particolare
l’articolo 10 che demanda ad un successivo decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri il relativo recepimento, al fine di assicurare
l’immediata e uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale;
Su proposta del Ministro della salute, d’intesa con il Ministro
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca

Decreta:

Art. 1

1. E’ recepito l’accordo raggiunto il 10 febbraio 2011 in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, concernente i criteri e le
modalita’ per il riconoscimento dell’equivalenza ai diplomi
universitari dell’area sanitaria dei titoli del pregresso
ordinamento, in attuazione dell’articolo 4, comma 2, della legge 26
febbraio 1999, n. 42, riportato in allegato, che e’ parte integrante
del presente decreto.
Roma, 26 luglio 2011

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Berlusconi

Il Ministro della salute
Fazio

Il Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca
Gelmini

Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome
concernente i criteri e le modalita’ per il riconoscimento
dell’equivalenza ai diplomi universitari dell’area sanitaria dei
titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell’articolo 4,
comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42. (Rep. Atti n. 17/CSR
del 10 febbraio 2011).

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 10 febbraio 2011:
Visti gli articoli 2, comma 2, lettera b) e 4, comma 1, del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affidano a questa
Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e
Regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine
di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere
attivita’ di interesse comune;
Visto l’articolo 4, comma 2, della legge 26 febbraio 19992, n.
42, che demanda ad un decreto del Ministro della salute, d’intesa con
il Ministro dell’istruzione, universita’ e ricerca, l’individuazione
di criteri e modalita’ per riconoscere come equivalenti ai diplomi
universitari dell’area sanitaria, ai fini dell’esercizio
professionale e dell’accesso alla formazione post-base, ulteriori
titoli conseguiti conformemente all’ordinamento in vigore
anteriormente all’emanazione dei decreti di individuazione dei
profili professionali relativi ai diplomi universitari stessi;
Considerato che, in ragione del mutato quadro costituzionale, i
Ministeri della salute e dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca scientifica e le Regioni e Province autonome hanno a suo
tempo convenuto di dare attuazione alla predetta disposizione di
legge facendo ricorso, anziche’ al previsto provvedimento
ministeriale, ad un Accordo che e’ stato perfezionato nel corso della
seduta della Conferenza Stato-Regioni del 16 dicembre 2004 (Rep. Atto
n. 2152);
Vista la nota in data 7 luglio 2010, con la quale il Ministero
della salute ha trasmesso, ai fini dell’esame in Conferenza
Stato-Regioni, la proposta di accordo in oggetto, previamente
concertata con il Ministero dell’universita’ e della ricerca, volta
ad introdurre talune modifiche della disciplina di cui al citato
Accordo del 16 dicembre 2004;
Vista la lettera in data 20 luglio 2010 con la quale tale
proposta e’ stata diramata alle Regioni e Province autonome;
Considerato che, nel corso della riunione tecnica svoltasi in
data 17 settembre 2010, i rappresentanti delle Regioni e delle
Province autonome hanno avanzato alcune richieste emendative dello
schema di accordo in parola;
Vista la lettera in data 30 settembre 2010, con la quale il
Ministero della salute ha inviato una nuova proposta di accordo che
tiene conto degli approfondimenti condotti nella predetta riunione
tecnica;
Considerato che, in data 4 ottobre 2010, tale nuova stesura e’
stata inoltrata alle Regioni ed alle Province autonome;
Vista la nota dell’11 novembre 2010, diramata ai Ministeri
interessati in data 16 novembre 2010, con la quale la Regione Veneto,
Coordinatrice della Commissione salute, ha formulato ulteriori
osservazioni sullo schema di accordo in parola;
Vista la nota in data 7 dicembre 2010, con la quale il Ministero
della salute ha inviato la definitiva versione dello schema di
accordo indicato in oggetto;
Considerato che, con lettera in data 13 dicembre 2010, tale
definitiva versione e’ stata diramata alle Regioni e alle Province
autonome;
Vista la lettera in data 14 gennaio 2011 con la quale la Regione
Veneto, Coordinatrice della Commissione salute, ha comunicato il
proprio assenso sullo schema di accordo di cui trattasi, nel testo
trasmesso dal Ministero della salute con l’anzidetta nota del 7
dicembre 2010;
Rilevato che, nel corso dell’odierna seduta, il rappresentante
del Ministero dell’economia e delle finanze ha evidenziato l’esigenza
che all’articolo 4, comma 3, dello schema di accordo in parola siano
aggiunte alla fine le seguenti parole: «nonche’ sul relativo
trattamento economico»;
Considerato che i rappresentanti delle Regioni e delle Province
autonome e del Ministero della salute hanno fatto presente di
ritenere accoglibile la richiesta emendativa come sopra formulata;
Acquisito, nel corso dell’odierna seduta, l’assenso del Governo,
delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano;
Sancisce accordo tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano, nei seguenti termini:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente accordo stabilisce – con riferimento alla
iscrizione nei ruoli nominativi regionali di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, allo stato
giuridico dei dipendenti degli altri comparti del settore pubblico e
privato e alla qualita’ e durata dei corsi e, se del caso, al
possesso di una pluriennale esperienza professionale – i criteri e le
modalita’ per il riconoscimento dell’equivalenza ai diplomi
universitari di cui all’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dei titoli
conseguiti conformemente all’ordinamento in vigore anteriormente
all’emanazione dei decreti di individuazione dei profili
professionali relativi ai diplomi universitari stessi.
2. Il riconoscimento dell’equivalenza di cui al comma 1 e’
attribuito ai soli fini dell’esercizio professionale, sia subordinato
sia autonomo.
3. Fermo restando quanto stabilito dai decreti ministeriali di
equipollenza emanati ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge n. 42
del 1999, possono essere presi in considerazione, ai fini
dell’equivalenza, esclusivamente i titoli conseguiti entro la data di
entrata in vigore della legge 26 febbraio 1999, n. 42.

Art. 2.

Criteri di valutazione

1. Il titolo oggetto della richiesta di equivalenza ad un diploma
universitario e’ valutato, in ogni caso, sulla base dei seguenti
parametri:
a) durata del corso di formazione regolarmente autorizzato
dagli enti preposti allo scopo;
b) esperienza lavorativa.
2. Ad ogni parametro, in relazione al suo valore, viene
attribuito un punteggio ricavato dalle tabelle contenute
nell’allegato A del presente accordo, secondo le indicazioni di cui
ai successivi commi.
3. Nella durata del corso di formazione si computano sia le ore
di formazione teorica sia le ore di formazione pratica. Se non e’
raggiunto il limite minimo di durata di 750 ore complessive annue, il
punteggio attribuito a questo parametro e’ ridotto, calcolandolo in
proporzione al numero di ore di formazione effettivamente svolte per
singolo anno.
4. L’esperienza lavorativa, per essere oggetto di valutazione,
deve essere riferibile ad una attivita’ coerente o comunque
assimilabile a quella prevista per la figura professionale per la
quale si chiede l’equivalenza. Tale attivita’ deve essere stata
svolta per un periodo di almeno un anno, anche non continuativo,
negli ultimi cinque anni antecedenti alla data di stipula del
presente accordo e deve essere attestata con una dichiarazione del
datore di lavoro, dalla quale risultino le date, la durata, le
attivita’ e le eventuali qualifiche ricoperte. La predetta
dichiarazione puo’ essere integrata o sostituita da una dichiarazione
dell’interessato con allegata copia del libretto di lavoro, dalla
quale risultino le date, la durata, le attivita’ e le eventuali
qualifiche ricoperte. Nel caso di attivita’ lavorativa non
subordinata, la dichiarazione di cui alla precedente alinea, e’
sostituita da autocertificazione integrata dalla seguente
documentazione:
a) certificazione del possesso di partita I.V.A riferita agli
anni di attivita’ dichiarata;
b) dichiarazione dei redditi riferita a tutti gli anni di
esperienza dichiarata;
c) eventuale copia dei contratti di collaborazione.

Art. 3.

Attribuzione punteggio

1. La valutazione del titolo viene effettuata sommando i punteggi
risultanti dall’applicazione dei parametri di cui all’allegato A.
Qualora la somma dei punti conseguiti sia di almeno 12, il titolo e’
riconosciuto equivalente. Qualora la somma dei punti non raggiunga il
limite minimo di 6 punti, il titolo non puo’ essere dichiarato
equivalente. Qualora il punteggio sia inferiore a 12 punti ma
superiore a 6, si rimanda alla effettuazione di un percorso di
compensazione formativa stabilito in base a criteri individuati dal
Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca.

Art. 4.

Finalita’ ed effetti del riconoscimento

1. Il riconoscimento dell’equivalenza e’ effettuato ai fini
dell’esercizio professionale, sia subordinato che autonomo.
2. L’accesso alla formazione post-base e’ comunque subordinato al
possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.
3. Il riconoscimento dell’equivalenza non produce, per il
possessore del titolo, alcun effetto automatico sulla posizione
funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del
titolo nei rapporti di lavoro gia’ instaurati al momento del
riconoscimento, nonche’ sul relativo trattamento economico.

Art. 5.

Titoli ammessi alla procedura di valutazione

1. I titoli che possono essere ammessi alla valutazione ai fini
del riconoscimento dell’equivalenza devono essere stati conseguiti
conformemente all’ordinamento in vigore anteriormente all’emanazione
dei decreti di individuazione dei profili professionali relativi ai
diplomi universitari stessi, nei termini previsti dal decreto
legislativo n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni, e
iniziati entro il 31 dicembre 1995.
2. Fermo restando quanto sancito dai decreti ministeriali di
equipollenza emanati ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge 26
febbraio 1999, n. 42, sono ammissibili all’istruttoria e alla
successiva valutazione i titoli conseguiti anteriormente al 17 marzo
1999, data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 1999, n. 42
che, in conformita’ all’ordinamento allora vigente, abbiano
consentito l’esercizio professionale.

Art. 6.

Titoli esclusi dalla procedura di valutazione

1. Non sono valutabili ai fini del riconoscimento
dell’equivalenza di cui al presente accordo i seguenti
titoli/diplomi/attestati/qualifiche comunque denominati e da chiunque
rilasciati:
a) Infermiere generico (legge 29 ottobre 1954, n. 1046, art. 6
D.P.R. n. 225/74);
b) Infermiere psichiatrico (art. 24 del R.D. 16/08/1909, n.
615, legge 29 ottobre 1954, n. 1046);
c) Puericultrice (articoli 12 e 13 legge 19 luglio 1940, n.
1098);
d) Ottici (titoli di abilitazione e diplomi di maturita’
professionale: art. 99 T.U.L.S. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, decreti
Ministro della sanita’ 23 aprile 1992 e 28 ottobre 1992);
e) Odontotecnici (titoli di abilitazione e diplomi di maturita’
professionale: art. 99 T.U.L.S. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, decreti
Ministro della sanita’ 23 aprile 1992 e 28 ottobre 1992);
f) Addetti/assistenti alla poltrona dentistica/odontoiatrica;
g) Titoli di massofisioterapista conseguiti dopo l’entrata in
vigore della legge 26 febbraio 1999, n. 42;
h) Massaggiatori (art. 99 T.U.L.S. R.D. 27 luglio 1934, n.
1265);
i) Capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (art. 99
T.U.L.S. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265);
j) Massaggiatori sportivi (legge 26 ottobre 1971, n. 1099,
sulla «Tutela sanitaria delle attivita’ sportive, decreto 5 luglio
1975 del Ministero per la sanita’);
k) titoli universitari rilasciati dalla Facolta’ di
Pedagogia/Scienze della Formazione per educatore professionale
conseguiti dopo l’entrata in vigore della legge 26 febbraio 1999, n.
42;
l) titoli universitari ISEF, Scienze Motorie;
m) titoli di operatore strumentista (C.C.N.L. ANISAP);
n) diplomi di infermiera volontaria di Croce Rossa che, con la
legge del 4 febbraio 1963, n. 95, furono equiparati al certificato di
abilitazione all’esercizio dell’arte ausiliaria di infermiere
generico;
o) titoli rilasciati agli infermieri militari previsti
dall’ordinamento del personale civile dello Stato dal Decreto del 25
febbraio 1971, n. 124, articolo 10 e dal D.M. n. 19 del 12 dicembre
1990.

Art. 7.

Procedura

1. La procedura per il riconoscimento dell’equivalenza si avvia
su istanza dell’interessato, che deve essere inoltrata alla Regione o
Provincia autonoma che ha formalmente autorizzato e svolto sul
proprio territorio il corso al termine del quale e’ stato conseguito
il titolo di cui si chiede la valutazione ai fini dell’equivalenza.
2. Ogni Regione e Provincia autonoma adottera’ le forme di
pubblicita’ che riterra’ piu’ idonee in ordine alle modalita’ di
presentazione delle istanze.
3. Ogni Regione e Provincia autonoma cura la fase iniziale
dell’istruttoria relativamente ai titoli i cui corsi di formazione
sono stati formalmente autorizzati nel proprio territorio,
trasmettendo successivamente gli atti al Ministero della Salute.
4. Ai fini dell’espletamento dell’istruttoria di cui al
precedente comma 3, le Regioni e le Province Autonome interessate
compilano le schede di cui al Modello A ed al Modello B, che formano
parte integrante del presente Accordo.
5. Ricevuta la documentazione dalla Regione o Provincia autonoma
procedente, il Ministero della Salute indice una Conferenza di
servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto
1990, n. 241, cui partecipano un rappresentante del Ministero della
salute, un rappresentante del Ministero dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca, un rappresentante delle Regioni
nominato dalla Commissione Salute, e un rappresentante per ogni
Regione o Provincia autonoma. In ogni caso, dovra’ essere presente un
rappresentante della Regione o Provincia autonoma che ha curato la
fase iniziale dell’istruttoria.
6. Nell’ambito della Conferenza di servizi puo’ essere sentito
anche un rappresentante designato dall’Ordine o Collegio
professionale ove esistenti, ovvero dalle Associazioni maggiormente
rappresentative della professione sanitaria a cui i titoli per i
quali viene richiesta l’equivalenza si riferiscono.
7. La Conferenza di servizi valuta le istanze sulla base dei
criteri e dei parametri di cui al presente accordo.
8. La Conferenza di servizi ha facolta’ di organizzare i propri
lavori secondo le modalita’ operative e le priorita’ che riterra’
opportuno individuare.
9. La Conferenza di servizi non viene convocata qualora si sia
gia’ pronunciata su fattispecie identiche a quelle oggetto di
valutazione. In tal caso il Ministero della salute procede tenendo
conto delle determinazioni gia’ adottate.

Art. 8.

Termini

1. Il procedimento per la valutazione delle istanze deve essere
concluso con un provvedimento espresso entro e non oltre 180 giorni
dalla data del suo avvio, che decorre da quando l’istanza
dell’interessato e’ ricevuta dalla Regione o Provincia autonoma di
riferimento.
2. La trasmissione degli atti al Ministero della Salute deve
essere effettuata dalle Regioni e dalle Province autonome entro e non
oltre 100 giorni dall’avvio del procedimento.

Art. 9.

Clausola di invarianza

1. Con il presente accordo non si da’ luogo a nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 10.

Recepimento

1. Il presente accordo e’ recepito con Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della salute,
d’intesa con il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca.

Art. 11.

Abrogazioni

1. L’Accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2004, rep. n. 2152,
recante i criteri e le modalita’ per il riconoscimento
dell’equivalenza ai diplomi universitari dell’area sanitaria dei
titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell’art. 4, comma 2
della legge 26 febbraio 1999, n. 42, e’ abrogato.

Il presidente: Fitto

Il segretario: Siniscalchi

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RIAB INFO, si pubblica questo articolo apparso sul numero di giugno di Riabilitazione Oggi. Riteniamo che, con questa presa di posizione della Presidente Nazionale dell’IPASVI, viene messa una pietra tombale sulla querelle che voleva i MCB quale ramo specialistico dell’arte infermieristica.

MASSAGGIATORE- CAPO BAGNINO RAMO SPECIALISTICO DELL’ARTE INFERMIERISTICA:” AFFERMAZIONE PRIVA DI RISCONTRO NELL’ATTUALE QUADRO NORMATIVO”

Di Annalisa Silvestro Presidente Nazionale IPASVI.

Riscontro molto volentieri alla nota inviata alla mia attenzione dal Direttore responsabile di “Riabilitazione Oggi”, in cui mi si mette al corrente del comunicato stampa dell’ AIM, l’Associazione Italiana Massaggiatori (massoterapisti ndr), emesso a seguito della sentenza del Tar della Lombardia, che ha bocciato il ricorso di AIFI e FNCM contro il decreto della Regione stessa, che attivava il “ Percorso formativo abilitante per l’esercizio dell’arte ausiliaria di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici”.
Evidenziando in premessa che la vigilanza sulle figure del Mcb compete al Ministero della Salute, ritengo necessario fare alcune precisazioni.
La normativa che regolamenta la materia è decisamente antica, ma quello che preme precisare è che comunque va sicuramente sottolineata la distinzione che deriva dall’art. 99 del RD 27/7/ 1934 n. 1265 sul TU delle leggi sanitarie, che letteralmente dispone:” E’ soggetto a vigilanza l’esercizio della medicina e chirurgia, della veterinaria, della farmacia e delle professioni sanitarie ausiliarie di levatrice, assistente sanitaria visitatrice e infermiera diplomata. E’ anche soggetto a vigilanza l’esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie. S’ intendono designate con tale espressione le arti dell’odontotecnico, dell’ottico, del meccanico ortopedico ed ernista e dell’infermiere abilitato o autorizzato, compresi in quest’ultima categoria i capi bagnino degli stabilimenti idroterapici e i massaggiatori”.
In tale articolo è chiara la distinzione tra “l’infermiera diplomata” e “ l’infermiere abilitato o autorizzato”.
La prima viene definita come una professione sanitaria “ausiliaria” ( tale ultima parola è stata espressamente abrogata dall’art. 1 della legge 26/2/1999 n.42, abrogazione che ha prodotto la definizione di professione sanitaria tout court), la seconda è definita come una arte ausiliaria delle professioni sanitarie.
Secondo tale normativa l’infermiera diplomata è in possesso, appunto, di un diploma di stato nel rispetto delle disposizioni dell’art. 130 e seguenti del citato RD 1265/ 1934, mentre l’infermiere abilitato o autorizzato è in possesso di una licenza secondo l’art. 140 dello stesso decreto.
Le professioni di cui al comma uno dell’articolo 99 del TU delle leggi sanitarie, esercitano una professione intellettuale ai sensi dell’art. 229 cc a cui è, naturalmente, conseguita l’istituzione del relativi albi detenuti dagli Ordini /Collegi coordinati dalle rispettive Federazioni Nazionali ( DLCPS 233/46, DPR 221/50 e L 1049/54). Le mansioni citate nell’articolo 15 del RD 1334/1928, sono riferite all’infermiere generico e sono state superate dai successivi articoli 14, 15 del RdD 31/5/1928 n. 1334, poi dal RD 2/5/1940 n. 1310 e infine dal DPR 14/3/1974 n. 225 ( sulla determinazione della mansioni dell’infermiere professionale e degli infermieri generici).
Il DPR 14/3/74 n. 225, è stato espressamente abrogato dall’art. 1 della legge 42/99 con la sola eccezione dell’art. 6 relativo alle mansioni dell’infermiere generico.
Detto articolo sei dispone che l’inf. generico coadiuva l’inf. professionale in tutte le sue attività e, su prescrizione del medico, provvede direttamente alle operazioni di seguito indicate nella norma. Da quanto riportato si evince chiaramente che quella dell’inf. generico è una figura ausiliaria che non ha alcuna autonomia nell’esercizio delle mansioni che deve svolgere.
Val la pena infine di sottolineare che la legge del 3/6/1980 n.243 ha soppresso tutti i corsi di formazione del personale infermieristico generico e psichiatrico, determinando quindi tale figura ad esaurimento. Mi pare quindi di poter concludere affermando che quanto indicato nel comunicato stampa dal Presidente nazionale AIM “…dato che essi svolgono un ramo specialistico dell’arte infermieristica ….” È privo di riscontro nell’attuale quadro normativo inerente la professione infermieristica ( DM 739/94), oltre che scorretto nella sua formulazione.

Equivalenza ai Diplomi Universitari – Figure equiparabili e requisiti

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 luglio 2011
Criteri e modalità per il riconoscimento dell’equivalenza ai diplomi universitari dell’area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell’articolo 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42. (11A10956) (GU n. 191 del 18-8-2011 )

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l’articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
e successive modificazioni;
Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in
materia di professioni sanitarie e, in particolare, il comma 2
dell’articolo 4, il quale prevede che con decreto del Ministro della
sanità,, emanato d’intesa con il Ministro dell’università, e della
ricerca scientifica e tecnologica, sono stabiliti, con riferimento
alla iscrizione nei ruoli nominativi regionali di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, allo stato
giuridico dei dipendenti degli altri comparti del settore pubblico e
privato e alla qualità, e durata dei corsi e, se del caso, al
possesso di una pluriennale esperienza professionale, i criteri e le
modalità per riconoscere come equivalenti ai diplomi universitari,
di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del
1992, e successive modificazioni, ai fini dell’esercizio
professionale e dell’accesso alla formazione post-base, ulteriori
titoli che, conseguiti conformemente all’ordinamento in vigore
anteriormente all’emanazione dei decreti di individuazione dei
profili professionali, non erano stati ritenuti equipollenti ai sensi
del comma 1, dello stesso articolo 4;
Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante
modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione, a
seguito dell’entrata in vigore della quale le materie «professioni» e
«tutela della salute» sono diventate materie ricadenti nella
legislazione concorrente;
Visto il precedente accordo sancito in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano, fra i Ministri della salute,
dell’istruzione, dell’università’ e della ricerca scientifica e le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, recante i criteri
e le modalità per il riconoscimento dell’equivalenza ai diplomi
universitari dell’area sanitaria dei titoli del pregresso
ordinamento, in attuazione dell’articolo 4, comma 2, della legge 26
febbraio 1999, n. 42, in data 16 dicembre 2004 (Rep. Atto n. 2152);
Vista la nota in data 7 luglio 2010, con la quale il Ministero
della salute, d’intesa con il Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, ha trasmesso, ai fini dell’esame in
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Provincie autonome di Trento e di Bolzano, la proposta volta ad
introdurre talune modifiche della disciplina del predetto Accordo del
16 dicembre 2004;
Visto l’accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano, fra il Governo e le Regioni e le Province autonome di Trento
e di Bolzano, concernente i criteri e le modalità per il
riconoscimento dell’equivalenza ai diplomi universitari dell’area
sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione
dell’articolo 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, in
data 10 febbraio 2011 (Rep. Atto n. 17/CSR), ed in particolare
l’articolo 10 che demanda ad un successivo decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri il relativo recepimento, al fine di assicurare
l’immediata e uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale;
Su proposta del Ministro della salute, d’intesa con il Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca

Decreta:
Art. 1
1. È recepito l’accordo raggiunto il 10 febbraio 2011 in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, concernente i criteri e le
modalità per il riconoscimento dell’equivalenza ai diplomi
universitari dell’area sanitaria dei titoli del pregresso
ordinamento, in attuazione dell’articolo 4, comma 2, della legge 26
febbraio 1999, n. 42, riportato in allegato, che è parte integrante
del presente decreto.
Roma, 26 luglio 2011
Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Berlusconi
Il Ministro della salute
Fazio
Il Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca
Gelmini
Allegato
Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome
concernente i criteri e le modalità per il riconoscimento
dell’equivalenza ai diplomi universitari dell’area sanitaria dei
titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell’articolo 4,
comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42. (Rep. Atti n. 17/CSR
del 10 febbraio 2011).

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Nella odierna seduta del 10 febbraio 2011:
Visti gli articoli 2, comma 2, lettera b) e 4, comma 1, del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affidano a questa
Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e
Regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine
di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere
attività di interesse comune;
Visto l’articolo 4, comma 2, della legge 26 febbraio 19992, n.
42, che demanda ad un decreto del Ministro della salute, d’intesa con
il Ministro dell’istruzione, università e ricerca, l’individuazione
di criteri e modalità per riconoscere come equivalenti ai diplomi
universitari dell’area sanitaria, ai fini dell’esercizio
professionale e dell’accesso alla formazione post-base, ulteriori
titoli conseguiti conformemente all’ordinamento in vigore
anteriormente all’emanazione dei decreti di individuazione dei
profili professionali relativi ai diplomi universitari stessi;
Considerato che, in ragione del mutato quadro costituzionale, i
Ministeri della salute e dell’istruzione, dell’università e della
ricerca scientifica e le Regioni e Province autonome hanno a suo
tempo convenuto di dare attuazione alla predetta disposizione di
legge facendo ricorso, anziché al previsto provvedimento
ministeriale, ad un Accordo che è stato perfezionato nel corso della
seduta della Conferenza Stato-Regioni del 16 dicembre 2004 (Rep. Atto
n. 2152);
Vista la nota in data 7 luglio 2010, con la quale il Ministero
della salute ha trasmesso, ai fini dell’esame in Conferenza
Stato-Regioni, la proposta di accordo in oggetto, previamente
concertata con il Ministero dell’università e della ricerca, volta
ad introdurre talune modifiche della disciplina di cui al citato
Accordo del 16 dicembre 2004;
Vista la lettera in data 20 luglio 2010 con la quale tale
proposta è stata diramata alle Regioni e Province autonome;
Considerato che, nel corso della riunione tecnica svoltasi in
data 17 settembre 2010, i rappresentanti delle Regioni e delle
Province autonome hanno avanzato alcune richieste emendative dello
schema di accordo in parola;
Vista la lettera in data 30 settembre 2010, con la quale il
Ministero della salute ha inviato una nuova proposta di accordo che
tiene conto degli approfondimenti condotti nella predetta riunione
tecnica;
Considerato che, in data 4 ottobre 2010, tale nuova stesura è
stata inoltrata alle Regioni ed alle Province autonome;
Vista la nota dell’11 novembre 2010, diramata ai Ministeri
interessati in data 16 novembre 2010, con la quale la Regione Veneto,
Coordinatrice della Commissione salute, ha formulato ulteriori
osservazioni sullo schema di accordo in parola;
Vista la nota in data 7 dicembre 2010, con la quale il Ministero
della salute ha inviato la definitiva versione dello schema di
accordo indicato in oggetto;
Considerato che, con lettera in data 13 dicembre 2010, tale
definitiva versione è stata diramata alle Regioni e alle Province
autonome;
Vista la lettera in data 14 gennaio 2011 con la quale la Regione
Veneto, Coordinatrice della Commissione salute, ha comunicato il
proprio assenso sullo schema di accordo di cui trattasi, nel testo
trasmesso dal Ministero della salute con l’anzidetta nota del 7
dicembre 2010;
Rilevato che, nel corso dell’odierna seduta, il rappresentante
del Ministero dell’economia e delle finanze ha evidenziato l’esigenza
che all’articolo 4, comma 3, dello schema di accordo in parola siano
aggiunte alla fine le seguenti parole: «nonché sul relativo
trattamento economico»;
Considerato che i rappresentanti delle Regioni e delle Province
autonome e del Ministero della salute hanno fatto presente di
ritenere accoglibile la richiesta emendativa come sopra formulata;
Acquisito, nel corso dell’odierna seduta, l’assenso del Governo,
delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano;
Sancisce accordo tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano, nei seguenti termini:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente accordo stabilisce – con riferimento alla
iscrizione nei ruoli nominativi regionali di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, allo stato
giuridico dei dipendenti degli altri comparti del settore pubblico e
privato e alla qualità e durata dei corsi e, se del caso, al
possesso di una pluriennale esperienza professionale – i criteri e le
modalità per il riconoscimento dell’equivalenza ai diplomi
universitari di cui all’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dei titoli
conseguiti conformemente all’ordinamento in vigore anteriormente
all’emanazione dei decreti di individuazione dei profili
professionali relativi ai diplomi universitari stessi.
2. Il riconoscimento dell’equivalenza di cui al comma 1 è
attribuito ai soli fini dell’esercizio professionale, sia subordinato
sia autonomo.
3. Fermo restando quanto stabilito dai decreti ministeriali di
equipollenza emanati ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge n. 42
del 1999, possono essere presi in considerazione, ai fini
dell’equivalenza, esclusivamente i titoli conseguiti entro la data di
entrata in vigore della legge 26 febbraio 1999, n. 42.
Art. 2.
Criteri di valutazione
1. Il titolo oggetto della richiesta di equivalenza ad un diploma
universitario è valutato, in ogni caso, sulla base dei seguenti
parametri:
a) durata del corso di formazione regolarmente autorizzato
dagli enti preposti allo scopo;
b) esperienza lavorativa.
2. Ad ogni parametro, in relazione al suo valore, viene
attribuito un punteggio ricavato dalle tabelle contenute
nell’allegato A del presente accordo, secondo le indicazioni di cui
ai successivi commi.
3. Nella durata del corso di formazione si computano sia le ore
di formazione teorica sia le ore di formazione pratica. Se non è
raggiunto il limite minimo di durata di 750 ore complessive annue, il
punteggio attribuito a questo parametro è ridotto, calcolandolo in
proporzione al numero di ore di formazione effettivamente svolte per
singolo anno.
4. L’esperienza lavorativa, per essere oggetto di valutazione,
deve essere riferibile ad una attività coerente o comunque
assimilabile a quella prevista per la figura professionale per la
quale si chiede l’equivalenza. Tale attività deve essere stata
svolta per un periodo di almeno un anno, anche non continuativo,
negli ultimi cinque anni antecedenti alla data di stipula del
presente accordo e deve essere attestata con una dichiarazione del
datore di lavoro, dalla quale risultino le date, la durata, le
attività e le eventuali qualifiche ricoperte. La predetta
dichiarazione può essere integrata o sostituita da una dichiarazione
dell’interessato con allegata copia del libretto di lavoro, dalla
quale risultino le date, la durata, le attività e le eventuali
qualifiche ricoperte. Nel caso di attività lavorativa non
subordinata, la dichiarazione di cui alla precedente alinea, è
sostituita da autocertificazione integrata dalla seguente
documentazione:
a) certificazione del possesso di partita I.V.A riferita agli
anni di attività dichiarata;
b) dichiarazione dei redditi riferita a tutti gli anni di
esperienza dichiarata;
c) eventuale copia dei contratti di collaborazione.
Art. 3.
Attribuzione punteggio
1. La valutazione del titolo viene effettuata sommando i punteggi
risultanti dall’applicazione dei parametri di cui all’allegato A.
Qualora la somma dei punti conseguiti sia di almeno 12, il titolo è
riconosciuto equivalente. Qualora la somma dei punti non raggiunga il
limite minimo di 6 punti, il titolo non può essere dichiarato
equivalente. Qualora il punteggio sia inferiore a 12 punti ma
superiore a 6, si rimanda alla effettuazione di un percorso di
compensazione formativa stabilito in base a criteri individuati dal
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Art. 4.
Finalità ed effetti del riconoscimento
1. Il riconoscimento dell’equivalenza è effettuato ai fini
dell’esercizio professionale, sia subordinato che autonomo.
2. L’accesso alla formazione post-base è comunque subordinato al
possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.
3. Il riconoscimento dell’equivalenza non produce, per il
possessore del titolo, alcun effetto automatico sulla posizione
funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del
titolo nei rapporti di lavoro già instaurati al momento del
riconoscimento, nonché sul relativo trattamento economico.
Art. 5.
Titoli ammessi alla procedura di valutazione
1. I titoli che possono essere ammessi alla valutazione ai fini
del riconoscimento dell’equivalenza devono essere stati conseguiti
conformemente all’ordinamento in vigore anteriormente all’emanazione
dei decreti di individuazione dei profili professionali relativi ai
diplomi universitari stessi, nei termini previsti dal decreto
legislativo n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni, e
iniziati entro il 31 dicembre 1995.
2. Fermo restando quanto sancito dai decreti ministeriali di
equipollenza emanati ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge 26
febbraio 1999, n. 42, sono ammissibili all’istruttoria e alla
successiva valutazione i titoli conseguiti anteriormente al 17 marzo
1999, data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 1999, n. 42
che, in conformità all’ordinamento allora vigente, abbiano
consentito l’esercizio professionale.
Art. 6.
Titoli esclusi dalla procedura di valutazione
1. Non sono valutabili ai fini del riconoscimento
dell’equivalenza di cui al presente accordo i seguenti
titoli/diplomi/attestati/qualifiche comunque denominati e da chiunque
rilasciati:
a) Infermiere generico (legge 29 ottobre 1954, n. 1046, art. 6
D.P.R. n. 225/74);
b) Infermiere psichiatrico (art. 24 del R.D. 16/08/1909, n.
615, legge 29 ottobre 1954, n. 1046);
c) Puericultrice (articoli 12 e 13 legge 19 luglio 1940, n.
1098);
d) Ottici (titoli di abilitazione e diplomi di maturità
professionale: art. 99 T.U.L.S. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, decreti
Ministro della sanità 23 aprile 1992 e 28 ottobre 1992);
e) Odontotecnici (titoli di abilitazione e diplomi di maturità
professionale: art. 99 T.U.L.S. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, decreti
Ministro della sanità 23 aprile 1992 e 28 ottobre 1992);
f) Addetti/assistenti alla poltrona dentistica/odontoiatrica;
g) Titoli di massofisioterapista conseguiti dopo l’entrata in
vigore della legge 26 febbraio 1999, n. 42;
h) Massaggiatori (art. 99 T.U.L.S. R.D. 27 luglio 1934, n.
1265);
i) Capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (art. 99
T.U.L.S. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265);
j) Massaggiatori sportivi (legge 26 ottobre 1971, n. 1099,
sulla «Tutela sanitaria delle attività sportive, decreto 5 luglio
1975 del Ministero per la sanità);
k) titoli universitari rilasciati dalla Facoltà di
Pedagogia/Scienze della Formazione per educatore professionale
conseguiti dopo l’entrata in vigore della legge 26 febbraio 1999, n.
42;
l) titoli universitari ISEF, Scienze Motorie;
m) titoli di operatore strumentista (C.C.N.L. ANISAP);
n) diplomi di infermiera volontaria di Croce Rossa che, con la
legge del 4 febbraio 1963, n. 95, furono equiparati al certificato di
abilitazione all’esercizio dell’arte ausiliaria di infermiere
generico;
o) titoli rilasciati agli infermieri militari previsti
dall’ordinamento del personale civile dello Stato dal Decreto del 25
febbraio 1971, n. 124, articolo 10 e dal D.M. n. 19 del 12 dicembre
1990.
Art. 7.
Procedura
1. La procedura per il riconoscimento dell’equivalenza si avvia
su istanza dell’interessato, che deve essere inoltrata alla Regione o
Provincia autonoma che ha formalmente autorizzato e svolto sul
proprio territorio il corso al termine del quale è stato conseguito
il titolo di cui si chiede la valutazione ai fini dell’equivalenza.
2. Ogni Regione e Provincia autonoma adotterà le forme di
pubblicità che riterrà più idonee in ordine alle modalità di
presentazione delle istanze.
3. Ogni Regione e Provincia autonoma cura la fase iniziale
dell’istruttoria relativamente ai titoli i cui corsi di formazione
sono stati formalmente autorizzati nel proprio territorio,
trasmettendo successivamente gli atti al Ministero della Salute.
4. Ai fini dell’espletamento dell’istruttoria di cui al
precedente comma 3, le Regioni e le Province Autonome interessate
compilano le schede di cui al Modello A ed al Modello B, che formano
parte integrante del presente Accordo.
5. Ricevuta la documentazione dalla Regione o Provincia autonoma
procedente, il Ministero della Salute indice una Conferenza di
servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto
1990, n. 241, cui partecipano un rappresentante del Ministero della
salute, un rappresentante del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, un rappresentante delle Regioni
nominato dalla Commissione Salute, e un rappresentante per ogni
Regione o Provincia autonoma. In ogni caso, dovrà essere presente un
rappresentante della Regione o Provincia autonoma che ha curato la
fase iniziale dell’istruttoria.
6. Nell’ambito della Conferenza di servizi può essere sentito
anche un rappresentante designato dall’Ordine o Collegio
professionale ove esistenti, ovvero dalle Associazioni maggiormente
rappresentative della professione sanitaria a cui i titoli per i
quali viene richiesta l’equivalenza si riferiscono.
7. La Conferenza di servizi valuta le istanze sulla base dei
criteri e dei parametri di cui al presente accordo.
8. La Conferenza di servizi ha facoltà di organizzare i propri
lavori secondo le modalità operative e le priorità che riterrà
opportuno individuare.
9. La Conferenza di servizi non viene convocata qualora si sia
già pronunciata su fattispecie identiche a quelle oggetto di
valutazione. In tal caso il Ministero della salute procede tenendo
conto delle determinazioni già adottate.
Art. 8.
Termini
1. Il procedimento per la valutazione delle istanze deve essere
concluso con un provvedimento espresso entro e non oltre 180 giorni
dalla data del suo avvio, che decorre da quando l’istanza
dell’interessato è ricevuta dalla Regione o Provincia autonoma di
riferimento.
2. La trasmissione degli atti al Ministero della Salute deve
essere effettuata dalle Regioni e dalle Province autonome entro e non
oltre 100 giorni dall’avvio del procedimento.
Art. 9.
Clausola di invarianza
1. Con il presente accordo non si dà luogo a nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 10.
Recepimento
1. Il presente accordo è recepito con Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della salute,
d’intesa con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca.
Art. 11.
Abrogazioni
1. L’Accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2004, rep. n. 2152,
recante i criteri e le modalità per il riconoscimento
dell’equivalenza ai diplomi universitari dell’area sanitaria dei
titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell’art. 4, comma 2
della legge 26 febbraio 1999, n. 42, è abrogato.
Il presidente: Fitto
Il segretario: Siniscalchi

(il documento formale è pubblicato in gazzetta ufficiale)

TARIFFARIO Fisioterapia

Questo è il Tariffario consigliato dal Portale dei Fisioterapisti

 

PRESTAZIONE Tariffa Euro
Consulenza Professionale (colloquio informale con il professionista) 30,00
Valutazione Riabilitativa (elaborazione di una Diagnosi Funzionale e del relativo piano di trattamento) 40,00
 

 
RIEDUCAZIONE FUNZIONALE
Cinesiterapia segmentaria (30 minuti) 25,00
Terapie Manuali e Miofasciali (30 minuti) 35,00
Riabilitazione Neuromotoria (40 minuti) 40,00
Riabilitazione Respiratoria (30 minuti) 30,00
Riabilitazione Cardiologica (30 minuti) 30,00
Riabilitazione Uroginecologica (30 minuti) 40,00
Riabilitazione in Acqua (30 minuti – individuale) 30,00
Riabilitazione/Educazione Psicomotoria (30 minuti – individuale) 30,00
Riabilitazione in gruppo (40 minuti – per seduta) (max 6 persone) 12,00
Valutazione Ausili/ Protesi/Ortesi 40,00
Confezionamento Ortesi/Termoplastici/Split (escluso materiale) 25,00
Bendaggio Funzionale (escluso materiale) 22,00
Taping Terapeutico (nastri adesivi – 50cm) 25,00
Rieducazione Posturale individuale (40 minuti) 30,00
Rieducazione Posturale in gruppo (40 minuti) (max 6 persone) 12,00
   
MASSOTERAPIA
Massoterapia Distrettuale (15 minuti) 15,00
Linfodrenaggio Manuale (40 minuti) 40,00
   
TERAPIE FISICHE E STRUMENTALI
Elettroterapia Antalgica (Ionoforesi, Tens, Galvanica, Diadinamica, Interferenziali) – (30 minuti) 10,00
Elettroterapia di Stimolazione (20 minuti) 10,00
Ultravioletti,Infrarossi, Crioterapia Radar,Marconi (15 minuti) 10,00
Ultrasuonoterapia a massaggio (10 minuti) 15,00
Trazioni vertebrali elettro-meccaniche (20 minuti) 20.00
Pressoterapia (30 minuti) 25,00
Laserterapia I.R./He/Nd-Yag (10 minuti) 20,00
Magnetoterapia – Biorisonanza (25 minuti) 20,00
Aerosol/Inalazioni (20 minuti – escluso farmaco) 12,00
Ipertermia (15 minuti) 15,00
Diatermia (15 minuti) 20,00
Rieducazione Isocinetica (20 minuti) 20,00
   
Collaborazione Professionale Strutture Pubbliche/Private (tariffa oraria) 25,00
   

 

LE TERAPIE DOMICILIARI potranno prevedere un compenso kilometrico pari a 0,25 Euro a Km

Riab Info 03.08.2011

RIAB  INFO

Aperiodico del’IPY

Newsletter del 3 agosto 2011

Anno IX°  n° 16

 

le ultime news di Riab Info

 

Ci si può iscrivere a Riab Info inviando una e-mail a riab.info@libero.it

Graditi i commenti di chi ci legge.

ALLARGATE AD ALTRI LE NEWS DI RIAB INFO  “ FATELE GIRARE”

la redazione.

 

ORDINI, UN PASSO IN AVANTI

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RIAB INFO, è senz’altro positivo il fatto che le forze politiche, all’unanimità, abbiano deciso di licenziare, in Commissione Sanità del Senato, il ddl sugli Ordini.

Registriamo positivamente come, almeno questa volta, la legge non preveda nessuna delega. Questa, infatti, portò, nei precedenti tentativi di istituire gli Ordini, all’affossamento del tutto.

Quanto successo è’ sicuramente un passo in avanti, ma non possiamo nasconderci il fatto che il traguardo sia ancora lontano, visto che di passi, questo provvedimento, ne dovrà fare ancora almeno altri tre e, visto il clima politico e le difficoltà nelle quali versa il Paese, l’obiettivo non pare proprio a portata di mano.

Visto però che da noi di miracoli se ne dovranno fare molti e in molti settori, per modernizzarci, speriamo che, quanto accaduto, sia uno dei necessari passaggi.

Comunque sia continueremo, vigili, a seguire l’iter del provvedimento.

A seguire i comunicati del  Co.N.A.P.S., dell’Ansa e le dichiarazioni di voto al provvedimento.

 

RIAB INFO, dal sito Co.N.A.P.S.

APPROVATO IN SENATO IL DDL 1142

COMUNICATO STAMPA

APPROVATO IN SENATO IL DDL 1142
LE PROFESSIONI SANITARIE AVRANNO GLI ORDINI PROFESSIONALI

Roma, 3 agosto 2011 – La XII Commissione Igiene e sanità del Senato ha approvato all’unanimità il ddl 1142. Il disegno di legge – che porta come prima firma quella di Rossana Boldi – istituisce gli ordini e gli albi delle professioni sanitarie, infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione garantendo maggiormente la salute dei cittadini, ponendo un serio ostacolo all’abusivismo e promuovendo la qualità delle prestazioni erogate.

“Ieri – spiega il presidente, Antonio Bortone, in una missiva inviata oggi a tutti i presidenti delle associazioni – è stato compiuto un ulteriore passo verso il completamento di un percorso iniziato quasi venti anni fa e che tutte le professioni sanitarie attendevano da tempo. La nostra determinazione ci ha permesso di raggiungere il 50% del risultato in un ramo del Parlamento; raggiungeremo l’obiettivo completo con l’approvazione in deliberante del provvedimento ovvero una sua rapida calendarizzazione in Aula per il definitivo licenziamento da parte del Senato. Sarà proprio da questo punto che riprenderemo il discorso dopo l’estate. Stesso intenso lavoro seguirà nell’altro ramo del Parlamento. Il percorso è ancora in salita, persiste tuttora un drammatico ritardo, ma l’aver smobilitato il ddl dalla “palude” delle Commissioni che lo hanno ricevuto in analisi rappresenta per noi un risultato gratificante, che ci incoraggia a perseverare nella strategia intrapresa. Per ora un sentito ringraziamento va a tutti coloro che hanno creduto nella politica associativa e hanno indirizzato le loro energie e risorse per questo comune obiettivo”.

 http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=4995
Ufficio stampa Conaps
Tel. 349.6355598

scarica il resoconto di seduta della XII Commissione
scarica il comunicato stampa della Sen. Boldi

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DALL’ANSA

 

SANITA’: COMM. SENATO,APPROVATO DDL SU PROFESSIONI SANITARIE ISTITUITI UNA VENTINA DI NUOVI ALBI PER 400MILA OPERATORI

(ANSA) – ROMA, 2 AGO – Sono circa una ventina i nuovi albi e ordini di professioni sanitarie, tra cui ostetrica, ortottista, logopedista, infermiere e infermiere pediatrico, che vengono istituite con il disegno di legge approvato questo pomeriggio dalla commissione sanita’ del Senato. Il testo, votato all’unanimita’, ha iniziato il suo iter parlamentare nel 2008 e dopo il rallentamento presso la commissione Bilancio, che ha dato il suo ok a fine giugno, adesso dovra’ arrivare all’Aula del Senato. Gli albi riguardano le professioni non mediche, dunque quelle infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, tra cui anche l’igienista dentale, l’educatore professionale, il terapista occupazionale e il dietista.

”Complessivamente sono oltre 400mila gli operatori professionali coinvolti – spiega Antonio Tomassini, presidente della commissione – Con questo provvedimento inoltre e’ stato anche stabilito il percorso, formativo, burocratico e sanzionatorio, per i nuovi profili sanitari che potrebbero sorgere in futuro, senza dunque bisogno di una nuova legge”.  

”Grande soddisfazione – aggiunge Rossana Boldi (Lega), prima firmataria del provvedimento – per l’approvazione  all’unanimita’ di un ddl che garantisce la salute dei cittadini, pone un serio ostacolo all’abusivismo e promuove la qualita’ delle prestazioni erogate”.

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Legislatura 16º – 12ª Commissione permanente – Resoconto sommario n. 276 del 02/08/2011
IN SEDE REFERENTE


(1142) BOLDI ed altri. – Istituzione degli ordini e albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico – sanitarie e della prevenzione

(573) CAFORIO ed altri. – Nuove norme in materia di ordini ed albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico – sanitarie e della prevenzione, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento.

(Seguito e conclusione dell’esame congiunto)
(omissis)

Si passa quindi alle dichiarazioni di voto sul conferimento del mandato alla relatrice a riferire favorevolmente all’Assemblea.

Il senatore BOSONE (PD) esprime, a nome del suo Gruppo, un giudizio positivo sul complesso del provvedimento in titolo, trattandosi a suo avviso di un intervento normativo di indubbio rilievo, poiché al riconoscimento delle professionalità in campo sanitario si aggiunge la garanzia per il paziente circa la qualità dell’attività svolta, non soltanto in ambito ospedaliero, ma anche a livello libero professionale, con particolare riferimento all’assistenza domiciliare. Ritiene quindi prioritario configurare gli ordini professionali quale punto di riferimento per le esigenze di professionalità reclamate dai pazienti. Oltretutto, si tratta di professioni per le quali è richiesto il conseguimento di uno specifico corso di laurea, ragione per cui gli ordini professionali costituiscono anche il naturale completamento rispetto ad un processo formativo già definito.

Coglie tuttavia l’occasione per esprimere talune perplessità, di cui sono ampia testimonianza le proposte emendative presentate dal suo Gruppo e che non hanno trovato accoglimento: paventa in particolare il rischio di un’eccessiva proliferazione di ordini professionali, cui si sarebbe potuto ovviare mediante l’accorpamento di più professioni e la successiva articolazione interna in distinti albi professionali. In questo quadro, nel richiamare i contenuti dell’Atto Camera n. 4274 in merito al riordino delle professioni sanitarie mediche, esprime l’auspicio che la seconda lettura possa costituire l’occasione per riaprire una riflessione in merito a taluni aspetti problematici che residuano relativamente alla disciplina in esame. Coglie altresì l’occasione per svolgere alcune considerazioni sull’utilità dell’esame di Stato, tenuto conto che per quanto riguarda le professioni sanitarie non mediche il corso universitario è direttamente abilitante per l’accesso all’ordine professionale di riferimento.

Rileva quindi il suo vivo compiacimento per l’accoglimento della proposta emendativa 6.100, inteso ad una più compiuta modernizzazione degli ordini attraverso lo scambio di informazioni tra professionisti e verso l’utenza, nella prospettiva di trasformare il sistema ordinistico quanto più possibile in un servizio reso in favore del cittadino. Con l’occasione lamenta il mancato accoglimento degli emendamenti volti a sancire l’impegno degli organismi ordinistici nella formazione, poichè a suo giudizio, al di là dei programmi ministeriali di Educazione continua in medicina (ECM), l’ordine professionale deve arricchirsi di una funzione formativa, non soltanto in merito agli aspetti tecnico-sanitari, ma anche ai profili normativi per lo svolgimento dell’attività professionale.

Alla luce delle considerazioni espresse, nonostante le perplessità formulate e nell’auspicio di poter avviare una riflessione organica nel corso del menzionato disegno di legge governativo, esprime il voto favorevole del suo Gruppo, cogliendo altresì l’occasione per riconoscere l’importanza del ruolo svolto dalle professioni sanitarie contemplate dalla proposta legislativa in titolo.

Il senatore CAFORIO (IdV) esprime ampia soddisfazione per la conclusione dell’iter legislativo in Commissione, richiamando l’esigenza ineludibile di completare un percorso normativo che si trascina ormai da due legislature. Nonostante si sia trattato di un esame assai complesso, occorre altresì l’impegno di tutte le forze politiche per facilitarne l’iter anche presso l’altro ramo del Parlamento. Osserva infine come l’esigenza prioritaria sia quella di assicurare la soddisfazione del paziente, soprattutto per contrastare il fenomeno dell’abusivismo nell’esercizio di professioni sanitarie, le quali potranno finalmente trovare una loro propria e definitoria regolamentazione.

Il senatore D’AMBROSIO LETTIERI (PdL), dopo aver rilevato con soddisfazione come un disegno di legge di iniziativa parlamentare abbia concluso il suo iter in Commissione, coglie l’occasione per esprimere apprezzamento per il lavoro svolto dalla relatrice nel riassumere i temi centrali del dibattito sull’utilità degli ordini professionali in un rapporto dialettico e costruttivo tra maggioranza e opposizione, dichiarandosi altresì sicuro che nel corso dell’esame in Assemblea potrà registrarsi la necessaria convergenza su ulteriori spunti di riflessione.

La disciplina organica che si propone è volta a superare la dicotomia tra le professioni sanitarie rappresentate in ordini e quelle di cui sono prive, rilanciando altresì la funzione stessa di tali organismi nello svolgimento del ruolo ausiliario in termini di garanzia, vigilanza e rispetto delle norme deontologiche, impedendo allo stesso tempo la percezione di voler tutelare indebite forme di corporativismo. In particolare, avverso l’abusivismo professionale si prevede l’istituzione di un organo terzo di disciplina interna improntato ai principi di terzietà, ferma restando la garanzia di trasparenza dell’attività svolta, di tutela delle minoranze e di pari opportunità di accesso. Conclude quindi esprimendo l’auspicio che anche l’esame dell’Atto Camera n. 4274, nella parte recante la delega per la revisione dell’ordinamento delle discipline sanitarie, sia contraddistinto da analogo spirito nella prospettiva di improntare l’intero sistema ordinistico ad una veste nuova e più credibile.

Il senatore FOSSON (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI), nel dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo, osserva come il disegno di legge in titolo costituisca un intervento di indubbia rilevanza per la modernizzazione del sistema sanitario nazionale, contribuendo ad una maggiore chiarezza nella funzione degli ordini professionali e ad assicurare più ampie garanzie di tutela per i pazienti. Coglie l’occasione per esprimere il vivo ringraziamento nei confronti della relatrice per aver accolto le istanze promananti dalle regioni di ridotte dimensioni, nell’eliminazione del numero minimo di iscritti ai fini dell’istituzione di ordini professionali a valenza regionale.

La senatrice BOLDI (LNP), intervenendo per dichiarazione di voto favorevole, rileva come si sia compiuto un significativo passo in avanti nel percorso di sistematizzazione delle professioni sanitarie, iniziato con la legge n. 502 del 1992 e proseguito con la legge delega n. 43 del 2006, di cui è stata relatrice ed il cui testo – tiene a precisare – fu la risultante delle proposte presentate a firma dell’allora presidente Tomassini e della senatrice Bettoni Brandani. Nonostante la legge di delega sia rimasta tuttavia inattuata per scadenza dei termini, essa ha assunto un’importante valenza nel sancire il principio della regolamentazione delle professioni sanitarie e nell’istituzione della funzione di coordinamento. In questo quadro, la disciplina in esame costituisce la punta più avanzata di tale indirizzo in quanto, anzichè ricorrere allo strumento della delega, provvede direttamente all’istituzione nel dettaglio degli ordini professionali necessari. Si tratta a suo giudizio di un nodo cruciale per il Servizio sanitario nazionale, nell’ottica di tutelare i professionisti e la salute del cittadino-utente dai fenomeni dell’abusivismo professionale. Coglie quindi l’occasione per sottolineare come la liberalizzazione delle professioni intellettuali non passi attraverso l’abolizione dell’ordine professionale di riferimento, ma esclusivamente garantendo il libero accesso attraverso corsi di laurea abilitanti, il cui unico limite è costituito dal numero chiuso connesso alla disponibilità didattica dei corsi universitari.

Dopo aver ringraziato i cofirmatari, la relatrice Bianconi, il Presidente, il ministro Fazio – che ha sostenuto la positiva conclusione dell’iter parlamentare – esprime l’auspicio di una convergenza unanime di tutte le forze politiche, raccomandando altresì il sollecito esame in Assemblea.

La Commissione conferisce quindi mandato alla relatrice a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 1142, come modificato per effetto degli emendamenti accolti, chiedendo altresì l’autorizzazione alla relazione orale. Autorizza altresì la relatrice ad apportare le modificazione di coordinamento formale che si dovessero ritenere necessarie, con l’assorbimento del disegno di legge n. 573.

Il presidente TOMASSINI interviene per esprimere un sentito ringraziamento rivolto alla relatrice Bianconi, ai firmatari dei disegni di legge in titolo, nonché al ministro Fazio. Nel sottolineare il rilevante contributo offerto dalla maggioranza e dall’opposizione, rammenta l’impegno ad assicurare un celere iter in Assemblea

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RIAB INFO è ritornato in rete l’annuario della riabilitazione http://annuarioriabilitazione.it

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RIAB INFO,  novità per il corso di Laurea in medicina e per la durata dei corsi di specializzazione. Fisiatria, ad esempio, passa da cinque a tre anni. Ecco come commenta la notizia  Doctor News del 29 luglio.

Medicina: nuova laurea con specializzazione più breve

Il percorso di studi sarà più corto, la specializzazione durerà un anno in meno, ci sarà la possibilità di svolgere il dottorato contemporaneamente alla specializzazione e il tirocinio di tre mesi che oggi si svolge dopo la laurea sarà incorporato nella stessa. Sono queste le principali novità della riforma del corso di studi di medicina illustrate ieri, a Palazzo Chigi, dai ministri dell’Istruzione, Mariastella Gelmini e della Salute, Ferruccio Fazio. «Si tratta di una riforma strutturale» ha spiegato Fazio «che consente l’ingresso dei giovani nel lavoro con grandissimo anticipo immettendoli nel Servizio sanitario nazionale, anche se con contratti a termine e ciò ci mette in linea con gli altri paesi industrializzati». La durata dei corsi di specializzazione viene avvicinata a quella europea: le specialità chirurgiche passano da 6 a 5 anni, quelle mediche da 5 a 4 anni o 3 per alcune aree particolari. Continua, inoltre, un lavoro di selezione per garantire che soltanto le sedi più qualificate dal punto di vista scientifico possano ospitare le scuole di specializzazione (in 3 anni si è passati da 1.800 a 1.100 scuole). Attualmente ci sono 4 medici ogni 1.000 abitanti a fronte di una media Ocse di 3,3, come ha ricordato Fazio: «Con le nuove regole la nostra media scenderà a 3,5 rimanendo dunque ancora superiore a quella Ocse. Il numero di medici che escono dalle facoltà a numero chiuso copre le necessità del Paese e non riteniamo – ha concluso Fazio – di aver bisogno di nuovi medici». D’intesa con il Consiglio universitario nazionale (Cun) saranno definiti ordinamenti delle scuole che prevedano una maggiore partecipazione degli specializzandi all’attività professionale, con un modello 2+2 o 3+2 e cioè con una prima metà di formazione più teorica, seguita da una seconda metà dedicata all’attività diretta dello specializzando. In sostanza, dopo due o tre anni di specializzazione, lo studente potrà cominciare a lavorare all’interno dell’ospedale. Altra novità è la possibilità di svolgere durante l’ultimo anno di specializzazione anche il dottorato, per accorciare ulteriormente il percorso di studi ed entrare nel mondo del lavoro ancora più rapidamente. Per quanto riguarda il raggiungimento della laurea, l’intenzione dell’Italia è quella di confermare la durata di 6 anni del percorso, mentre il tirocinio valutativo di tre mesi, oggi previsto dopo la laurea, dovrebbe essere incorporato nella stessa. L’esame di laurea, quindi, inglobando anche l’esame di Stato, permetterebbe di conseguire una laurea “abilitante”. «Questa scelta, però» ha precisato Gelmini «dovrà avvenire, previo confronto in sede europea, dove è già in atto il dibattito, in modo da garantire l’uniformità delle scelte del nostro ordinamento con quelle dell’Europa». Quando otterrà il via libera comporterà un consistente risparmio di tempo: oggi, infatti, lo studente che si laurea a febbraio del sesto anno, quindi in corso, non può concorrere alle prove di ammissione per le scuole di specializzazione che si svolgono a marzo poiché deve ancora svolgere il periodo di tirocinio. Di fatto, dunque, lo studente perde un intero anno prima di poter partecipare al concorso di specializzazione. «Riusciremo a coniugare due esigenze: il rafforzamento della qualità e il risparmio di tempo da parte degli studenti» ha aggiunto il ministro Gelmini.

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RIAB INFO, dal Gazzettino, edizione di Pordenone del 21 luglio. Un “botta e risposta” alle improvvide dichiarazioni di un assessore regionale sui servizi e dirigenze di area. A seguire l’articolo del quotidiano e la risposta al giornale.

Dirigenti assunti. Bocciata l`Ass 6

PORDENONE – L`Ass 6 dovrà sospendere temporaneamente

la delibera con la quale il direttore Giuseppe Tonutti aveva

disposto l`assunzione di cinque dirigenti infermieristici.

A comunicarlo è stato il consigliere regionale del Pd, Paolo

Pupulin, dopo aver avuto la segnalazione da parte dell`assessore

regionale Kosic dell`invio della disposizione al direttore

generale dell`Azienda territoriale. «Al fine di evitare l`assunzione

di determinazioni in violazione di legge che renderebbero privi

di effetto i provvedimenti medesimi e fino a definitivo chiarimento

sull`argomento – scrive l`assessore a Tonutti – c`è la necessità

di sospendere, in via cautelare, l`attuazione di atti già assunti

al riguardo come di ogni iniziativa correlata all`assunzione di dirigenti

infermieristici». La vicenda aveva avuto molto eco. Nel mirino

era finito il direttore dell`Ass 6 che aveva scelto, anziché

assumere infermieri “semplici” in grossa carenza di di organico,

di optare per cinque dirigenti inferimeristici. Da qui le proteste

di Pupulin che aveva presentante una nota all`assessore regionale.

Ieri la decisione di bloccare l`atto di Tonutti. «Finalmente

dopo tanto tempo ed altrettante sollecitazioni ho avuto la

fortuna di ricevere dall`assessore regionale e dal direttore

centrale Basaglia, con l`ufficialità della firma congiunta,

una risposta precisa rispetto alla mia denuncia sull`assunzione

di ben 5 dirigenti infermieristici, delibera contestata puntualmente da tutte le organizzazioni sindacali sia per questioni di merito che di legalità. Nel merito spiega Pupulin – perché sarebbe stato grandemente preferibile in

un periodo di “vacche magre” per la sanità, dare priorità all`assunzione

di personale operativo, di cui anche in questi giorni si è

denunciata la carenza, piuttosto che quello dirigenziale di

cui non se ne sentiva il bisogno. Per motivi di legittimità,

perché si è deciso di utilizzare impropriamente vecchie graduatorie,

scelta che pregiudica la possibilità di infermieri, magari

già operanti nella sanità pordenonese, in possesso dei requisiti

specifici di poter partecipare ad un concorso pubblico con

il fine neanche troppo recondito di favorire personale affine

all`attuale dirigenza. Dalla lettura del testo della lettera

- va avanti Pupulin – si comprende la totale sconfessione politica

e la messa in discussione della delibera dell` Asso. Il mio

invito è, conseguentemente, di avviare subito il processo di

assunzione di personale operativo, che manca in troppi servizi

sul territorio, come continuamente denunciato dai rappresentanti

del personale soprattutto nel Distretto Nord, Maniago e Spilimbergo”

Signor Direttore de’ Il Gazzettino (edizione di Pordenone)

Hanno dell’incredibile, se non del demagogico, le affermazioni del Consigliere regionale Paolo Pupulin, che ho letto sulla vostra edizione di Pordenone del 21 luglio. Pensare che l’ASS di Tonutti debba tornare sui suoi passi e bloccare l’assunzione di 5 dirigenti di area infermieristica solo perchè, in un periodo di vacche magre, sarebbe stato meglio assumere “infermieri semplici”, oltre a non fare un buon servizio alla realtà dei fatti, rischia di fare solo confusione. Queste affermazioni, poi, suonano quantomeno strane ai professionisti afferenti alle aree infermieristico-ostetriche, tecnico sanitarie, di riabilitazione e prevenzione. Tutti sanno, infatti, che, come recita la legge istitutiva dei Servizi e delle Dirigenze di area, la 251/00, questi Dirigenti con Laurea quinquennale, vengono assunti, praticamente a costo zero, con manovre compensative sulla pianta organica dell’area dirigenziale e non del comparto. Continuando su questa strada, appena prenderà piede la gran balla della futura carenza di personale medico, ora al 3,7 per mille abitanti e nel 2018 ancora al 3,5, cioè abbondantemente al di sopra di quel 3,1 per mille che è l’attuale media europea, che faranno in Friuli? Con la stessa logica bloccheranno l’assunzione di infermieri a favore dei medici? Non è forse meglio intervenire per tempo, come mi pare stesse facendo Tonutti, “ sull’organizzazione, alla luce dei livelli di istruzione e formazione raggiunti dalle altre professioni sanitarie” creando per l’appunto Dirigenze e Servizi per area o più semplicemente assumendo personale di comparto, se serve, senza per questo pensare che si debbano bloccare le assunzioni nell’area della dirigenza? Insomma non si confondano le capre con i cavoli.

Gianni Melotti fisioterapista

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RIAB INFO, mentre sulla rete si trovano le notizie più disparate e qualcuno sta preparando la rivoluzione per il 20 settembre a Roma, proviamo a tornare con i piedi per terra. A questo scopo si pubblicano questi  articoli apparsi su Riabilitazione Oggi di giugno.

MFT POST 96, SORTE APPESA AL PRONUNCIAMENTO DEL CdS

di Gianni Melotti

Se i problemi dei massofisioterapisti, formatosi dopo il 1996, fossero solo quelli di un «bersagliamento su internet», come ha scritto uno di loro su un quotidiano locale, non ci sarebbe di che preoccuparsi. Comunque sia, senza voler scomodare troppa magistratura amministrativa, sembra che una certa interpretazione delle leggi, che per noi fisioterapisti sono ormai chiare, incominci a trovare consenso anche tra i giudici. Infatti, pur tra alcuni svarioni, ai quali siamo abituati, come una recente sentenza del CdS, il cui giudizio verrà sicuramente corretto in sede di discussione di un nostro ricorso contro la sentenza n. 5 del Tar di Perugia, l’orientamento, che sta venendo avanti, è quello confermato a Perugia secondo il quale: «Come esposto, in base all’articolo 1, della legge 43/2006, la soppressione delle figure professionali sanitarie non più attuali deriva automaticamente dalla mancata inclusione nell’elenco di quelle espressamente riconosciute dal d.m. 29 marzo 2001», tra le quali non figura più il Mft. Ricordo che, su questa sentenza, non è stata accolta una richiesta di sospensiva dell’Aifi, che, come ho appena detto, è ora ricorsa al Consiglio di Stato perché chiarisca che il titolo, rilasciato da istituti privati, non ha alcun valore giuridico-abilitante, ma sia solo di tipo culturale. Sulla stessa lunghezza d’onda anche il Tar di Catania nel 2009: «In attuazione del richiamato art. 6 (comma 3 del Dlgs 502/92 ndr), i corsi per Mft sono stati soppressi a decorrere dal 1° gennaio 1996, ad eccezione di quelli per “Mft non vedenti”, fatti salvi con DM Sanità 10 luglio 1988, che li ha espressamente prorogati». Parlare poi di un doppio canale formativo in riabilitazione, uno universitario e l’altro no, mi pare, svarioni a parte, un azzardo dopo quanto si legge anche nella recente sentenza n. 676 del 9 marzo 2011 del Tar di Milano: «Tutte le altre tipologie di impiego nel settore (della riabilitazione ndr) sono state considerate soppresse, così come i relativi corsi di formazione, salvo l’eventuale riordino in base alla nuova normativa sull’ordinamento universitario (omissis), per cui se ne può concludere che l’unica figura professionale ormai ammessa dall’ordinamento nell’indicato settore di attività è quella di fisioterapista». Insomma un gran guazzabuglio e, se è di tutta evidenza che i Mft triennali pre 1996 sono da considerarsi a tutti gli effetti fisioterapisti, e i biennali pre ’96 potrebbero esserlo a breve, grazie ad un recente accordo raggiunto il 10 febbraio in Conferenza Stato- Regioni, la cosa non è così chiara per gli altri. Infatti su chi ha conseguito il titolo successivamente al 17 marzo 1999 pende la spada di Damocle del Consiglio di Stato chiamato a dire la parola finale sulla validità dei titoli stessi. È lo stesso Ministero della salute a dare questa chiave di lettura quando, a luglio dello scorso anno, arriva a dire che: «La questione delle competenze delle figure professionali che operano nel settore di cui trattasi, è attualmente in fase di valutazione da parte della magistratura. A tal proposito, si segnala che con la recente sentenza n. 5/2010, il Tar dell’Umbria è intervenuto sulla figura del massofisioterapista, collocando la stessa non già fra le professioni sanitarie (ausiliarie ndr) (come indicato dalle legge 403/71), bensì fra gli operatori di interesse sanitario di cui alla legge 43/2006. Detto inquadramento sistematico, se confermato dal Consiglio di Stato presso cui la citata sentenza è stata impugnata, collocherebbe i massofisioterapisti ad un livello inferiore rispetto non solo alle professioni sanitarie, ma anche rispetto alle arti ausiliarie delle professioni sanitarie». Non voglio farla lunga, ma mi pare proprio che il senso di tutto questo è che i bisogni e le risposte che i cittadini si attendono in campo sanitario sono ormai incompatibili con quanto era previsto dal vecchio ordinamento che le norme di questi ultimi anni hanno voluto superare. Staremo a vedere.

 

MCB, UN LIMITE AL RICONOSCIMENTO CREDITIZIO

di Gianni melotti

 

La Dirigente Ada Fiore, della Direzione Generale Istruzione, formazione e lavoro, di Regione Lombardia, è personaggio noto ai nostri lettori. E’ la stessa che, dopo essersi inventata tre distinte figure professionali di massaggiatore e operatore della salute, operatore del massaggio sportivo e  quello di tecniche orientali, miseramente abortiti dalla magistratura amministrativa, aveva proceduto, in acque più tranquille, con l’approdo al Massaggiatore Capo Bagnino ( Mcb) con una sua riesumazione  “settica”, proponendolo esattamente così come risulta ancora normato da Regio Decreto 1334 del 1928. Figura, questa,  poi proposta, ai centri di formazione professionale (Cfp), come la soluzione ai problemi creati dagli stop arrivati dai Giudici. E che fosse così lo si intuisce dal fatto che, i Cfp, non solo hanno potuto  iniziarne la formazione, ma hanno anche potuto valutare eventuali crediti formativi a coloro che era già stati buggerati, a vario titolo, dalla Regione per potersi, così, riconvertire in questa “nuova” figura. Inequivocabile, a questo proposito, il dettato di un decreto del 2009, che, stabiliva: “che le competenze acquisite dagli allievi che hanno frequentato o che stanno frequentando percorsi formativi afferenti il profilo di Massaggiatore e Operatore della Salute costituiscono valore di credito formativo per l’ammissione in altri percorsi formativi del sistema di Istruzione e Formazione Professionale, in coerenza con il sistema di certificazione delle competenze stabilito dalla legge regionale n. 19/2007”.  Le cose  sono andate a meraviglia e, con la velocità di una saetta, furono formati, in men che non si dica,  i primi Mcb lombardi. I primi del nuovo millennio! Per chiarire meglio questo concetto,e poter valutare la bontà dell’operazione, basta dire che, grazie ai crediti, i Mcb spuntarono come funghi già il 30 novembre 2009, cioè a 25 giorni esatti dalla data di inizio dei primi corsi!  Ora, a distanza di tre anni, forte anche della recente sentenza del Tar di Milano, che conferma il fatto che Regione Lombardia non  ha creato una nuova figura professionale, ma si è limitata ad istituire corsi per  una figura già compiutamente individuata dalla normativa statale del 1928,  la dottoressa Fiore, torna sull’argomento dei crediti, ponendo un tetto massimo, con la stessa solerzia di chi  chiude la stalla dopo che sono già scappati tutti i buoi. Infatti con il decreto  n° 4070, 6 maggio 2011, pone un limite al riconoscimento dei crediti formativi a coloro che hanno partecipato o hanno concluso percorsi formativi nell’ambito dei sistemi di Istruzione e Formazione Professionale delle Regioni. E se in suo precedente decreto,  il 10043 del 2009, stabiliva che, questi, potessero essere riconosciuti anche in misura superiore al 50% delle ore totali del percorso standard, modificando un precedente decreto del 2008, ora riporta tutto alla regola generale e stabilisce, bontà sua, che questi possano essere riconosciuti solo fino ad un massimo del 50% delle ore totali del percorso formativo.

Non sappiamo ancora se Aifi e Fncm siano o meno interessate a ricorrere al CdS contro la sentenza del Tar di Milano n. 676/11, che ha  respingendo un loro ricorso per l’annullamento del decreto regionale  n. 10043/09 sull’istituzione dei corsi per l’arte ausiliaria di Massaggiatore Capo Bagnino  degli stabilimenti idroterapici, che ho commentato sul giornale di marzo, ma temo che di questi  argomenti dovrò ancora occuparmene.

AIFI- SM, UN TAVOLO NATO VECCHIO E DA CHIUDERE IN FRETTA

di Gianni Melotti

Ha stupito un po’ tutti la convocazione di Aifi e delle Associazione di diplomati Isef e Laureati in Scienze Motorie, fatta dal Ministero della Salute, lo scorso 31 maggio, per discutere della divisione di compiti tra noi e SM. La cosa sa, però, un tantino di stantio, visto che l’articolo 1 septies, che aveva paventato una improbabile equipollenza della laurea in SM alla nostra, è stato definitivamente abolito. Non mi resta, quindi, da pensare che questo tavolo, messo in piedi quando le condizioni erano del tutto diverse dalle attuali, quando cioè era ancora possibile operare un condizionamento sul ministero della Salute perchè desse corso al decreto attuativo dell’art.1 septies, per altro già firmato, due anni orsono, dai Ministri Fazio e Gelmini, sia stato aperto con il solo compito di dichiararne la chiusura. Questo il mio auspicio, d’altronde ora non avrebbe più nessuna ragione di esistere visto che le competenze delle due professioni, con l’abrogazione dell’equipollenza, sono state definitivamente ribadite. Resta ovviamente aperta la discussione sul ruolo del Laureato in SM, che non può trovare i suoi naturali sbocchi occupazionali saturi di persone che, con un corso di poche ore, pretendono di avere le stesse competenze, ma questo è un altro fronte sul quale questi professionisti non possono che avere anche il nostro appoggio.

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RIAB INFO , si pubblicano le ultime due mail di Mastrillo che sappiamo essere molto apprezzate dai nostri lettori. La mail n°8/2011, da noi non pubblicata, la si trova al seguente indirizzo
http://www.aitn.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=219&Itemid=69

MAIL Mastrillo n. 8 bis, del 7 luglio 2011
http://www.aitn.it/index.php?option=com_content&view=article&id=277%3Ale-mail-di-mastrillo&catid=157%3Ain-evidenza&Itemid=1
 
1) CORSI DI LAUREA FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA
Il Ministero dell’Università ha pubblicato oggi anche il Decreto del 5 luglio sui posti per le Professioni sanitarie.
http://attiministeriali.miur.it/anno-2011/luglio/dm-05072011-%282%29.aspx
Si completa così la programmazione per tutti i Corsi della Facoltà di Medicina e Chirurgia, su cui risultano assegnati 37.501 posti, 954 in meno dei 38.455 dello scorso anno (-2,5%). Chiusa la procedura sulle Lauree e su quelle a Ciclo Unico, permane l’attesa per i Corsi delle Lauree Magistrali per le Professioni sanitarie, sia per quanto riguarda il Decreto sulle modalità e data dell’esame di ammissione e sia per il numero dei posti che, analogamente allo scorso anno, dovrebbe essere di circa 1.700.
Probabile anche la conferma del periodo della data dell’esame, l’ultima settimana di ottobre, come l’anno scorso.
 
Posti Professioni Sanitarie
I posti assegnati sono 27.125; rispetto ai 28.142 dello scorso anno c’è una riduzione di 1.017 posti (-3,6%). La riduzione riguarda soprattutto Infermiere che passa da 16.336 dello scorso anno a 15.781 (-3,4%).A poco o nulla sono servite anche quest’anno le pressanti richieste delle Regioni per 20.435 posti e della Federazione Infermieri IPASVI per 23.592. Resta quindi la carenza media di circa il 28%.
Al contrario si rileva l’esubero di circa il 33% per Tecnico di Radiologia con 1.441 rispetto ai 1.056 proposti dalla Federazione TSRM. (pag. 13) https :// www.tsrmweb.it/Documenti/federazione/CMS/Documenti/relazione%20CN%208%209%20aprile%2020111.pdf
A determinare l’esubero sui 1.478 chiesti dalle Regioni sono in particolare il Lazio con 240 e il Veneto con 200, con una sovrastima palesemente sproporzionata e incoerente rispetto ad esempio a quella corretta della Lombardia che, pur avendo quasi il doppio di abitanti del Veneto e del Lazio, si limita a 190.
 
Cordiali saluti
Angelo Mastrillo

MAIL Mastrillo n. 9, del 27 luglio 2011

 

http://www.aitn.it/index.php?option=com_content&view=article&id=277%3Ale-mail-di-mastrillo&catid=157%3Ain-evidenza&Itemid=1

1) CORSI DI LAUREA MAGISTRALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE

2) CONFERENZA CORSI DI LAUREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE

3) OSSERVATORIO DEL MIUR PER LE PROFESSIONI SANITARIE

4) RIFORMA UNIVERSITARIA GELMINI

5) ANVUR e CUN

6) ORDINI e ALBI

1) CORSI DI LAUREA MAGISTRALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Modalità e date degli esami di ammissione

Il Ministero dell’Università ha emanato il 22 luglio 2011 il Decreto sui Corsi di Laurea Magistrale delle Professionisanitarie, confermando sia le modalità che la data di esame dello scorso anno, il 26 ottobre 2011.

http://attiministeriali.miur.it/anno-2011/luglio/dm-22072011.aspx

Si attende il Decreto sulla definizione dei posti che potrebbero essere 1.630, quanti richiesti dalle Regioni ,quindi circa 150 in meno rispetto ai 1.777 dello scorso anno (-8,5%), e ancora meno sui 3.700 chiesti dalle 22 categorie.

Il Decreto con la ripartizione fra le 4 Classi di Laurea dovrebbe uscire prossimamente, e comunque entro il 26

agosto, sul sito del Ministero http://www.istruzione.it/web/universita/accesso-corsi-a-numero-programmato

2) CONFERENZA CORSI DI LAUREA PROFESSIONI SANITARIE (CLPS)

http://www.conferenzapermanentelaureesanitarie.unito.it/

http://aitn.clikka.com/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=178&Itemid=69

Il meeting autunnale si terrà nella consueta sede di Portonovo di Ancona il 16 e 17 settembre, con inizio dalle ore 14.00 di venerdì 16 e termine alle ore 14.00 di sabato 17, con l’organizzazione di Giovanni Danieli.

Il programma si articola su 4 sezioni, di cui la prima e la seconda dedicate al progresso e alla innovazione nei processi formativi, la terza ai resoconti dei Gruppi di Studio, la quarta all’incontro con i Rappresentanti del Ministero della Sanità e del MIUR. Venerdì 16 mattina eventuali riunioni delle Commissioni Nazionali.

3) OSSERVATORIO PROFESSIONI SANITARIE DEL MIUR

http://www.aitn.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=153&Itemid=69

Dovrebbe essere imminente l’aggiornamento del Decreto 30 dicembre 2010 per la sostituzione dei precedenti rappresentanti del Ministero dell’Università e dell’ANVUR-CNVSU. Dovrebbero essere nominati il nuovo Direttore

generale Daniele Livon, al posto di Marco Tomasi, e Giuseppe Novelli, per l’ANVUR in sostituzione del CNVSU Sul ritardato insediamento si segnala l’ interrogazione parlamentare (n. 3-05416), presentata il 16 giugno 2011 dal Senatore Giuseppe Caforio (IDV), http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=16&id=576587

4) RIFORMA GELMINI Legge 240/2010

http://www.unisi.it/dl2/20110117140609937/legge_240_2010_Gelmini.pdf

Con un comunicato del 7 luglio il Ministro Gelmini ha confermato di avere già firmato 32 dei 38 provvedimenti previsti tra decreti legislativi, decreti ministeriali e regolamenti http://www.istruzione.it/web/ministero/cs070711

Ma la mancata notifica degli atti sta sollevando dubbi, come si rileva dal giornale “Il Manifesto” del 21 luglio.

http://rassegnastampa.unipi.it/rassegna/archivio/2011/07/21SIB4111.PDF

In effetti, in specifico per le professioni sanitarie, non si conoscono ancora gli atti conclusivi che riguardano:

http://w3.uniroma1.it/cnru/wp-content/uploads/2011/01/Legge-Gelmini.pdf

Art. 6, comma 13 – Schema tipo Convenzione tra Atenei e Regione SSN per i corsi di Laurea di area sanitaria.

Art. 15, comma 1 – Definizione Settori Concorsuali

Art. 17, comma 4 – Identificazione classe appartenenza diplomi universitari ai fini delle Equipollenze

Sono intanto scaduti i termini per tutti i vari decreti attuativi: http://w3.uniroma1.it/cnru/?tag=legge-gelmini

5) ANVUR e CUN

ANVUR http://www.anvur.org/ (Agenzia nazionale di Valutazione del sistema Universitario della Ricerca) Con parere del 22 giugno sulla programmazione dei posti per l’AA 2011-12, l’ANVUR ha evidenziato la generale

discrepanza statistico-demografica nella stima del fabbisogno da parte di alcune Regioni. Mentre in relazione all’offerta formativa da parte delle Università ha criticato sia la carenza per Infermieristica che

l’esubero – definito ingiustificato – per Tecnico di Radiologia. http://www.anvur.org/media/291/parere04_11.pdf

In una dichiarazione pubblicata dal Sole 24 Ore di lunedì 17 luglio il Presidente dell’ANVUR, Stefano Fantoni ha riferito che “L’attività di valutazione su Università e ricerca in Italia sta per ripartire”. Ha inoltre annunciato che “il

ministro Gelmini ha firmato negli scorsi giorni il decreto sulla valutazione della qualità della ricerca per il periodo 2004-2010 ed entro luglio uscirà il bando con le indicazioni per università e docenti sull’invio della documentazione sui criteri di valutazione..Si esamineranno i lavori di oltre 70mila tra professori e ricercatori”:

http://rassegnastampa.unipi.it/rassegna/archivio/2011/07/18SIK1064.PDF

DDL Professioni Sanitarie

   
 
SANITA’: COMM.SENATO,APPROVATO DDL SU PROFESSIONI SANITARIE ISTITUITI UNA VENTINA DI NUOVI ALBI PER 400MILA OPERATORI
 
 
 
(ANSA) – ROMA, 2 AGO – Sono circa una ventina i nuovi albi e ordini di
professioni sanitarie, tra cui ostetrica, ortottista, logopedista, infermiere e
infermiere pediatrico, che vengonoistituite con il disegno di legge approvato
questo pomeriggio dalla commissione sanita’ del Senato. Il testo, votato
all’unanimita’, ha iniziato il suo iter parlamentare nel 2008 e dopo il
rallentamento presso lacommissione Bilancio, che ha dato il suo ok a fine
giugno, adesso dovra’ arrivare all’Aula del Senato. Gli albi riguardanole
professioni non mediche, dunque quelle infermieristiche,ostetriche,
riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, tra cui anche l’igienista
dentale, l’educatore professionale, il terapista occupazionale e il dietista.
 
”Complessivamente sono oltre 400mila gli operatori professionali coinvolti -
spiega Antonio Tomassini, presidente della commissione – Con questo
provvedimento inoltre e’ stato anche stabilito il percorso, formativo,
burocratico e sanzionatorio, per i nuovi profili sanitari che potrebbero sorgere
in futuro, senza dunque bisogno di una nuova legge”.  

”Grande soddisfazione – aggiunge Rossana Boldi (Lega), prima firmataria del
provvedimento – per l’approvazione  all’unanimita’ di un ddl che garantisce la
salute dei cittadini, pone un serioostacolo all’abusivismo e promuove la
qualita’ delle prestazioni erogate”.(ANSA).

liberalizzazione delle professioni

Manovra, la liberalizzazione delle professioni non vale per la sanità

Esclusi gli operatori della sanità dalla liberalizzazione delle professioni inserita nella Manovra, anche se il processo di revisione non è decaduto del tutto, ma solo rimandato all’iter di riforma già avviato in Parlamento. L’ipotesi era contenuta nell’articolo 39 bis, bocciato poi nella tarda serata di mercoledì a seguito della protesta degli Ordini – medici, farmacisti e veterinari avevano inviato una dura lettera al premier – e di 22 senatori guidati da Luigi D’Ambrosio Lettieri. Risultato: la nuova riformulazione (l’emendamento 29.1000) restringe la liberalizzazione alle sole professioni che non devono sostenere esami di stato per l’abilitazione, escludendo, di fatto, i sanitari, e rimanda al Governo il compito di presentare una proposta alle singole categorie, con la clausola che, se non si arriva a una nuova regolamentazione entro otto mesi dall’entrata in vigore della Manovra, vigeranno le disposizioni in materia di libero esercizio. Una notizia che il mondo medico accoglie con soddisfazione, anche perché il provvedimento, come si legge nella lettera di Fnomceo, Fofi e Fnovi, avrebbe minato «i presupposti alla base dell’ordinamento professionale», mettendo a rischio l’esistenza stessa degli ordini. Tra i punti contestati il primo comma, secondo cui «l’accesso alle professioni e il loro esercizio si basano sul principio di libertà d’impresa». Un principio in nome del quale, infatti, come si legge nell’emendamento poi ritirato, sarebbero state abrogate la limitazione del numero di persone titolate all’esercizio della professione, l’attribuzione di licenze e autorizzazioni «solo dove ce ne sia bisogno secondo l’autorità amministrativa», il divieto di esercizio della professione al di fuori di una determinata area geografica e l’abilitazione a esercitarla solo all’interno di una certa zona. Tra gli altri contenuti c’era anche l’eliminazione dell’imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi, del divieto di esercizio in più sedi, della limitazione dell’esercizio di una certa attività ad alcune categorie professionali e dell’imposizione di prezzi minimi.

da DOCTOR NEWS di venerdì 15/07/2011

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Riab Info 03.7.2011

RIAB  INFO

Aperiodico del’IPY

Newsletter del 3 luglio 2011 Anno IX°  n° 15
le ultime news di Riab Info

Ci si può iscrivere a Riab Info inviando una e-mail a riab.info@libero.it

Graditi i commenti di chi ci legge.
ALLARGATE AD ALTRI LE NEWS DI RIAB INFO “ FATELE GIRARE”

la redazione.

 

BASTA CANNONAU

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RIAB INFO, si anticipa la seconda parte di un
interessante articolo che uscirà su Riabilitazione Oggi di giugno, in stampa.
Si tratta di un commento ragionato sulle recenti sentenze con le quali il Tar
di Torino ha respinto i ricorsi di Aifi Piemonte Valle d’Aosta e Spif avversi  alla delibera regionale n. 9-11161, del 6 aprile 2009, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 15 del 16 aprile, recante la “definizione dei requisiti degli sudi professionali dei fisioterapisti”. Il
tutto per cercare di darne una corretta lettura.

Tar Torino step n. 2

BASTA CANNONAU

di Gianni Melotti

Sentenze n.  516/11 e n.517/11

Visto che mi tocca, tenterò di bere l’amaro calice e commenterò anche le due sentenze
fotocopia con le quali il Giudice di Torino ha respinto i ricorsi di Aifi
Piemonte Valle d’Aosta e Spif avversi
alla delibera regionale n. 9-11161, del 6 aprile 2009, pubblicata sul
Bollettino Ufficiale n. 15 del 16 aprile, recante la “definizione dei requisiti
degli sudi professionali dei fisioterapisti”.

Intendiamoci, anche se capisco l’esultanza di casa Simfer, per il perdurare di anacronistici
condizionamenti sulla nostra libera professione in Piemonte, ad un primo
assaggio, non è proprio un calice così amaro quello che mi tocca bere e non è
detto che, ad una riflessione più attenta, anche chi ha brindato con
troppa  fretta, non abbia poi a concludere che non sempre  tutto ciò
che  luccica sia oro.

Per capire di cosa stia parlando basti dire che a minare le pretese dei fisiatri, di essere
un “primus inter pares”, ci si mette pure il Giudice quando  nemmeno risponde ad un intervento, “ad adiuvandum”, presentato da un ortopedico, che si lamentava del fatto che, con
l’atto impugnato, non avrebbe più potuto fare prescrizioni riabilitative.

Il Giudice non gli risponde per il semplice motivo
che, la sua preoccupazione, è infondata, visto che la Regione è stata
praticamente obbligata a rassicurare le parti sul fatto che non c’è alcuna
esclusività del fisiatra in tal senso.

Ragion per cui, se qualcuno fosse ancora seriamente
intenzionato a sostenere il contrario, la smetta con il “cannonau”.

Risulterebbe ancor più ridicolo di chi, fino a
ieri, raccontandoci una gran balla, voleva farci credere che non potevamo
aprire uno studio perchè non avevamo un nostro ordine
professionale
.

Comunque sia,
quello che più lascia perplessi, ed è forse qui il nocciolo
della questione, è che il Tribunale, oltre a fare l’occhiolino al fisiatra,
tentando di riservargli la prescrizione, in alcune patologie “importanti”, vincola
l’ attività del fisioterapista libero professionista ai tempi di
trattamento contenuti nel Nomenclatore tariffario delle prestazioni
specialistiche ambulatoriali, anche se non si tratta di uno studio in convenzione e le prestazioni sono erogate fuori dal SSN, in regime libero professionale.

Il tutto visto in una chiave riduttiva della nostra autonomia  professionale , che se non è piena non può essere autonomia, visto che, comunque, anche per il libero professionista, come
si legge in un comunicato Aifi “ la responsabilità delle terapie di
competenza e la loro adeguatezza, sono a carico del fisioterapista, che ne
risponde in esclusiva sia civilmente che penalmente
.”

Vedremo ora se questi ragionamenti reggeranno ad una più attenta lettura della normativa vigente  in un più che probabile ricorso al Consiglio di Stato.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°RIAB INFO, crescono le preoccupazioni dei dipendenti
pubblici a seguito della recente manovra economica varata dal governo. Ecco
alcune dichiarazioni che, specularmente, valgono anche per il personale del
comparto.

1) «La manovra economica varata ieri dal Governo è, nei suoi capisaldi, un film già visto», ha
detto il segretario nazionale dell’Anaao, Costantino Troise, che rileva
come per il Governo il risanamento dell’economia italiana passi, ancora una
volta, solo per le tasche dei dipendenti pubblici ed il taglio dei servizi. «Lo
scorso anno – afferma Troise – abbiamo scioperato per chiedere una maggiore
attenzione alla sanità. E oggi, evaporati i tagli dei costi della politica ed
esonerato il settore privato, a rimettere in ordine i conti pubblici, e con
effetto immediato, sono chiamati i soliti noti, enti locali e dipendenti
pubblici, con medici e dirigenti sanitari del Ssn particolarmente tartassati. Il blocco contrattuale di 5 anni, accompagnato dalla
previsione della indennità di vacanza contrattuale per il periodo 2015-2017,
recita un requiem per il contratto nazionale di lavoro mentre il tetto
ai livelli retributivi segnala che per i pubblici dipendenti il guadagno è
reato.

2) Per Cimo è prioritario l’obiettivo di ordinare i conti dello Stato ma abbattendo gli
sprechi della politica e combattendo l’evasione fiscale e non penalizzando la
categoria dei medici». «Basta prendersela con chi non fa parte della casta e
non è privilegiato – ha concluso il presidente di Cimo – il governo deve
smettere di accanirsi contro i medici dipendenti che pagano regolarmente le
tasse e deve iniziare a razionalizzare il sistema e le spese, potando i rami
secchi».

3) La manovra economica contiene una «miscela esplosiva» di provvedimenti per il sistema
sanitario, che rappresentano «un’insopportabile ingiustizia per i medici
pubblici, che oggi vengono trattati come una voce sacrificabile, un capitolo di
bilancio sul quale fare cassa», ha affermato Massimo Cozza, segretario
nazionale della Fp-Cgil Medici che chiede al ministro dell’Economia, Giulio
Tremonti, di «tornare indietro», perchè «i medici, già costretti a lavorare in
condizioni disagiate, sono esasperati», aggiunge Cozza. I provvedimenti sui
quali occorre un ripensamento, secondo la Fp-Cgil, sono un ulteriore
congelamento dei contratti, il prolungamento del blocco del turn over e i tagli
in sanità

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RIAB INFO, come sappiamo alle quattro aree
della legge 251/00, nel 2004, è stata aggiunta l’area sociale. Purtroppo in
alcune realtà, come il Lazio, obbligate ad un piano di rientro economico,  il tutto viene messo in discussione e a farne le spese potrebbero essere, ancora una volta, i nostri servizi. Questo il senso dell’allarme lanciato dagli Assistenti Sociali nel comunicato che si pubblica.

Il Servizio Sociale Professionale nella Sanità

a tutela del diritto alla salute dei cittadini

6 luglio 2011 ore 9.00

Sala Di Liegro Palazzo
Valentini Via IV Novembre 119/a

Gli Assistenti Sociali nella Sanità si occupano da sempre della presa in carico di

situazioni complesse sociosanitarie, attivando la rete di protezione sul territorio, la

costruzione di piani personalizzati d’intervento nelle diverse aree operative, integrando le azioni di cura con quelle di tutela sociale, gestendo anche i progetti di
finanziamento di percorsi integrati di cura, come gli inserimenti in comunità,
i sussidi terapeutici, i soggiorni di salute, i centri diurni riabilitativi e
quant’altro.

La legge 251 del 2000 prevede che le professioni sanitarie e sociali in sanità siano

organizzate in 5 servizi. Le ASL del Lazio si sono mosse dal 2006 in questa direzione,

attuando modelli organizzativi, mutuati per la loro eccellenza anche da altre Regioni.

Il Decreto 40 della Regione Lazio che emana le linee guida per gli atti
aziendali riscrive la 251/00: il servizio sociale professionale è cancellato,
gli altri 4 servizi sanitari sono
accorpati.

Quali scenari si aprono per le professioni sociali e sanitarie nella sanità laziale ?

L’organizzazione del Servizio Sociale Professionale in Sanità migliora il diritto del cittadino
ad avere una risposta globale ai propri bisogni di salute. Le esperienze di questi ultimi anni lo dimostrano. Sono stati invitati a contribuire al dibattito esponenti del mondo politico,
sindacale e della società civile

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RIAB INFO, Ordini, finalmente un passo in avanti. Ora si aspetta la Commissione
Sanità.

- Resoconto sommario n. 152 del 30/06/2011

Legislatura 16º – 5ª Commissione permanente (1142)BOLDI ed altri. – Istituzione degli ordini e albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico -
sanitarie e della prevenzione
(Parere alla 12a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione
dell’esame. Parere in parte contrario, ai sensi dell’articolo 81 della
Costituzione, in parte non ostativo )
Riprende l’esame sospeso nella seduta pomeridiana del 22 giugno scorso.
Il relatore VACCARI(LNP) illustra nuovamente gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che appaiono
determinare maggiori oneri le proposte 3.2 e 5.1, mentre occorre valutare la
proposta 4.2. Segnala inoltre che occorre valutare in relazione al testo la
proposta 13.100; rileva che occorre altresì valutare, con le medesime
osservazioni rese sul testo, la proposta 13.0.100, che prevede l’istituzione di
una Commissione ulteriore. In ordine alla proposta 15.0.1 sottolinea che
occorre valutare l’inserimento di una clausola volta a specificare che ai
membri della Commissione non siano riconosciuti compensi o indennità. Rileva,
infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.
Il sottosegretario GENTILE esprime la contrarietà del Governo sulle proposte
3.2 e 5.1. Segnala altresì come onerosi anche gli emendamenti 13.0.100 e
15.0.1, in quanto comportano la costituzione di organismi per i quali non è
prevista la necessaria copertura finanziaria.
Il relatore VACCARI(LNP) propone conseguentemente la seguente proposta di
parere: “La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli
emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di
propria competenza, parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della
Costituzione, in ordine alle proposte 3.2, 5.1, 15.0.1 e 13.0.100.

Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti.”.

La Sottocommissione approva.

La seduta termina alle ore 9,30.

http://www.ildentale.it/notizia.aspx?id=1604

http://www.unpisi.it/docs/NEWS/DDL%201142%20secondo%20FAZIO.pdf

http://www.unpisi.it/docs/COMUNICATI/ordini/relazione%20convegno%20torino.pdf

http://www.unpisi.it/docs/NEWS/DDL%201142%20secondo%20FAZIO.pdf

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RIAB INFO, lotta all’abusivismo

Centro Isokinetic, 4 fisioterapisti senza titolo diretto dal coordinatore area medica della Juve, estraneo ai fatti

15 giugno, 11:24

(ANSA) – TORINO, 15 GIU – Quattro
persone sono state indagate per esercizio abusivo della professione nel Centro
Isokinetic di Torino, diretto da Fabrizio Tencone, ex medico sociale della
Juventus e attualmente coordinatore dell’area medica della squadra. In seguito
ad un’ispezione dei Nas, e’ stato scoperto che quattro fisioterapisti in realta’
non hanno – secondo l’ipotesi d’accusa – la laurea in fisioterapia, ma in
scienze motorie. I quattro rispondono a titolo personale e ne’ il Centro ne’ il
direttore Tencone risultano coinvolti. Il Centro e’ riconosciuto dalla
Fifa.(ANSA)

Centro Isokinetic, da noi nessun fisioterapista senza titolo laureati scienze motorie componente primaria percorso recupero

15 giugno, 18:30

(ANSA) – TORINO, 15 GIU – Il Centro
Isokinetic di Torino sostiene ”che non esiste alcun esercizio abusivo della
professione”. Non corrisponde dunque al vero che nel Centro ci siano
fisioterapisti senza titolo, sprovvisti di titolo professionale. I quattro
collaboratori laureati in scienze motorie ”rappresentano, come da protocollo,
una componente primaria del percorso di recupero motorio. Anzi,il modello di
cura in cui il medico specialista redige un piano riabilitativo personalizzato,
prevede espressamente la figura del laureato in scienze motorie come quella del
laureato in fisioterapia.(ANSA)

http://www.laprovinciadicomo.it/stories/Cronaca/408315/

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Ciao
a tutto lo staff di “RIABINFO
” e grazie per il Vostro prezioso lavoro.
Vorrei un chiarimento in merito alla detrazione delle spese mediche nella
denuncia dei redditi.

 

IL FATTO

 

Un mio paziente ha presentato alcune mie fatture emesse senza la
prescrizione medica, perché fatte in regime di libera professione. Il
commercialista si è rifiutato di metterle in detrazione.

 

LA DOMANDA

 

quale è la prassi corretta?

 

Ringraziandovi ancora una volta, vi saluto cordialmente

 

Bellino MASIERO

 

RIAB
INFO
, per quel che ne sappiamo è stato chiesto un parere all’Agenzia delle
entrate.  La nota esplicativa è data per
imminente.

 

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RIAB INFO, si riceve, si concorda e si pubblica.

E’
previsto nei prossimi anni un calo fisiologico della presenza attiva dei medici
nel mercato del lavoro sanitario, anche se la percentuale di medici attivi per
abitante rimarrà nel nostro Paese rimarrà sempre più alta rispetto alla media
europea.

 

Questo evento può essere l’occasione
per dar corso ad un riordino epocale delle competenze professionali infatti
l’attuale organizzazione del lavoro medico è stata condizionata negli ultimi
trent’anni dalla presenza della cosiddetta pletora medica che ha esteso la
competenza di questa professione  ad atti
che potrebbero essere svolti da altri professionisti della salute con minor
formazione universitaria.

 

Inoltre,
in molti segmenti e linee dell’organizzazione del lavoro, caratterizzate da una
forte domanda di attività, come nell’emergenza ad esempio, i medici potrebbero
essere coadiuvati se alcune loro attività potessero essere svolte da altri
professionisti, allo scopo formati post-lauream,  così come a questi stessi laureati sanitari,
diversi dai medici, potrebbero essere affidati quei  compiti o impropri o ripetitivi attualmente
svolti dal laureato in medicina e chirurgia.

 

E’
evidente che un siffatto processo di riorganizzazione ha come primo obiettivo e
come primo effetto il rimettere al centro la funzione del medico che, sollevato
da una serie di incombenze, potrà impegnarsi all’essenza stessa della sua
professione  ed al suo  ruolo di governo e sintesi dei processo
clinico – assistenziale, corrispondente  al
decennale percorso formativo universitario ma anche all’attribuzione della
qualifica dirigenziale per ogni medico dipendente del SSN.

Come
è noto negli ultimi venti anni è stata avviata e realizzata una profonda
riforma delle  professioni sanitarie  infermieristiche, tecniche, della
riabilitazione,e della prevenzione nonché della professione di ostetrica, sia
nell’aspetto ordinamentale che in quello formativo, quale esigenza di
adeguamento all’evoluzione scientifica e tecnologica della sanità, ai nuovi
bisogni per una diversa organizzazione del lavoro e all’integrazione del nostro
SSN nell’U.E.

Si
tratta, infatti,  di una scelta che ha
anche radici extranazionali, dalle raccomandazioni in materia del Consiglio
d’Europa  alla constatazione che già
altri Stati Europei ed Extraeuropei avevano da anni fatto propria
quest’evoluzione con indubbie ricadute positive per i cittadini; fra l’altro
proprio  sulla necessità di adeguare le
competenze della professione infermieristica e delle altre professioni
sanitarie è in corso un confronto in sede OCSE, partendo da esperienze già
consolidate di sistemi sanitari di altri Stati, in particolare quelli di
cultura anglosassone, ma anche latina come la
Spagna, prevedendo che, previa adeguata formazione
propedeutica, l’infermiere possa svolgere funzioni sinora svolte da personale
medico.

E’
opportuno, richiamare il vigente  regime
normativo che ordina le professioni sanitarie che ha come fonte iniziale  il D.lgs
n. 502/92, che, nell’ adeguare l’impianto del SSN nato dalla legge n.
833/78, stabilì anche che era compito del Ministero della Salute, allora
Sanità, l’individuazione e regolamentazione dei profili professionali dell’area
sanitaria e trasferì la formazione infermieristica dalla sede regionale a
quella universitaria, inserendola nella stessa Facoltà di Medicina e Chirurgia.

L’impianto
normativo sopra descritto fu perfezionato successivamente dalla legge
26/02/1999 n. 42 “Disposizioni in materia di professioni sanitarie” la
quale  sancisce che la denominazione
“professione sanitaria ausiliaria” è  abolita
e sostituita dalla denominazione “professione sanitaria”; inoltre  l’art. 1 di questa legge , al comma 2, così
recita:

 

Il campo proprio di attività e di responsabilità delle professioni
sanitarie di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, è determinato dai
contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili
professionali e degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma
universitario e di formazione post-base nonché degli specifici codici
deontologici, fatte salve le competenze previste per le professioni mediche e
per le altre professioni del ruolo sanitario per l’accesso alle quali è
richiesto il possesso del diploma di laurea, nel rispetto reciproco delle
specifiche competenze professionali
”.

 

Inoltre
l’art. 1 della successiva legge di riforma quadro delle professioni sanitarie,
n. 251/2000 che così recita per le professioni di infermiere e di ostetrica (concetti
simili vengono espresse nei successivi articoli tre per le altre aree
professionali):

“1. Gli operatori delle
professioni sanitarie dell’area delle scienze infermieristiche e della
professione sanitaria ostetrica svolgono con autonomia professionale attività
dirette alla prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute individuale e
collettiva, espletando le funzioni individuate dalle norme istitutive dei
relativi profili professionali nonché dagli specifici codici deontologici ed
utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi dell’assistenza.

2. Lo Stato e le regioni promuovono,
nell’esercizio delle proprie funzioni legislative, di indirizzo, di
programmazione ed amministrative, la valorizzazione e la responsabilizzazione
delle funzioni e del ruolo delle professioni infermieristico – ostetriche al
fine di contribuire alla realizzazione del diritto alla salute, al processo di
aziendalizzazione nel Servizio sanitario nazionale, all’integrazione
dell’organizzazione del lavoro della sanità in Italia con quelle degli altri
Stati dell’Unione europea.

3. Il Ministero della sanità, previo parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, emana linee guida per:

a) l’attribuzione in tutte le aziende
sanitarie della diretta responsabilità e gestione delle attività di assistenza
infermieristica e delle connesse funzioni;

b) la revisione dell’organizzazione del
lavoro, incentivando modelli di assistenza personalizzata”

 

Per effetto di questo quadro normativo
appena rassegnato è dato osservare che:

 

a)
quella infermieristica, come
gli altri 21 profili professionali,  è
una professione autonoma (art. 1
l. n. 42/1999 e art. 1, comma 1,
l. 251/2000), essendo stata abrogata la definizione di “professione sanitaria ausiliaria” ex
art. 1, comma 1;

 

b)
l’oggetto della professione è
costituito dalle “attività dirette alla
prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute individuale e collettiva”
(art.
1, comma 1, l.
n. 251/2000);

 

c)
le funzioni proprie della
professione sono definite “dalle norme
istitutive dei relativi profili professionali nonché dagli specifici codici
deontologici ed utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi
dell’assistenza”
(art. 1, comma 1,
l. 251/2000);

 

d)
ulteriori funzioni possono
essere stabilite dallo Stato e dalle Regioni
“nell’esercizio delle proprie funzioni legislative, di indirizzo, di
programmazione ed amministrative”.

 

Appare, a tutta evidenza, come i criteri
per la determinazione delle competenze proprie della professione
infermieristica, ed in analogia delle altre professioni sanitarie,  vengano sostanzialmente individuati:

 

a)
nel criterio guida -
introdotto dall’art. 1, comma 1,
l. n. 251/2000 – che preordina la professione allo
svolgimento delle “attività dirette alla
prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute individuale e collettiva”;

b)
nei criteri limiti – previsti
dall’art. 1 l.
n. 42/1999 e dall’art. 1, comma 1,
l. 251/2000 – costituiti dai profili professionali,
dall’ordinamento universitario e formativo post-base e dai codici deontologici.

 

E’ evidente che i criteri limiti di cui
alla lett. b) configurino sostanzialmente una dinamicità in progress di
attribuzione di competenze e funzioni secondo quanto già previsto o in futuro
sarà stabilito dalle disposizioni, normative ed amministrative, preordinate a
definire i profili professionali, gli ordinamento universitari e formativi, le
regole deontologiche.

 

Questo
concetto è esaltato e rafforzato dalla portata della previsione dell’art. 1,
comma 2, l.
n. 251/2000 là dove attribuisce espressamente allo Stato e alle Regioni il
compito di promuovere, nell’esercizio delle proprie funzioni legislative, di
indirizzo, di programmazione ed amministrative, “la valorizzazione e la responsabilizzazione delle funzioni e del ruolo
delle professioni infermieristico – ostetriche al fine di contribuire alla
realizzazione del diritto alla salute, al processo di aziendalizzazione nel
Servizio sanitario nazionale, all’integrazione dell’organizzazione del lavoro
della sanità in Italia con quelle degli altri Stati dell’Unione europea
”.

Quanto
sopra evidenzia che la valorizzazione e responsabilizzazione delle funzioni e
del ruolo della professione infermieristica e delle altre professioni sanitarie
ad opera dell’attività, legislativa ed amministrativa, dello Stato e delle
Regioni deve essere realizzata alla luce e nel rispetto:

a)      della competenza propria della professione,
che si identifica con le “attività
dirette alla prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute individuale e
collettiva”
(art. 1, comma 1,
l. n. 251/2000);

b)      dell’evoluzione dei percorsi formativi
definiti dalle istituzioni universitarie e formative per la professione dell’infermiere.

 

Le
professioni sanitarie  pertanto non
sono  più configurate quali “ancillari”
alla professione medica ed hanno  visto
riconosciuta la propria autonomia professionale, come una “normale” professione
intellettuale.

Inoltre,
la citata legge 42, all’art.1, stabilisce che quanto sopra si attui  facendo salve, “le competenze previste per le
professioni mediche … nel rispetto delle specifiche competenze
professionali”, che nell’ordinamento italiano
sono individuate nel particolare sin dal
Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto
27/07/1934 n. 1265, il quale  all’art.
100 prevede che l’esercizio della professione medica è consentito a chi è in
possesso del titolo di abilitazione, senza ulteriori specificazioni.

Del
resto lo stesso concetto  di “atto
medico” non è definito né previsto in nessuna norma giuridica, bensì è più
un’espressione  della comunità
scientifica internazionale, secondo le quali ogni attività di diagnosi e cura
della persona  sia di competenza  della professione medica.

Nel
comune pensiero  sembrerebbe ovvio e
scontato che la attività  di diagnosi e
cura dell’individuo siano propri se non esclusivi della professione medica,
mentre siano di competenza della professione infermieristica le funzioni
assistenziali. Tuttavia, la complessità quotidiana del funzionamento degli
ospedali e dei distretti sanitari – in particolare all’interno del sistema
dell’emergenza e dell’urgenza sanitarie
–  porta a che sia l’agire
professionale  in integrazione,
collaborazione e cooperazione tra  medico
ed infermiere alla base dell’organizzazione del lavoro.

E’,
quindi, compito dello Stato e delle Regioni con atti legislativi o
regolamentari normare il campo di attività esclusivo e quello concorrente di
ciascun  professionista.

Quanto
sopra è stato rafforzato dalla riforma del Titolo V della Costituzione, laddove
oltre a ribadire che l’ organizzazione del lavoro in sanità è competenza
esclusiva delle Regioni, si è affermato che
sull’insieme della materia delle professioni, Stato e Regioni hanno
competenza concorrente.

 

Sulla base di questa normativa è quindi possibile prevedere
che alcune funzioni attualmente svolte da laureati in medicina e chirurgia
possano essere svolte dagli altri laureati sanitari, senza svolgere esercizio abusivo
della professione medica: valgano come esempi il parto naturale svolto
alla presenza della sola ostetrica,
alcune attività del Dipartimento di Prevenzione di un’ASL che potrebbero
essere di competenza di un tecnico della prevenzione, così come le vaccinazioni
potrebbero essere effettuate solo da un’assistente sanitario…….

 

Ma soprattutto in un nuovo rapporto
dinamico ed integrato tra professione medica e professione infermieristica è il
centro della nuova evoluzione ordinamentale ed organizzativa del SSN,
prevedendo, ad esempio, che :

  • la
    gestione dei  controlli routinari degli
    stati cronici, di competenza di  medici
    specialisti in quelle discipline,
    potrebbe anche essere svolta da infermieri opportunamente formati  e che riferiscano al medico i soli casi di
    scostamento dalla normalità;
  • nel  sistema dell’emergenza-urgenza sanitaria si
    può conferire all’infermiere   una
    specifica competenza che, in particolari situazioni, può comportare sia
    l’effettuazione di atti assistenziali e curativi salvavita che esser in grado
    di dar corso ad un primo inquadramento diagnostico dell’individuo, a seguito di
    una specifica formazione e nel rispetto di protocolli operativi stabiliti dal
    personale medico;
  • rivedendo
    l’organizzazione delle guardie notturne ospedaliere e delle sale operatorie
    alcune funzioni avanzate di affiancamento al dirigente medico potrebbero essere
    affidati ad infermieri con formazione a ciò finalizzata post-lauream;

 

Per arrivare a questi obiettivi vi è la
necessità che si stabiliscano i percorsi e le modalità: è evidente che
un’innovazione così profonda nell’organizzazione del lavoro e dei rapporti tra
le professioni in sanità presuppone la comprensione, la partecipazione e
l’augurabile condivisione dei soggetti professionali interessati ad iniziare
dai medici, prevedendo specifici tavoli interprofessionali nazionali, regionali
e, se del caso, anche aziendali per individuare e concertare le modalità
attuative.

 

Gli strumenti operativi potrebbero
essere individuati sia a livello nazionale che in ambito regionale attraverso
l’individuazione di specifiche competenze ed attività di competenza medica che
potrebbero essere, in casi determinati e determinabili, esercitate anche da altre
professioni sanitarie, attraverso atti normativi certi (linee guida, allegati
al PSN o al PSR, DGR, Accordi Stato-Regioni… e, ovviamente, leggi regionali e/o
nazionali)

 

I suddetti strumenti operativi
dovrebbero individuare quali funzioni possano essere svolte dal professionista
della salute sulla base della sua attuale formazione di base e quali funzioni
per le quali debba essere prevista una specifica formazione post base a ciò
finalizzata ed abilitante; in questo quadro di concerto con il Ministero
dell’Università può essere avviato un monitoraggio dei master universitari
clinici di primo livello per verificarne la corrispondenza a tali nuove scelte
programmatorie così come avviato un adeguamento alla finalizzazione ed alla
spendibilità delle lauree magistrali delle professioni sanitarie
infermieristiche – ostetriche, tecniche, della riabilitazione e della
prevenzione che non sia solo in ambito gestionale e didattico ma che sia anche
professionale, clinico e nella ricerca.

 

Francesco
Saverio Proia

Docente
di Sociologia dell’Organizzazione Sanitaria

Facoltà
di Medicina e Psicologia

Università
degli Studi “La Sapienza”
Roma

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MAIL
Mastrillo n. 7, del 17 giugno 2011

http://www.aitn.it/index.php?option=com_content&view=article&id=277%3Ale-mail-di-mastrillo&catid=157%3Ain-evidenza&Itemid=1

 

1)
CORSI DI LAUREA FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA

2)
OSSERVATORIO MIUR PROFESSIONI SANITARIE

3)
RIFORMA UNIVERSITARIA GELMINI

2)
OSSERVATORIO MIUR PROFESSIONI SANITARIE

4)
CONFERENZA CORSI DI LAUREA PROFESSIONI SANITARIE

5)
ORDINI E ALBI

1) CORSI
DI LAUREA FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA

Modalità
e argomenti degli esami di ammissione

Con Decreto del 15
giugno il Ministero dell’Università ha reso noto le modalità di esame di
ammissione.

http://attiministeriali.miur.it/anno-2011/giugno/dm-15062011.aspx

Rispetto a quanto era
stato preannunciato dal Ministro nei mesi scorsi sulla stampa, non ci sono
molte e sostanziali modifiche, a parte l’introduzione della graduatoria unica
regionale nel Friuli, con l’aggregazione di

Trieste e Udine per
Medicina e per Odontoiatria insieme. L’altra aggregazione riguarda Roma
Sapienza che riunisce le ex Facoltà, prima e seconda. http://rassegnastampa.crui.it/minirass/esr_visualizza.asp?chkIm=7

Ma la graduatoria unica
fra Medicina e Odontoiatria non è una novità, essendo stata introdotta con
l’avviso del 28 aprile 2011, contestualmente alle date degli esami, in
settembre.

Quindi conferma per i
punteggi solo su 80 quiz e nessuna valutazione del voto finale del
diploma di scuola media

superiore, che viene
considerato solo in caso di parità di voti sulla prova a quiz, che sono
ripartiti in: 40 per cultura generale e ragionamento logico,
18 per biologia, 11 per chimica e 11 per Fisica
e matematica
.

L’annunciata modifica
di privilegiare il contenuto logico-deduttivo nei 40 quiz di cultura generale,
piuttosto che meramente “nozionistico”, resta comunque un’aspettativa che
potrebbe realizzarsi al momento della consegna

Intanto l’allegato A,
che indica i programmi da studiare, è rimasto lo stesso degli scorsi anni AA
2010-11 http://attiministeriali.miur.it/media/148811/allegatoa_programmi_prove_corsi_area_sanitaria.pdf

AA 2011-12 http://attiministeriali.miur.it/media/172870/allegato_a.pdf

Date
esame di ammissione

Nel suddetto Decreto
sono confermate anche le date che il MIUR aveva definito il 28 aprile 1011, per
settembre:

http://attiministeriali.miur.it/anno-2011/aprile/av-28042011.aspx

5 lunedì – Medicina e
Chirurgia insieme a Odontoiatria

6 martedì – Veterinaria

8 giovedì – Professioni
Sanitarie

Non sono invece
indicate in alcun decreto ministeriale le date per le Università non statali,
perché come da

consuetudine annuale
saranno definite autonomamente dai rispettivi Atenei.

In genere le date sono
diverse fra di loro e con quelle statali, in giornate precedenti o successive.

Report
sugli sbocchi occupazionali

Approfondendo l’analisi
sulla ricerca pubblicata da Alma Laurea (vedasi mail n. 6 del 6
aprile), il 14 aprile scorso ho presentato a Firenze alla Conferenza dei Corsi
di Laurea delle Professioni Sanitarie, una relazione con i dati specifici di
ognuna delle 22 professioni, evidenziando che rispetto alla media totale del
tasso occupazionale del

84% il range varia dai
massimi del 93-91% per Infermiere e Fisioterapista ai minimi del 57-56% di
Ostetrica e di Tecnico di Fisiopatologia Cardiocircolatoria.

http://aitn.clikka.com/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=210&Itemid=69

http://cplps.altervista.org/blog/wp-content/uploads/2011/04/Mastrillo-Firenze-14-maggio-2011-x-sito.pdf

L’argomento è stato
ripreso da due testate del settore come Il Sole 24 Ore e Italia
Oggi
del 9 e 14 giugno

http://www.aitn.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=208&Itemid=69

http://www.aitn.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=209&Itemid=69

2)
OSSERVATORIO PROFESSIONI SANITARIE DEL MIUR

http://www.aitn.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=153&Itemid=69

La mancata conclusione
dell’iter di insediamento e di attivazione da parte del Ministero
dell’Università è ora oggetto di una interrogazione parlamentare a risposta
scritta (Atto n. 3-05416), presentata ieri 16 giugno 2011

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=16&id=576587
dal Senatore Giuseppe Caforio (IDV), che al
Ministro del’Università chiede “di sapere quali iniziative ritenga di

attivare affinché
l’Osservatorio possa essere insediato e reso operativo in tempi brevi.”

 

3)
RIFORMA GELMINI Legge 240/2010

http://www.unisi.it/dl2/20110117140609937/legge_240_2010_Gelmini.pdf

Scade a fine di questo
mese, il 30 giugno, il termine per l’emanazione dei decreti attuativi delle
Legge 240. Fra questi, c’è anche quello dell’art. 6, comma 13 per lo
“schema-tipo” delle convenzioni Università-Regioni, da definire sentita la
Conferenza dei Presidi della Facoltà di Medicina e Chirurgia per la formazione
nei corsi di

Laurea di area
sanitaria.

A tal fine sono tuttora
in corso i lavori con alcune bozze fra cui quella della Conferenza LPS e quella
della FIASO.

http://cplps.altervista.org/blog/wp-content/uploads/2009/11/Schema_-Intesa.pdf

http://www.sanita.ilsole24ore.com/PrimoPiano/Detail/1371525

Gli articoli
riguardanti in specifico le Professioni sanitari vanno dal 23 al 26.

Un’altra mozione della
Conferenza LPS riguarda l’attivazione di Dipartimento specifico per le
Professioni sanitarie

http://cplps.altervista.org/blog/wp-content/uploads/2011/05/CPCLPS-Mozione-Strutture-di-Raccordo.pdf

Dopo questo decreto
dovrebbe scattare anche la procedura per i protocolli d’intesa
Regione-Università

4)
CONFERENZA CORSI DI LAUREA PROFESSIONI SANITARIE

http://aitn.clikka.com/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=178&Itemid=69

Prosegue il lavoro
avviato in occasione del meeting di Firenze per l’aggiornamento della bozza
della nuova tabella sui requisiti minimi dei vari Corsi di Studio, in
collaborazione con la Conferenza dei Presidi di Medicina e Chirurgia.

Il prossimo meeting
autunnale si svolgerà nella consueta sede di Portonovo (AN) il 16 e 17
settembre 2011.

5)
ORDINI E ALBI

DDL
Senato
n. 573 G. Caforio (IdV) e n. 1.142 R. Boldi
(LNP).

http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/comm/32596_comm.htm

Prosegue il
disinteresse della XII Commissione Sanità del Senato, che neanche nell’agenda
di questa settimana ha inserito il DDL 1.142.

http://www.sanita.ilsole24ore.com/PrimoPiano/Detail/1372056

Una sollecitazione in
diretta è stata fatta in occasione del Convegno promosso dalla CGIL il 10
giugno scorso a Roma da parte del CoNAPS, negli interventi tenuti da Antonio
Bortone, Tiziana Rossetto e Angelo Mastrillo
,

alla presenza del
Direttore generale del Dip. Professioni Sanitario del Ministero della Salute, Giovanni
Leonardi
e del Senatore Ignazio Marino (PD) e del
Segretario generale FP CGIL nazionale, Rossana Dettori.

http://www.fpcgil.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17792

Un altra occasione
per capire a che punto è la situazione dovrebbe essere quella del Convegno che
si terrà il 25 giugno a Torino, presso il Centro Incontri della Regione
Piemonte, a cui parteciperanno i Senatori Rossana Boldi

e
Fabio Rizzi
(LNP), firmatari
del DDL 1.142.

http://www.tsrmtorinoaosta.org/Data/Sites/1/ilvaloredisistemadelleprofessionisocio-sanitarie.pdf

Come è noto,
l’intervento di Rizzi alla manifestazione CoNAPs del 13 aprile
scorso a Roma aveva creato non poche aspettative http://www.youtube.com/watch?v=sdeP1pDXZoU&feature=related

Cordiali
saluti

Angelo
Mastrillo

Riab Info 14.6.2011

RIAB  INFO

Aperiodico del’IPY

Newsletter del 14 giugno 2011
Anno IX°  n° 14
le ultime news di Riab Info
Ci si può iscrivere a Riab Info inviando una e-mail a riab.info@libero.it

Graditi i commenti di chi ci legge.

ALLARGATE AD ALTRI LE NEWS DI RIAB INFO  “ FATELE GIRARE”

la redazione.
L’OTTIMISMO DELLA RAGIONE

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RIAB INFO, in Lombardia ci sono voluti ben 11 anni,
sopportati con pazienza e tenacia, prima di arrivare ad una corretta  lettura della legge 251/00.

E’ con viva soddisfazione, infatti, che assistiamo ora al primo passo formale che
finalmente vede la pubblicazione della mozione votata all’unanimità dal Consiglio
Regionale lo scorso 17 maggio sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Siamo ora, fiduciosamente, in attesa degli atti conseguenti per poter vedere applicata
correttamente la normativa nazionale sui Servizi e dirigenze di area anche in
Lombardia, superando le storture introdotte con i vari Sitra.

Ricordiamo solo che, il voto unanime, è andato anche a quel passaggio finale che invita la
Lombardia a sensibilizzare, sulla corretta attuazione della norma,  le altre realtà in Conferenza Stato Regioni.

Tutto sommato anche dal Piemonte, dove, fino a ieri, ormai unici in Italia, si negava la
possibilità di aprire un nostro studio libero professionale, con ragionamenti
che, alla prova dei fatti, si sono rilevati bislacchi ed inconsistenti, si fa
un passo avanti anche se continuano anacronistici tentativi di condizionarne
l’attività con vincoli altrettanto pretestuosi che, probabilmente, non
reggeranno ad una più attenta lettura delle norme esistenti.

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RIAB INFO,  pubblicata sul BURL del D.c.r. 17 maggio 2011
- n. IX/192 la “Mozione concernente l’istituzione nelle ASL e negli IRCCS
della Lombardia delle unità operative delle professioni sanitarie, in
attuazione della legge n. 251/2000″

http://www.consultazioniburl.servizirl.it/ConsultazioneBurl/

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In Piemonte ancora pregiudizi sulla Professione dal sito Aifi

Con distinte sentenze il Tar del Piemonte ha, da un lato, confermato
l’infondatezza di due “note regionali” che tendevano a negare la
possibilità dell’esercizio libero professionale del fisioterapista piemontese,
in un proprio studio, con motivazioni inconsistenti ed illegittime; dall’altro,
non ha ritenuto di accogliere le censure dell’Associazione avverso ad una
successiva delibera che si inserisce nelle modalità di svolgimento della
professione nel territorio regionale.

Si ribadisce che l’esercizio di quest’ultima è libero, in quanto attività
professionale, dovendo esclusivamente rispettare le norme di edilizia
sanitaria, non essendo soggetta ad autorizzazione (con esclusione dei casi di
cui all’art. 8-quater del d.lg.s n. 502/1992) e che, come stabilito dal Codice
deontologico dell’A,I.FI, (1998), il fisioterapista, anche libero
professionista, quando agisce “in collaborazione” con il medico, lo
fa in riferimento alla sua diagnosi e prescrizione.

Le prescrizioni del medico fisiatra, così come quelle degli altri medici,
vengono ovviamente valutate assieme a tutta la documentazione clinica prodotta
dal paziente , durante la visita preliminare al trattamento.

E’ altrettanto chiaro che in campo libero professionale la responsabilità delle
terapie di competenza e la loro adeguatezza, sono a carico del fisioterapista,
che ne risponde in esclusiva sia civilmente che penalmente.

Gli stessi tempi del trattamento sanitario il fisioterapista li deve condurre,
nel rispetto del Codice deontologico, in relazione alla tempistica necessaria
per affrontare nel migliore dei modi e secondo le ordinarie regole di diligenza
e professionalità la specifica patologia in cura. Assoggettare tali tempi a
limitazioni schematiche e avulse dalla condizione del paziente, laddove ciò non
sia giustificato da ragioni di organizzazione sanitaria pubblica, potrebbe
determinare un rischio per l’incolumità del paziente ed essere fonte di
responsabilità per il professionista.

Scarica la
prima sentenza

Scarica la
seconda sentenza

Scarica
l’estratto di Doctornews del 27 maggio

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14/06/2011   a Torino il 25 Giugno le PPSS parlano anche di ORDINI

Il valore di sistema della Professioni Socio-Sanitarie: riflessioni e proposte sui contributi alle riorganizzazioni previste dal PSN e dal PSR, parteciperanno all’iniziativa i sen Rossana Boldi e
Fabio Rizzi firmatari del DDL 114.

http://www.unpisi.it/comunicati.html

http://www.quotidianosanita.it/cronache/articolo.php?articolo_id=4103

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RIAB INFO, si pubblicano due articoli, apparsi il 13 cm su Doctor News. Il primo si riferisce
ad un convegno tenuto dalla Cgil a Roma, 10 giugno 2011, per valorizzare ruolo e competenze
delle professioni sanitarie

Cgil, valorizzare ruolo e competenze delle professioni sanitarie

Valorizzare le professioni sanitarie, con l’assegnazione di nuove competenze – già riconosciute dalla contrattazione integrativa – per promuovere un’idea di servizio assistenziale
basata sul concetto di «intensità di cura» e in grado di rimettere al centro il
paziente. La proposta è della Fp Cgil, che ha organizzato a Roma un convegno
dal titolo “La salute bene comune. Professioni sanitarie: competenze e
qualità al servizio dei cittadini”, con l’obiettivo di sensibilizzare
operatori e istituzioni. «Devono essere i medici e le figure sanitarie a
ruotare attorno al paziente, e non viceversa» spiega Rossana Dettori, segretario generale Fp Cgil nazionale. «La presa in carico va infatti realizzata da tutte le figure professionali, che devono poter lavorare in équipe fin dall’inizio del percorso di cura». Per questo,
occorre pensare a un modello organizzativo più flessibile, che preveda la piena
partecipazione di infermieri, fisioterapisti, riabilitatori e che potrebbe
rispondere al «vuoto di presa in carico a cui si assiste dopo le dimissioni
dall’ospedale». Da qui la necessità di una maggiore responsabilizzazione e
valorizzazione delle conoscenze di tutte le professioni, che devono essere
riconosciute a livello contrattuale, come già avviene in alcune Regioni, e che
potrebbero permettere l’eliminazione di molti sprechi di risorse

Puglia, infermiere care-manager per ridurre i ricoveri

Ridurre il numero dei ricoveri inappropriati e potenziare l’assistenza alla
cronicità sul territorio, anche a fronte del piano di riordino ospedaliero
varato dalla Regione. Sono gli obiettivi del progetto pugliese che istituisce
la figura dell’infermiere “care-manager”, presentato nei giorni
scorsi alla stampa dall’assessore alla Sanità Tommaso Fiore. Quattro miliardi di euro stanziati per l’operazione,
che replica su scala regionale il progetto Leonardo già sperimentato a Lecce.
In sostanza, la nuova figura prenderà in carico il paziente e lo accompagnerà
nel percorso diagnostico-terapeutico rendendo “virtuosi” ricoveri,
accessi alle prestazioni e visite. «In tal modo» ha sottolineato l’assessore
«le risorse verranno impiegate in modo più appropriato e i pazienti non si
sentiranno più abbandonati nel mare magnum della sanità regionale». L’obiettivo
prioritario della Regione è quello di ridurre in un anno i ricoveri dagli
attuali 215 ogni mille abitanti a 180-190. Non a caso, i primi ad avvalersi del
care-manager saranno i 400 mila abitanti dei comuni attualmente interessati dal
piano di riordino ospedaliero: gli infermieri, in particolare, saranno assunti
dai distretti, attraverso i fondi investiti nel progetto, oppure dai medici di
famiglia. «In questo caso dovranno essere stipulati accordi con la Regione» è
il commento del segretario regionale della Fimmg, Filippo Anelli «in vista dei quali vedremo quali sono le sue
proposte. C’è un fondo per il finanziamento del personale infermieristico che
finora è stato sottoutilizzato per mancanza di infermieri, questo potrebbe
essere lo strumento su cui lavorare”.

 

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RIAB INFO, abbiamo scoperto che fine
ha fatto il “Fondo Perseo” che avrebbe dovuto far partire la previdenza
complementare anche nel settore pubblico: “Tutto rinviato al 2015!”. ecco la
nota dell’INPDAP (Istituto
Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica)

 

Roma, 30 marzo 2011

 

NOTA OPERATIVA N. 16

OGGETTO: Proroga al 31 dicembre 2015 del termine per l’esercizio dell’opzione per il TFR. Accordo ARAN SINDACATI DEL 29 marzo 2011

Si comunica che è stato differito al 31 dicembre 2015 il termine per esercitare l’opzione riguardante il passaggio dal trattamento di fine servizio al trattamento di fine rapporto (cfr. paragrafo 5.6 della circolare n.17 dell’8 ottobre 2010).

Nell’accordo quadro tra ARAN e
confederazioni sindacali, siglato il 1° dicembre 2010 e definitivamente
sottoscritto il 29 marzo 2011, si stabilisce, infatti, che “il termine del 31
dicembre 2010 indicato dall’articolo unico dell’AQN del 2 marzo 2006, è
ulteriormente differito al 31 dicembre 2015, salvo diverse disposizioni
legislative o successive proroghe da concordare”.

A questo proposito è utile richiamare le
principali norme in materia che disciplinano il passaggio dal trattamento di
fine servizio (TFS) al trattamento di fine rapporto (TFR).

La facoltà di chiedere la trasformazione
del trattamento di fine servizio in trattamento di fine rapporto è stata
introdotta, come ricordato nella nota operativa n. 11 del 25 maggio 2005,
dall’art. 59, comma 56, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 al fine di
favorire il processo di attuazione delle disposizioni in materia di previdenza
complementare per i dipendenti pubblici.

La disciplina dell’opzione è stata, però,
dettagliata dall’art. 1 del Dpcm 20 dicembre 1999 e s.m. In base a quest’ultima
disposizione, l’opzione si esercita mediante la sottoscrizione del modulo di
adesione al fondo pensione ed è, pertanto, strettamente connessa e non separabile
rispetto all’adesione stessa.

Giova sottolineare, pertanto, che la
sottoscrizione del modulo produce effetti in ordine sia all’iscrizione al Fondo
sia ai fini della trasformazione del TFS in TFR anche nell’ipotesi in cui il
modulo di adesione dovesse essere privo di riferimenti espliciti all’opzione.

Da ultimo si ribadisce quanto già detto nel
punto 5.6 della citata circolare n.17 del 8 ottobre 2010 e cioè che per i
lavoratori in regime di TFS con anzianità utili successive al 31 dicembre 2010
continua a trovare applicazione il Dpcm 20 dicembre 1999 ivi compresa l’opzione
circa il passaggio dal TFS al TFR.

 

Il
Direttore Generale

Dott
Giorgio Fiorino

 

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Da doctor news del 27 maggio
2011

DIRITTO SANITARIO

Il fisioterapista può esercitare nel proprio studio

ll fatto

Con due note regionali veniva configurato il divieto per i fisioterapisti di

esercitare l’ attività libero professionale presso un proprio studio,

consentendo loro di operare unicamente presso strutture pubbliche o private, in
regime di dipendenza o di collaborazione coordinata e continuativa.

Il diritto

L’assunto è in contrasto con il principio per cui il fisioterapista svolge la

sua attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in

regime di dipendenza o libero-professionale tale da ricomprendere sia il

concetto di “struttura sanitaria” vera e propria che quello di
“studio medico”,

nozioni che sono alternativamente previste, anche ai fini dell’esercizio

dell’attività professionale.

L’esercizio della professione di fisioterapista, a fronte della mancata

attuazione della norma che aveva delegato il Governo all’istituzione degli Albi

professionali per le professioni sanitarie, deve attualmente ritenersi

consentita in base al solo conseguimento del diploma universitario.

Esito della lite

il Tar ha accolto il ricorso affermando l’illegittimità delle note regionali.

[Avv. Ennio Grassini - www.dirittosanitario.net]

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RIAB
INFO
, da Riabilitazione
Oggi di maggio 2011 un articolo apparso su numerosi quotidiani oltre che pagina25
del noto settimanale Sole 24 Ore Sanità di questa settimana con altro titolo.

2018,
MEDICI IN ESTINZIONE? NO UNA BUFALA!

Di Gianni Melotti

Sta diventando una sorta di ritornello sempre più diffuso, ma, quello della futura
carenza di medici, non è ancora riuscito a convincere tutti. Per ora a farne le
spese sono state le professioni sanitarie che si sono viste decurtare del 5% il
numero delle  matricole, per l’anno accademico 2011-2012, a favore di quelle della Facoltà di Medicina, che, invece, sono state aumentate del 5,6%. Il tutto nasce da una semplice
costatazione e, probabilmente, da una sua distorta interpretazione. Pare
infatti che dal prossimo anno si potrebbe registrare, dopo anni e anni di pletora medica, un saldo negativo nel turn over di questa categoria. Chi, poi, ha studiato la cosa si spinge a dire
che nel 2018 si potrebbero  avere un saldo negativo, rispetto all’attuale, di circa 20.000 medici in meno. Da qui l’allarme, ma è una cosa seria? Ritengo proprio di no. Teniamo, infatti, presente che se ora abbiamo un esorbitante 3,7 medici mille abitanti, nel 2018 ci
attesteremo comunque ancora al 3,5, cioè ancora abbondantemente al di sopra di
quel 3,1 per mille che è la media europea. Ma questi discorsi si fanno solo da
noi e non nel resto del continente. E allora? C’è un bell’articolo, apparso sul
settimanale sanità del Sole 24 ore, a firma di Giuseppe Tonutti, Direttore
Generale dell’Asl n.6 del Friuli Occidentale che potrebbe venirci in aiuto
per  evitare i facili  abbagli e le più che probabili  strumentalizzazioni. L’articolista si pone
una semplice, quanto fondata domanda che mi pare utile riproporre: “ Quella
che si prospetta all’orizzonte è un reale carenza? O è dovuta al fatto che la
nostra organizzazione odierna deriva da quella impostata quando il problema era
inverso, cioè soffrivamo della pletora di medici? Non è che abbiamo
medicalizzato troppo e fatto fare ai medici ciò che nel resto d’Europa svolgono
altri professionisti della salute? Siamo così certi che l’apporto dei medici in
determinate attività porti un reale valore aggiunto?
” Continua più avanti
Tonutti:” La realtà è che la carenza medica non può essere affrontata se non
intervenendo sull’organizzazione, alla luce dei livelli di istruzione e formazione
raggiunti dalle altre professioni sanitarie
”.  Come non essere d’accordo? Come non dargli
ragione? Qualcuno, onestamente, potrebbe sostenere il contrario? Lo faccia.

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http://www.unipi.it/studenti/offerta/master/accesso/62bm1.pdf

 

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MAIL Mastrillo n. 6, del 8 giugno 2011

http://www.aitn.it/index.php?option=com_content&view=article&id=277%3Ale-mail-di-mastrillo&catid=157%3Ain-evidenza&Itemid=1

1) CORSI DI LAUREA FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA

2) CONFERENZA CORSI DI LAUREA PROFESSIONI SANITARIE

3) OSSERVATORIO MIUR PROFESSIONI SANITARIE

4) ORDINI E ALBI

5) NORMATIVA SU PROFESSIONI SANITARIE

CUN E ANVUR

1) CORSI DI LAUREA FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA

Date dell’esame di ammissione e modalità

http://attiministeriali.miur.it/anno-2011/aprile/av-28042011.aspx

Con avviso del 28 aprile 2011 il MIUR ha stabilito le date
degli esami di ammissione, in settembre nei giorni:

5 lunedì – Medicina e Chirurgia insieme a Odontoiatria

6 martedì – Veterinaria

8 giovedì – Professioni Sanitarie

La novità è la nuova procedura che vede accorpati in un
esame unico Medicina con Odontoiatria, con l’adozione di graduatorie Regionali
e questionari orientati su quesiti “logico-deduttivi”, piuttosto che di cultura
generale.

http://rassegnastampa.unipi.it/rassegna/archivio/2011/05/16SIX1025.PDF

Inoltre la probabilità di graduatorie uniche in ambito
regionale, per permettere di concorrere in più Università.

Programmazione posti A.A. 2011-12

http://www.sanita.ilsole24ore.com/PrimoPiano/Detail/1368844

E’ tuttora in corso la definizione dei posti sulla base
delle proposte avanzate dal Ministero della Salute, previo consultazione delle
Categorie, e della Conferenza Stato-Regioni il 27 e 28 aprile 2011. Le ipotesi
sarebbero:

Medicina e Chirurgia: Regioni 10.566 – Università 9.520, quasi uguale ai 9.527 dello
scorso anno (-0,1%)

Odontoiatria e Prot. D: Regioni 866 – Università circa 800; con differenza del +3% sui 789
dello scorso anno

Professioni sanitarie: Regioni 32091-Categorie 36963-Università 27200; differenza del -3%
su scorso anno.

http://www.sanita.ilsole24ore.com/PrimoPiano/Detail/1364886

In particolare per i Fisioterapisti, con i circa
2.200 posti programmati come richiesto da Regioni e Categorie, stanno emergendo
preoccupazioni a causa della nascita di percorsi formativi all’estero, che
cercano di eludere la rigorosa normativa legislativa vigente in Italia. http://www.aifi.net/news-fisioterapia-1449.html

A contrastare tale fenomeno si è nuovamente attivata
l’Associazione dei Fisioterapisti AIFI che il 27 aprile ha sollecitato i
Ministri interessati a vigilare sul rispetto della Legge. http://www.aifi.net/allegato-news-1131.pdf

Al contrario, nel caso di Medicina e Chirurgia, il
mancato aumento di posti è destinato a sollevare critiche, che sono già state
espresse in varie occasioni dell’Ordine dei Medici, da ultimo su Italia Oggi
del 27 aprile

http://rassegnastampa.unipi.it/rassegna/archivio/2011/04/27SI83083.PDF

In precedenza, sul Sole 24 Ore del 20 aprile, è intervenuto
a invocare lo “stop al numero chiuso” l’Assessore Regionale alla Sanità della
Lombardia, Luciano Bresciani, che ha anche reclamato una più equa
distribuzione dei posti per le Specializzazioni Mediche, attualmente
penalizzanti per la Lombardia rispetto al Lazio.

http://212.54.226.116/RassegnaStampa/NAZ/110420/z75nh.pdf

Concetto ribadito il 1° maggio sul Corriere della Sera dal
Governatore della Lombardia, Roberto Formigoni.

http://212.54.226.116/RassegnaStampa/NAZ/110501/zhhva.pdf

Ha quindi fatto seguito il 17 maggio la discussione nella
Commissione salute delle Regioni

http://www.sanita.ilsole24ore.com/PrimoPiano/List/1

Intanto sulla GU del 5 giugno è stato pubblicato il Decreto
31 marzo 2011 che assegnazione circa 5.000 contratti per l’ammissione dei
Medici alla Scuole di Specializzazione http://www.sanita.ilsole24ore.com/PrimoPiano/Detail/1362692

2) CONFERENZA CORSI DI LAUREA PROFESSIONI SANITARIE

http://aitn.clikka.com/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=178&Itemid=69

Tutti gli interventi del meeting di Firenze 13 e 14
maggio 2011
sono stati pubblicati sul sito della Conferenza

http://cplps.altervista.org/blog/?p=579

Dai lavori del meeting sono scaturite tre mozioni finali:

1) Partecipazione Presidenti e Coordinatori alla Conferenza
della Classi di laurea delle professioni sanitarie

http://cplps.altervista.org/blog/wp-content/uploads/2011/05/CPCLPS-Mozione-Presidi-per-partecipazione-lavori-Conferenza.pdf

2) Strutture di raccordo art. 2.2 della Legge 240/2010

http://cplps.altervista.org/blog/wp-content/uploads/2011/05/CPCLPS-Mozione-Strutture-di-Raccordo.pdf

3) Semplificazione della procedura inerente la stesura dei
progetti formativi per i tirocini svolti dagli studenti iscritti ai corsi di
laurea triennali e magistrali delle professioni sanitarie

http://cplps.altervista.org/blog/wp-content/uploads/2011/05/CPCLPS-Mozione-progetti-formativi-di-tirocinio.pdf

Il prossimo meeting autunnale si svolgerà nella consueta
sede di Portonovo (AN) il 16 e 17 settembre 2011.

 

3) OSSERVATORIO PROFESSIONI SANITARIE DEL MIUR

http://www.aitn.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=153&Itemid=69

Cresce l’attesa per la conclusione dell’iter di
completamento con le nomine del MIUR e dell’ ANVUR. Le categorie sono in
apprensione per l’eccessivo ritardo che si è accumulato, ormai sei mesi dal
Decreto istitutivo del 30 dicembre 2010, e sperano che tutto si concluda almeno
entro la fine di questo mese di giugno, in tempo utile per avere l’insediamento
entro la metà di luglio.

4) ORDINI E ALBI

DDL Senato n. 573 G.
Caforio (IdV) e n. 1.142 R. Boldi (LNP).

http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/comm/32596_comm.htm

Il Ministro della Salute Ferruccio Fazio ha
nuovamente confermato l’intenzione del Governo a concluder l’iter istitutivo
degli Ordini per le Professioni sanitarie. Lo ha dichiarato nell’intervento in
video-conferenza al 32° Congresso della Federazione Ostetriche del 20 maggio a
Bologna.

http://www.fnco.it/multi-gallery/32–congresso-nazionale-fnco—bologna–19-21-maggio-2011.htm?video=29

http://www.quotidianosanita.it/cronache/articolo.php?articolo_id=4103

In particolare ha assicurato che a brevissimo il
provvedimento sarà incardinato al Senato in Commissione Sanità,

Presieduta da Antonio Tomassini, e riguarderà
sia le Ostetriche che tutte le altre professioni sanitarie. Il Ministro ha
anche riferito che è allo studio con il MIUR un provvedimento per un adeguato
riconoscimento della docenza svolta dal personale ospedaliero nei corsi di laurea
delle professioni sanitarie.

Ma le parole del Ministro sull’istituzione degli Ordini non
hanno destato particolari entusiasmi da parte delle professioni sanitarie
stesse, ormai abituate a sentire continue e pubbliche promesse, puntualmente
disattese.

Come è noto, il 12 maggio il CONAPS aveva esplicitamente
invitato i Parlamentari interessati a promuovere ogni

iniziativa per sbloccare l’iter. http://www.conaps.it/index.php?id=7

http://www.conaps.it/docs/notizie/lettera%20per%20Sen_%20Tomassini.pdf

http://www.conaps.it/docs/notizie/lettera%20al%20Sen%20Rizzi.pdf

http://www.conaps.it/docs/notizie/Lettera%20per%20Sen_%20Azzolini.pdf

http://www.conaps.it/docs/notizie/lettera%20per%20Sen_%20Bianconi.pdf

Trascorsi ormai 2 mesi dagli impegni assunti il 5 aprile
dalla XII Commissione del Senato, tutto è fermo, dato che

alla riapertura dei lavori del 7giugno il DDL non risulta
all’odg .http://www.sanita.ilsole24ore.com/PrimoPiano/Detail/1371159

5) NORMATIVA SU PROFESSIONI SANITARIE

Infermieri e Fisioterapisti in Farmacia

http://www.sanita.ilsole24ore.com/PrimoPiano/Detail/1364986

Nella GU del 19 aprile è stato pubblicato il Decreto del
16 dicembre 2010 con cui Infermieri
e Fisioterapisti entrano nelle farmacie per erogare una serie di prestazioni,
sia in locali dedicati che a domicilio dei pazienti.

Abrogazione equipollenza di Scienze Motorie con Fisioterapia

http://www.sanita.ilsole24ore.com/PrimoPiano/Detail/1367457

E’ stata pubblicata sulla GU del 6 maggio 2011 la Legge 21
aprile 2011, n. 63 che ha abrogato l’articolo 1-septies della Legge 3 febbraio
2006, n. 27, in materia di equipollenza del diploma di laurea in scienze
motorie al diploma di laurea in fisioterapia.

La Legge prevede che con successivo Decreto del Ministro
dell’Università, da emanare entro 9 mesi, di concerto con il Ministro della
salute, ai fini del conseguimento della laurea in fisioterapia per i laureati e
gli studenti iscritti ai corsi di laurea in scienze motorie, sono definiti:

a) la disciplina del riconoscimento dei crediti formativi;

b) l’accesso al corso universitario in fisioterapia, nei
limiti dei posti complessivamente programmati in relazione al fabbisogno
previsto, previo superamento della prova di selezione;

c) la disciplina dello svolgimento del periodo di formazione
e tirocinio sul paziente.

6) CUN

http://www.cun.it/

Il CUN ha completato il primo esame delle proposte di
istituzione degli ordinamenti relativi all’offerta formativa 2011-2012 esitando
le 2073 proposte di ordinamento presentate dagli Atenei.

http://www.cun.it/media/112805/informacun_2011_05_26_084.pdf

6) ANVUR (Agenzia
Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca)

http://www.anvur.org/

Nella seduta del 2 maggio 2011 si è insediato il Consiglio
Direttivo dell’ANVUR, che il giorno successivo ha eletto all’unanimità come
Presidente Stefano Fantoni..il Consiglio Direttivo è inoltre
composto da Sergio Benedetto, Andrea Bonaccorsi, Massimo Castagnaro,
Fiorella Kostoris, Giuseppe Novelli e Luisa Ribolzi

Come è noto, l’ANVUR assorbirà i due organismi ministeriali
finora preposti alla valutazione universitaria, il CIVR http://civr.miur.it/index.html
e il CNVSU http://www.cnvsu.it

 

Cordiali saluti

Angelo Mastrillo

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